Decreti legislativi n.7 ed 8/2016 depenalizzazione a norma art2 c.2 Legge n.67/2014

leggi
Pubblichiamo i decreti legislativi n. 7 ed 8 del 2016 con note

DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 7
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di
illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell’articolo 2,
comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00010)
(GU n.17 del 22-1-2016)
Vigente al: 6-2-2016

Capo I
ABROGAZIONE DI REATI E MODIFICHE AL CODICE PENALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili», e in particolare l’articolo 2, comma 3;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2016;
Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Abrogazione di reati

1. Sono abrogati i seguenti articoli del codice penale:
a) 485;
b) 486;
c) 594;
d) 627;
e) 647.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
– Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della
Costituzione della Repubblica italiana:
” Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti. ”
“Art. 87.
Il Presidente della Repubblica e’ il capo dello Stato e
rappresenta l’unita’ nazionale.
Puo’ inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l’autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo’ concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.”.
– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 3, della
legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili):
“Art. 2. Delega al Governo per la riforma della
disciplina sanzionatoria
In vigore dal 17 maggio 2014
1. – 2. (omissis)
3. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle
fattispecie di cui al presente comma e’ ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogare i reati previsti dalle seguenti
disposizioni del codice penale:
1) delitti di cui al libro secondo, titolo VII, capo
III, limitatamente alle condotte relative a scritture
private, ad esclusione delle fattispecie previste
all’articolo 491;
2) articolo 594;
3) articolo 627;
4) articoli 631, 632 e 633, primo comma, escluse le
ipotesi di cui all’articolo 639-bis;
5) articolo 635, primo comma;
6) articolo 647;
b) abrogare, trasformandolo in illecito amministrativo,
il reato previsto dall’articolo 10-bis del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
conservando rilievo penale alle condotte di violazione dei
provvedimenti amministrativi adottati in materia;
c) fermo il diritto al risarcimento del danno,
istituire adeguate sanzioni pecuniarie civili in relazione
ai reati di cui alla lettera a);
d) prevedere una sanzione pecuniaria civile che, fermo
restando il suo carattere aggiuntivo rispetto al diritto al
risarcimento del danno dell’offeso, indichi tassativamente:
1) le condotte alle quali si applica;
2) l’importo minimo e massimo della sanzione;
3) l’autorita’ competente ad irrogarla;
e) prevedere che le sanzioni pecuniarie civili relative
alle condotte di cui alla lettera a) siano proporzionate
alla gravita’ della violazione, alla reiterazione
dell’illecito, all’arricchimento del soggetto responsabile,
all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, nonche’ alla
personalita’ dello stesso e alle sue condizioni economiche.
4. – 5. (omissis).”
Il regio decreto 19/10/1930, n. 1398, recante
(Approvazione del testo definitivo del Codice penale) e’
pubblicato nella Gazz. Uff. 26 ottobre 1930, n. 251,
Suppl. Straord.
La legge 24/11/1981, n. 689, recante (Modifiche al
sistema penale) e’ pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre
1981, n. 329, S.O.
– Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.”

Note all’art. 1:
Gli articoli 485, 486, 594, 627 e 647 del codice
penale, abrogati dal presente decreto legislativo,
recavano:
” art. 485. Falsita’ in scrittura privata”
” art. 486. Falsita’ in foglio firmato in bianco. Atto
privato.”
” art. 594. Ingiuria.”
“art. 627. Sottrazione di cose comuni.”
“art. 647. Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di
cose avute per errore o caso fortuito.”
Art. 2

Modifiche al codice penale

1. Al regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 488 e’ sostituito dal seguente: «488. Altre
falsita’ in foglio firmato in bianco. Applicabilita’ delle
disposizioni sulle falsita’ materiali. – Ai casi di falsita’ su un
foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dall’articolo
487 si applicano le disposizioni sulle falsita’ materiali in atti
pubblici.»;
b) all’articolo 489, il secondo comma e’ abrogato;
c) all’articolo 490:
1) il primo comma e’ sostituito dal seguente: «Chiunque, in
tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico
vero o, al fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare
ad altri un danno, distrugge, sopprime od occulta un testamento
olografo, una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle pene
stabilite negli articoli 476, 477 e 482, secondo le distinzioni in
essi contenute.»;
2) il secondo comma e’ abrogato;
d) l’articolo 491 e’ sostituito dal seguente: «491. Falsita’ in
testamento olografo, cambiale o titoli di credito. – Se alcuna delle
falsita’ prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento
olografo, ovvero una cambiale o un altro titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore e il fatto e’ commesso al
fine di recare a se’ o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un
danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima
parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.
Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo
comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsita’, soggiace
alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico
falso.»;
e) l’articolo 491-bis e’ sostituito dal seguente: «491-bis.
Documenti informatici. – Se alcuna delle falsita’ previste dal
presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente
efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso
concernenti gli atti pubblici.»;
f) l’articolo 493-bis e’ sostituito dal seguente: «493-bis. Casi
di perseguibilita’ a querela. – I delitti previsti dagli articoli 490
e 491, quando concernono una cambiale o un titolo di credito
trasmissibile per girata o al portatore, sono punibili a querela
della persona offesa.
Si procede d’ufficio, se i fatti previsti dagli articoli di cui al
precedente comma riguardano un testamento olografo.»;
g) all’articolo 596:
1) al comma primo, le parole «dei delitti preveduti dai due
articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal delitto
previsto dall’articolo precedente»;
2) al comma quarto, le parole «applicabili le disposizioni
dell’articolo 594, primo comma, ovvero dell’articolo 595, primo
comma» sono sostituite dalle seguenti: «applicabile la disposizione
dell’articolo 595, primo comma»;
h) all’articolo 597, comma primo, le parole «I delitti preveduti
dagli articoli 594 e 595 sono punibili» sono sostituite dalle
seguenti: «Il delitto previsto dall’articolo 595 e’ punibile»;
i) all’articolo 599:
1) la rubrica e’ sostituita dalla seguente: «Provocazione.»;
2) i commi primo e terzo sono abrogati;
3) nel secondo comma, le parole «dagli articoli 594 e» sono
sostituite dalle seguenti: «dall’articolo»;
l) l’articolo 635 e’ sostituito dal seguente: «635.
Danneggiamento. – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con
violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico
o del delitto previsto dall’articolo 331, e’ punito con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o
rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di
un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano
ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero
immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di
recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;
2. opere destinate all’irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per i reati di cui al primo e al secondo comma, la sospensione
condizionale della pena e’ subordinata all’eliminazione delle
conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato
non si oppone, alla prestazione di attivita’ non retribuita a favore
della collettivita’ per un tempo determinato, comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalita’ indicate dal
giudice nella sentenza di condanna.»;
m) l’articolo 635-bis, secondo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’
della reclusione da uno a quattro anni.»;
n) l’articolo 635-ter, terzo comma, e’ sostituito dal seguente:
«Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con minaccia
ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la pena e’
aumentata.»;
o) l’articolo 635-quater, secondo comma, e’ sostituito dal
seguente: «Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la
pena e’ aumentata.»;
p) l’articolo 635-quinquies, terzo comma, e’ sostituito dal
seguente: «Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del sistema, la
pena e’ aumentata.».
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo degli articoli 489, 490, 596,
597, 599, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del
citato regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, cosi’ come
modificati dal presente decreto legislativo:
“Art. 489. Uso di atto falso.
