Camera dei Deputati: Approvato favorevolmente dalla Commissione XIV il parere sulla Riforma della magistratura onoraria

cameradeputati
CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 aprile 2016
628.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell’Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 221
SEDE CONSULTIVA

  Martedì 19 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo e abb., approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.

  Francesca BONOMO (PD), relatrice, rileva che il disegno di legge in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla II Commissione Giustizia – è finalizzato ad una complessiva riforma della magistratura onoraria e si compone di tre parti: gli articoli da 1 a 3 contengono una dettagliata delega al Governo; gli articoli da 4 a 7 contengono disposizioni immediatamente applicabili; gli articoli 8 e 9 contengono le clausole finali, relative al rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e all’invarianza finanziaria.
  Rammenta preliminarmente che con l’espressione «magistratura onoraria» si ricomprendono diverse categorie di magistrati non professionali (cosiddetti magistrati laici, per distinguerli dai magistrati togati, o professionali), che si differenziano tra loro non solo per le materie che sono chiamati a trattare ma anche per la diversa qualificazione giuridica e il diverso rapporto collaborativo che li lega alle funzioni esercitate.
  Il fondamento costituzionale della presenza nell’ordinamento giudiziario dei giudici onorari è nell’articolo 106, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale «l’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite
Pag. 222
a giudici singoli». In attuazione di tale disposizione costituzionale, l’articolo 4 dell’ordinamento giudiziario (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) stabilisce che, accanto ai magistrati ordinari, appartengono all’ordine giudiziario come magistrati onorari i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori, gli esperti del tribunale e della sezione di corte d’appello per i minorenni e i giudici popolari della corte d’assise. A tali categorie si aggiungono gli «esperti» dei tribunali di sorveglianza (articolo 70, legge 354/1975, ordinamento penitenziario), i giudici ausiliari presso le corti d’appello (decreto-legge 69/2013) e gli esperti componenti delle sezioni specializzate agrarie (articoli 2-4 legge 320/1963).
  L’apporto della magistratura onoraria a una corretta amministrazione della giustizia è andato nel tempo sempre più accrescendosi e affinandosi e ciò tanto più in relazione alle principali categorie di magistrati onorari: i giudici di pace, ai quali è stata affidata la gestione del contenzioso minore in campo civile e penale; i giudici onorari di tribunale (GOT) ed i vice procuratori onorari (VPO). Tali figure di magistrati non professionali, inizialmente considerati meri strumenti di deflazione del contenzioso, hanno assunto negli anni un rilievo sempre maggiore, sia per i carichi di lavoro giudiziario smaltito, sia per le competenze gradualmente acquisite.
  L’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (sull’istituzione del giudice unico di primo grado) aveva previsto che le disposizioni dell’ordinamento giudiziario che consentono l’utilizzo di giudici onorari di tribunale (GOT) e di vice procuratori onorari (VPO) si applicassero fino all’attuazione di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.
  Allo stesso modo, l’articolo 7 della legge 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario «in attesa della complessiva riforma dell’ordinamento dei giudici di pace».
  Come noto, il ritardo nell’attuazione della riforma della magistratura onoraria ha comportato che il regime delle proroghe legislative comportasse la permanenza in carica di giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari ben oltre i limiti temporali previsti dalla legge; l’ultimo intervento del legislatore è stato disposto con l’articolo 1, comma 610, della legge di stabilità 2016, che ha prorogato nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori e i giudici di pace con il mandato in scadenza, per i quali la legge non avrebbe consentito un’ulteriore conferma.
  L’articolo 1 definisce il contenuto della delega, da esercitare entro un anno, prevedendo un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica. I decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell’incarico, la responsabilità disciplinare e la formazione professionale di tali figure.
  L’articolo 2 detta i principi e criteri direttivi, prevedendo tra l’altro il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, tutti ridenominati «giudici onorari di pace» e inseriti in un unico ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari».
  L’articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell’ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all’adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. Sono precisati i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale di procedere all’applicazione
Pag. 223
non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio.
  L’articolo 3 riguarda la procedura per l’esercizio della delega.
  L’articolo 4 definisce il regime delle incompatibilità.
  L’articolo 5 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento dell’ufficio del giudice di pace.
  L’articolo 6 detta una disciplina transitoria, valida per due anni, volta a consentire l’applicazione dei giudici di pace presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d’appello, anche se privi di scoperture d’organico.
  L’articolo 7 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.
  L’articolo 8, detta specifiche disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le province autonome.
  L’articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.
  I principali profili di novità introdotti dal disegno di legge rispetto all’ordinamento vigente appaiono i seguenti:
   l’introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell’incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità;
   la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale;
   l’unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l’istituzione del giudice onorario di pace (GOP);
   l’istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure.

  Alla luce dei contenuti del provvedimento, che non reca profili rilevanti in ordine alle competenze della XIV Commissione, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi