Nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio u.s. sono stati pubblicati i decreti legislativi recanti”Disposizioni in materia di abrogazione di reati” :in vigore dal 6/2/16

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Nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio u.s. sono stati pubblicati i decreti legislativi n.7 -8 recanti ‘Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67’ in vigore dal 6/2/16

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)
(GU n.17 del 22-1-2016)
Vigente al: 6-2-2016
Capo I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili», e in particolare l’articolo 2, comma 3;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2016;
Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazione di reati

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647.
Art. 2

Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 488 e’ sostituito dal seguente: «488. Altre
falsita’ in foglio firmato in bianco. Applicabilita’ delle
disposizioni sulle falsita’ materiali. – Ai casi di falsita’ su un
foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo
487 si applicano le disposizioni sulle falsita’ materiali in atti
pubblici.»;
b) all’articolo 489, il secondo comma e’ abrogato;
c) all’articolo 490:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Chiunque, in
tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico
vero o, al fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento
olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene
stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in
essi contenute.»;
2) il secondo comma e’ abrogato;
d) l’articolo 491 e’ sostituito dal seguente: «491. Falsita’ in
testamento olografo, cambiale o titoli di credito. – Se alcuna delle
falsita’ prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento
olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e’ commesso al
fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima
parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita’, soggiace
alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico
falso.»;
e) l’articolo 491-bis e’ sostituito dal seguente: «491-bis.
Documenti informatici. – Se alcuna delle falsita’ previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso
concernenti gli atti pubblici.»;
f) l’articolo 493-bis e’ sostituito dal seguente: «493-bis. Casi
di perseguibilita’ a querela. – I delitti previsti dagli articoli 490
e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela
della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo.»;
g) all’articolo 596:
1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due
articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto
previsto dall’articolo precedente»;
2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni
dell’articolo 594, primo comma, ovvero dell’articolo 595, primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione
dell’articolo 595, primo comma»;
h) all’articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti
dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle
seguenti: «Il delitto previsto dall’articolo 595 e’ punibile»;
i) all’articolo 599:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;
2) i commi primo e terzo sono abrogati;
3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’articolo»;
l) l’articolo 635 e’ sostituito dal seguente: «635.
Danneggiamento. – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con
violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
o del delitto previsto dall’articolo 331, e’ punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di
un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero
immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena e’ subordinata all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita’ non retribuita a favore
della collettivita’ per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.»;
m) l’articolo 635-bis, secondo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’
della reclusione da uno a quattro anni.»;
n) l’articolo 635-ter, terzo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’
aumentata.»;
o) l’articolo 635-quater, secondo comma, e’ sostituito dal
seguente: «Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la
pena e’ aumentata.»;
p) l’articolo 635-quinquies, terzo comma, e’ sostituito dal
seguente: «Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la
pena e’ aumentata.».
Capo II
ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
Art. 3

Responsabilita’ civile per gli illeciti sottoposti
a sanzioni pecuniarie

1. I fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano,
oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le
leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi
stabilita.
2. Si osserva la disposizione di cui all’articolo 2947, primo
comma, del codice civile.
Art. 4

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro
ottomila:
a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente,
ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o
telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se’ o
ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a
chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e
il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei
casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies del codice penale;
d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne
appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile
sull’acquisto della proprieta’ di cose trovate;
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in
parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso
per errore altrui o per caso fortuito.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese
sono reciproche, il giudice puo’ non applicare la sanzione pecuniaria
civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non e’ sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo
comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira
determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro
dodicimila:
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una
scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca
ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte
falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu
definitivamente formata;
b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia
il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facolta’ di
riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di
effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o
autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia
uso, deriva un danno ad altri;
c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo
falsita’ su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste
dalla lettera b), arreca ad altri un danno;
d) chi, senza essere concorso nella falsita’, facendo uso di una
scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in
parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista
nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza
di piu’ persone;
5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita’ ivi previste
riguardino un documento informatico privato avente efficacia
probatoria.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a),
b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di
«scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie
autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli
originali mancanti.
7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente
articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il
sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a
essere riempito.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si
applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo
articolo.
Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

1. L’importo della sanzione pecuniaria civile e’ determinato dal
giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravita’ della violazione;
b) reiterazione dell’illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione
delle conseguenze dell’illecito;
e) personalita’ dell’agente;
f) condizioni economiche dell’agente.
Art. 6

Reiterazione dell’illecito

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l’illecito sottoposto a
sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla
commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra violazione
sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole
e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.
2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole
le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita’ della condotta, presentano una sostanziale omogeneita’ o
caratteri fondamentali comuni.
Art. 7

Concorso di persone

1. Quando piu’ persone concorrono in un illecito di cui al presente
capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per
esso stabilita.
Art. 8