Chiunque senza essere concorso nella falsita’, fa uso
di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli
articoli precedenti, ridotte di un terzo. ”
“Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di
atti veri.
Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od
occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a se’ o
ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,
distrugge, sopprime od occulta un testamento olografo, una
cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per
girata o al portatore veri, soggiace rispettivamente alle
pene stabilite negli articoli 476, 477 e 482 , secondo le
distinzioni in essi contenute.”
“Art. 596. Esclusione della prova liberatoria.
Il colpevole del delitto previsto dall’articolo
precedente non e’ ammesso a provare, a sua discolpa, la
verita’ o la notorieta’ del fatto attribuito alla persona
offesa.
Tuttavia, quando l’offesa consiste nell’attribuzione di
un fatto determinato, la persona offesa e l’offensore
possono, d’accordo, prima che sia pronunciata sentenza
irrevocabile, deferire ad un giuri’ d’onore il giudizio
sulla verita’ del fatto medesimo.
Quando l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto
determinato, la prova della verita’ del fatto medesimo e’
pero’ sempre ammessa nel procedimento penale:
1. se la persona offesa e’ un pubblico ufficiale ed il
fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle
sue funzioni;
2. se per il fatto attribuito alla persona offesa e’
tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento
penale;
3. se il querelante domanda formalmente che il giudizio
si estenda ad accertare la verita’ o la falsita’ del fatto
ad esso attribuito.
Se la verita’ del fatto e’ provata o se per esso la
persona, a cui il fatto e’ attribuito, e’ per esso (6)
condannata dopo l’attribuzione del fatto medesimo, l’autore
dell’imputazione non e’ punibile, salvo che i modi usati
non rendano per se stessi applicabile la disposizione
dell’articolo 595, primo comma.”
“Art. 597. Querela della persona offesa ed estinzione
del reato.
Il delitto previsto dall’articolo 595 e’ punibile a
querela della persona offesa.
Se la persona offesa e l’offensore hanno esercitato la
facolta’ indicata nel capoverso dell’articolo precedente,
la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.
Se la persona offesa muore prima che sia decorso il
termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa
alla memoria di un defunto, possono proporre querela i
prossimi congiunti, l’adottante e l’adottato. In tali casi,
e altresi’ in quello in cui la persona offesa muoia dopo
avere proposta la querela, la facolta’ indicata nel
capoverso dell’articolo precedente spetta ai prossimi
congiunti, all’adottante e all’adottato.”
“Art. 599. Provocazione.
Non e’ punibile chi ha commesso alcuno dei fatti
preveduti dall’articolo 595 nello stato d’ira determinato
da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.”
“Art. 635-bis. Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime
informazioni, dati o programmi informatici altrui e’
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione
da sei mesi a tre anni.
Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del
sistema, la pena e’ della reclusione da uno a quattro
anni.”
“Art. 635-ter. Danneggiamento di informazioni, dati e
programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
ente pubblico o comunque di pubblica utilita’.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere
informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o
comunque di pubblica utilita’, e’ punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento,
la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle
informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena
e’ della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del
sistema, la pena e’ aumentata.”
“Art. 635-quater. Danneggiamento di sistemi informatici
o telematici.
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato,
chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis,
ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati,
informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in
tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o
telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento
e’ punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del
sistema, la pena e’ aumentata.”
“Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi
informatici o telematici di pubblica utilita’.
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater e’ diretto a
distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,
inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica
utilita’ o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la
pena e’ della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento
del sistema informatico o telematico di pubblica utilita’
ovvero se questo e’ reso, in tutto o in parte, inservibile,
la pena e’ della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto e’ commesso con violenza alla persona o con
minaccia ovvero con abuso della qualita’ di operatore del
sistema, la pena e’ aumentata.”.
Capo II
ILLECITI SOTTOPOSTI A SANZIONI PECUNIARIE CIVILI
Art. 3

