Ancora sulla depenalizzazione

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” Scopriamo nel dettaglio le disposizioni contenute nei decreti legislativi nn. 7 e 8 del 15 gennaio 2016 espressione di una grande volontà di depenalizzazione con la trasformazione di molti reati in illeciti civili ed amministrativi. Ecco nel dettaglio le fattispecie del d. lgs. n. 8: “a) Come disposizione generale (art. 1) sono depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, compresi quelli che nelle ipotesi aggravate prevedono la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria: in tale caso devono considerarsi come fattispecie autonome di reato.

b) Vengono previsti i parametri edittali per la pena pecuniaria amministrativa rispetto a quelli dell’originale multa od ammenda, con dei limiti in caso di pena pecuniaria proporzionale (non inferiore a euro 5.000 né superiore ad euro 50.000). c) La depenalizzazione così prevista non si applica ai reati previsti dal codice penale ad eccezione di quanto previsto dall’art. 2, che modifica le fattispecie ivi previste, con una pena pecuniaria ben stabilita e diversa dai parametri indicati sub b): – art. 527 c.p. (Atti osceni), la cui ipotesi aggravata del comma 2, quando il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, ha una nuova pena edittale; – art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove la rilevanza penale rimane solo nelle ipotesi di cui al comma 3; – art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto); – art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare); – art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive); – art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza). d) La depenalizzazione non ci applica, altresì, ad una serie di reati contemplati da leggi speciali, il cui elenco è previsto dall’Allegato al decreto stesso, al quale si rinvia per le singole disposizioni, che sono raccolte per settori già individuati, quali: – edilizia ed urbanistica; – ambiente, territorio e paesaggio; – alimenti e bevande; – salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; – sicurezza pubblica; – giochi d’azzardo e scommesse; – armi ed esplosivi; – elezioni e funzionamento dei partiti; – proprietà intellettuale ed industriale. e) L’art. 3 prevede, invece, espressamente casi di depenalizzazione modificando alcune fattispecie attinenti: – l. 8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici); – l. 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio); – l.lgs.lgt. 10 agosto 1945, n. 506 (Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetti di confische, sequestri, o altri atti di disposizione adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano); – l. 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di nuove macchine utensili); – d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, conv., con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 1970, n. 1034 (Provvedimenti straordinari per la ripresa economica); – d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modificazioni, nella l. 11 novembre 1983, n. 638 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria); – d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope), limitatamente all’art. 28, comma 2, ossia la sanzione stabilita per il soggetto che, legalmente autorizzato alla coltivazione delle previste piante, non osserva le prescrizioni impartitegli). f) L’art. 4 prevede le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della concessione, della licenza, dell’autorizzazione di altro provvedimento amministrativo che consente l’esercizio dell’attività, in riferimento a determinate fattispecie”.(fonte:contattonews.it)

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