Procedimento

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice
competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno.
2. Il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile
pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di
risarcimento proposta dalla persona offesa.
3. La sanzione pecuniaria civile non puo’ essere applicata quando
l’atto introduttivo del giudizio e’ stato notificato nelle forme di
cui all’articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la
controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che
abbia avuto comunque conoscenza del processo.
4. Al procedimento, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione
pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente
capo.
Art. 9

Pagamento della sanzione

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine
di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti termini e modalita’ per il pagamento della sanzione
pecuniaria civile, nonche’ le forme per la riscossione dell’importo
dovuto.
2. Il giudice puo’ disporre, in relazione alle condizioni
economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria
civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata
non puo’ essere inferiore ad euro cinquanta.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
per il pagamento, l’ammontare residuo della sanzione e’ dovuto in
un’unica soluzione.
4. Il condannato puo’ estinguere la sanzione civile pecuniaria in
ogni momento, mediante un unico pagamento.
5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e’ ammessa
alcuna forma di copertura assicurativa.
6. L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si
trasmette agli eredi.
Art. 10

Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile e’ devoluto a
favore della Cassa delle ammende.
Art. 11

Registro informatizzato dei provvedimenti
in materia di sanzioni pecuniarie

1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate
le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma
automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione
delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all’articolo
6.
Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del
presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente
alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il
procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto
divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza
delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per
l’anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall’anno 2017, si
provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall’attuazione degli
articoli 1 e 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
______________________________________________________

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)
(GU n.17 del 22-1-2016)
Vigente al: 6-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili», e in particolare l’articolo 2, comma 2;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per
l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il
rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di
materiali radioelettrici»;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati
oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione
adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano»;
Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti
per l’acquisto di nuove macchine utensili»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la
«Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed
esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso
previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di
reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6,
e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e’
cosi’ determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e’ prevista una pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e’ pari all’ammontare della multa o
dell’ammenda, ma non puo’, in ogni caso, essere inferiore a euro
5.000 ne’ superiore a euro 50.000.
Art. 2

Depenalizzazione di reati del codice penale

1. All’articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena e’ aumentata da un terzo
alla meta’» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
2. All’articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a
tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
3. All’articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «e’ punito con l’arresto da uno a
sei mesi ovvero con l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite
dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000».
4. All’articolo 661 del codice penale, le parole «e’ punito» sono
sostituite con le seguenti: «e’ soggetto» e le parole «con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 15.000».
5. All’articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena
detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 30.000».
6. L’articolo 726 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».
Art. 3

Altri casi di depenalizzazione

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato»
sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative
pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
b) all’articolo 11:
1) al primo comma, le parole «reato piu’ grave, con una ammenda
da lire 40.000 a lire 400.000 o con l’arresto fino a due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Chiunque
commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso
la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e’ punito
con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30 a euro
309.»;
3) al terzo comma dell’articolo 11, le parole «Si fa luogo alla
confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite
dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;
c) l’articolo 12 e’ abrogato.
2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 171-quater, primo comma, le parole «piu’ grave
reato, e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da
lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000»;
b) all’articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e
171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l’illecito
amministrativo di cui all’articolo 171-quater».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «e’ punito con l’arresto non inferiore nel minimo a
sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) le parole «la pena e’ dell’arresto non inferiore a tre mesi o
dell’ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 30.000».
4. All’articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo
comma, le parole «e’ punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000
a lire 600.000 o con l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 15.000».
5. L’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e’ sostituito dal seguente: «All’installazione o
all’esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
6. L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso
non e’ superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto
accertamento della violazione.».
7. All’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e’ punito, salvo che il
fatto costituisca reato piu’ grave, con l’arresto sino ad un anno o
con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000».
Art. 4

Sanzioni amministrative accessorie

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di
seguito indicate, l’autorita’ amministrativa competente, con
l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della concessione, della licenza,
dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che
consente l’esercizio dell’attivita’ da un minimo di dieci giorni a un
massimo di tre mesi:
a) articolo 668 del codice penale;
b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna
qualora sia competente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate
nel comma 1.
3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di
reiterazione specifica, non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 5

Disposizione di coordinamento

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi
del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla
recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e’ da
intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.
Art. 6

Disposizioni applicabili

1. Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 7

Autorita’ competente

1. Per le violazioni di cui all’articolo 1, sono competenti a
ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le
autorita’ amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni
amministrative gia’ previste dalle leggi che contemplano le
violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e’ competente
l’autorita’ individuata a norma dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni di cui all’articolo 2, e’ competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il
prefetto.
3. Per le violazioni di cui all’articolo 3, sono competenti a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:
a) le autorita’ competenti ad irrogare le sanzioni amministrative
gia’ indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione
all’articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
c) l’autorita’ comunale competente al rilascio
dell’autorizzazione all’installazione o all’esercizio di impianti di
distribuzione di carburante di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate
all’articolo 3.
Art. 8