Responsabilita’ civile per gli illeciti sottoposti
a sanzioni pecuniarie

1. I fatti previsti dall’articolo seguente, se dolosi, obbligano,
oltre che alle restituzioni e al risarcimento del danno secondo le
leggi civili, anche al pagamento della sanzione pecuniaria civile ivi
stabilita.
2. Si osserva la disposizione di cui all’articolo 2947, primo
comma, del codice civile.
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo dell’articolo 2947 del codice
civile:
“Art. 2947. Prescrizione del diritto al risarcimento
del danno.
Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto
illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il
fatto si e’ verificato.
Per il risarcimento del danno prodotto dalla
circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si
prescrive in due anni.
In ogni caso, se il fatto e’ considerato dalla legge
come reato e per il reato e’ stabilita una prescrizione
piu’ lunga, questa si applica anche all’azione civile.
Tuttavia, se il reato e’ estinto per causa diversa dalla
prescrizione o e’ intervenuta sentenza irrevocabile nel
giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si
prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con
decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data
in cui la sentenza e’ divenuta irrevocabile.”
Art. 4

Illeciti civili sottoposti a sanzioni pecuniarie

1. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro cento a euro
ottomila:
a) chi offende l’onore o il decoro di una persona presente,
ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o
telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;
b) il comproprietario, socio o coerede che, per procurare a se’ o
ad altri un profitto, s’impossessa della cosa comune, sottraendola a
chi la detiene, salvo che il fatto sia commesso su cose fungibili e
il valore di esse non ecceda la quota spettante al suo autore;
c) chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui, al di fuori dei
casi di cui agli articoli 635, 635-bis, 635-ter, 635-quater e
635-quinquies del codice penale;
d) chi, avendo trovato denaro o cose da altri smarrite, se ne
appropria, senza osservare le prescrizioni della legge civile
sull’acquisto della proprieta’ di cose trovate;
e) chi, avendo trovato un tesoro, si appropria, in tutto o in
parte, della quota dovuta al proprietario del fondo;
f) chi si appropria di cose delle quali sia venuto in possesso
per errore altrui o per caso fortuito.
2. Nel caso di cui alla lettera a) del primo comma, se le offese
sono reciproche, il giudice puo’ non applicare la sanzione pecuniaria
civile ad uno o ad entrambi gli offensori.
3. Non e’ sanzionabile chi ha commesso il fatto previsto dal primo
comma, lettera a), del presente articolo, nello stato d’ira
determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.
4. Soggiace alla sanzione pecuniaria civile da euro duecento a euro
dodicimila:
a) chi, facendo uso o lasciando che altri faccia uso di una
scrittura privata da lui falsamente formata o da lui alterata, arreca
ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le aggiunte
falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu
definitivamente formata;
b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia
il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facolta’ di
riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di
effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o
autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che se ne faccia
uso, deriva un danno ad altri;
c) chi, limitatamente alle scritture private, commettendo
falsita’ su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste
dalla lettera b), arreca ad altri un danno;
d) chi, senza essere concorso nella falsita’, facendo uso di una
scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in
parte una scrittura privata vera, arreca ad altri un danno;
f) chi commette il fatto di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista
nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza
di piu’ persone;
5. Le disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del
comma 4, si applicano anche nel caso in cui le falsita’ ivi previste
riguardino un documento informatico privato avente efficacia
probatoria.
6. Agli effetti delle disposizioni di cui al comma 4, lettere a),
b), c), d) ed e) del presente articolo, nella denominazione di
«scritture private» sono compresi gli atti originali e le copie
autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli
originali mancanti.
7. Nei casi di cui al comma 4, lettere b) e c) del presente
articolo, si considera firmato in bianco il foglio in cui il
sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a
essere riempito.
8. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si
applicano anche nel caso di cui al comma 4, lettera f), del medesimo
articolo.
Note all’art. 4:
– Per il testo degli articoli 635-bis, 635-ter,
635-quater e 635-quinquies del codice penale si vedano le
note all’articolo 2.
Art. 5

Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie

1. L’importo della sanzione pecuniaria civile e’ determinato dal
giudice tenuto conto dei seguenti criteri:
a) gravita’ della violazione;
b) reiterazione dell’illecito;
c) arricchimento del soggetto responsabile;
d) opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione
delle conseguenze dell’illecito;
e) personalita’ dell’agente;
f) condizioni economiche dell’agente.
Art. 6

Reiterazione dell’illecito

1. Si ha reiterazione nel caso in cui l’illecito sottoposto a
sanzione pecuniaria civile sia compiuto entro quattro anni dalla
commissione, da parte dello stesso soggetto, di un’altra violazione
sottoposta a sanzione pecuniaria civile, che sia della stessa indole
e che sia stata accertata con provvedimento esecutivo.
2. Ai fini della presente legge, si considerano della stessa indole
le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni
diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le
modalita’ della condotta, presentano una sostanziale omogeneita’ o
caratteri fondamentali comuni.
Art. 7

Concorso di persone

1. Quando piu’ persone concorrono in un illecito di cui al presente
capo, ciascuna di esse soggiace alla sanzione pecuniaria civile per
esso stabilita.
Art. 8