Applicabilita’ delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza
delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto non puo’ essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio
di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal
presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti
pene accessorie.
Art. 9

Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa

1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorita’
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dispone la trasmissione all’autorita’
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l’azione penale non e’ stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e’ disposta direttamente dal pubblico
ministero che, in caso di procedimento gia’ iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla
legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili.
4. L’autorita’ amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
violazione l’interessato e’ ammesso al pagamento in misura ridotta,
pari alla meta’ della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
_____-___________-___________-_____________-________________
ELENCO DELLE LEGGI CONTENENTI REATI PUNITI CON LA SOLA PENA
PECUNIARIA ESCLUSI DALLA DEPENALIZZAZIONE A NORMA DELL’ART. 2 DELLA
LEGGE N. 67/2014

AVVERTENZA: i riferimenti agli atti normativi si intendono estesi
agli eventuali, successivi provvedimenti di modifica o di
integrazione.
Edilizia e urbanistica
1. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia”.
2. Legge 2 febbraio 1974, n. 64, recante “Provvedimenti per le
costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.
3. Legge 5 novembre 1971, n. 1086, recante “Norme per la
disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica”.
Ambiente, territorio e paesaggio
1. Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, recante
“Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento
provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.
2. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in
materia ambientale”.
3. Decreto legislativo 11 maggio 2005, n. 133, recante
“Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento
dei rifiuti”.
4. Decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, recante “Attuazione
delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla
classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura di preparati
pericolosi”, limitatamente all’art. 18, comma 1, quando ha ad oggetto
le sostanze e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come
definiti dall’art. 2, comma 1, lettera q).
5. Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante
“Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul
mercato di biocidi”.
6. Decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante
“Attuazione della direttiva 92/32/CE concernente classificazione,
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose”,
limitatamente all’art. 36, comma 1, quando ha ad oggetto le sostanze
e i preparati pericolosi per l’ambiente, per come definiti dall’art.
2, comma 1, lettera q).
7. Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante “Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio”.
8. Legge 26 aprile 1983, n. 136, recante norme sulla
“Biodegradabilita’ dei detergenti sintetici”.
9. Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente “Impiego pacifico
dell’energia nucleare”.
Alimenti e bevande
1. Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonche’ per la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea”, limitatamente all’art. 4, comma
8.
2. Decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, recante
“Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori
alimentari”.
Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
1. Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
2. Legge 27 marzo 1992, n. 257, recante “Norme relative alla
cessazione dell’impiego dell’amianto”.
3. Legge 16 giugno 1939, n. 1045, recante “Condizioni per
l’igiene e l’abitabilita’ degli equipaggi a bordo delle navi
mercantili nazionali”, con riguardo alla violazione, sanzionata
dall’art. 90, delle disposizioni di cui agli articoli 34, 39,
limitatamente ai locali di lavoro, 40, 41, 44, comma 2, limitatamente
alla installazione di impianti per la distribuzione di aria
condizionata nella sala nautica e nei locali della timoneria, 45,
limitatamente ai locali destinati al lavoro, 66, limitatamente ai
posti fissi di lavoro, 73, 74, 75, 76.
Sicurezza pubblica
1. Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
Giochi d’azzardo e scommesse
1. Regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, recante “Riforma
delle leggi sul lotto pubblico”.
Armi ed esplosivi
1. Legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul
controllo delle esportazioni, importazioni e transito dei materiali
di armamento”.
2. Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante “Norme integrative della
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e
degli esplosivi”.
3. Legge 23 dicembre 1974, n. 694, recante la “Disciplina del
porto delle armi a bordo degli aeromobili”.
4. Legge 23 febbraio 1960, n. 186, recante “Modifiche al R.D.L.
30 dicembre 1923, n. 3152, sulla obbligatorieta’ della punzonatura
delle armi da fuoco portatili”.
Elezioni e finanziamento ai partiti
1. Legge 21 febbraio 2014, n. 13, recante “Abolizione del
finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la
democraticita’ dei partiti e disciplina della contribuzione
volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”.
2. Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio
del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”.
3. Decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, recante “Testo
unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della
Repubblica”.
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “Disciplina delle
campagne elettorali per l’elezione della Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica”.
5. Legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “Elezione diretta del
Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del
Consiglio provinciale”.
6. Legge 18 novembre 1981, n. 659, recante “Modifiche ed
integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello
Stato al finanziamento dei partiti politici”.
7. Legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente “Elezione dei membri
del Parlamento europeo spettanti all’Italia”.
8. Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante “Norme sui referendum
previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo”.
9. Legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante “Norme per la elezione
dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.
10. Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, recante “Approvazione del testo unico delle leggi per la
disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali”.
11. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la
elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”.
12. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei deputati”.
13. Legge 8 marzo 1951, n. 122, recante “Norme per le elezioni
dei Consigli provinciali”.
Proprieta’ intellettuale e industriale
1. Legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la “Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”.

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