Procedimento

1. Le sanzioni pecuniarie civili sono applicate dal giudice
competente a conoscere dell’azione di risarcimento del danno.
2. Il giudice decide sull’applicazione della sanzione civile
pecuniaria al termine del giudizio, qualora accolga la domanda di
risarcimento proposta dalla persona offesa.
3. La sanzione pecuniaria civile non puo’ essere applicata quando
l’atto introduttivo del giudizio e’ stato notificato nelle forme di
cui all’articolo 143 del codice di procedura civile, salvo che la
controparte si sia costituita in giudizio o risulti con certezza che
abbia avuto comunque conoscenza del processo.
4. Al procedimento, anche ai fini dell’irrogazione della sanzione
pecuniaria civile, si applicano le disposizioni del codice di
procedura civile, in quanto compatibili con le norme del presente
capo.
Note all’art. 8:
– Si riporta il testo dell’articolo 143 del codice di
procedura civile:
“Art. 143. Notificazione a persona di residenza, dimora
e domicilio sconosciuti.
Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il
domicilio del destinatario e non vi e’ il procuratore
previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue
la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella
casa comunale dell’ultima residenza o, se questa e’ ignota,
in quella del luogo di nascita del destinatario [, e
mediante affissione di altra copia nell’albo dell’ufficio
giudiziario davanti al quale si procede].
Se non sono noti ne’ il luogo dell’ultima residenza ne’
quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una
copia dell’atto al pubblico ministero.
Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due
commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per
eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui
sono compiute le formalita’ prescritte.”
Art. 9

Pagamento della sanzione

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il termine
di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, sono
stabiliti termini e modalita’ per il pagamento della sanzione
pecuniaria civile, nonche’ le forme per la riscossione dell’importo
dovuto.
2. Il giudice puo’ disporre, in relazione alle condizioni
economiche del condannato, che il pagamento della sanzione pecuniaria
civile sia effettuato in rate mensili da due a otto. Ciascuna rata
non puo’ essere inferiore ad euro cinquanta.
3. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato
per il pagamento, l’ammontare residuo della sanzione e’ dovuto in
un’unica soluzione.
4. Il condannato puo’ estinguere la sanzione civile pecuniaria in
ogni momento, mediante un unico pagamento.
5. Per il pagamento della sanzione pecuniaria civile non e’ ammessa
alcuna forma di copertura assicurativa.
6. L’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria civile non si
trasmette agli eredi.
Art. 10

Destinazione del provento della sanzione

1. Il provento della sanzione pecuniaria civile e’ devoluto a
favore della Cassa delle ammende.
Art. 11

Registro informatizzato dei provvedimenti
in materia di sanzioni pecuniarie

1. Con apposito decreto del Ministro della giustizia sono adottate
le disposizioni relative alla tenuta di un registro, in forma
automatizzata, in cui sono iscritti i provvedimenti di applicazione
delle sanzioni pecuniarie civili, per gli effetti di cui all’articolo
6.
Art. 12

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni relative alle sanzioni pecuniarie civili del
presente decreto si applicano anche ai fatti commessi anteriormente
alla data di entrata in vigore dello stesso, salvo che il
procedimento penale sia stato definito con sentenza o con decreto
divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati abrogati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza
delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
Note all’art. 12:
– Si riporta il testo dell’articolo 667, comma 4, del
codice di procedura penale:
“Art. 667. Dubbio sull’identita’ fisica della persona
detenuta.
Commi da 1. a 3. (omissis)
4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita’ con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione e’
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.
5. (omissis)”.
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Con riferimento alle minori entrate derivanti dalle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2 e 12, valutate in euro 129.873,00 per
l’anno 2016 e in euro 86.582,00 annui a decorrere dall’anno 2017, si
provvede con quota parte dei risparmi derivanti dall’attuazione degli
articoli 1 e 2.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

________________________________________
Pubblichiamo il Dlgsvo n. 8 con note
DECRETO LEGISLATIVO 15 gennaio 2016, n. 8
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67. (16G00011)
(GU n.17 del 22-1-2016)
Vigente al: 6-2-2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 28 aprile 2014, n. 67, recante «Deleghe al Governo
in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili», e in particolare l’articolo 2, comma 2;
Visto il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante
«Approvazione del testo definitivo del codice penale»;
Vista la legge 8 gennaio 1931, n. 234, recante «Norme per
l’impianto e l’uso di apparecchi radioelettrici privati e per il
rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di
materiali radioelettrici»;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante «Protezione del
diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio»;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n.
506, recante «Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati
oggetto di confische, sequestri, o altri atti di disposizione
adottati sotto l’impero del sedicente governo repubblicano»;
Vista la legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante «Provvedimenti
per l’acquisto di nuove macchine utensili»;
Visto il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, recante
«Provvedimenti straordinari per la ripresa economica»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, recante «Misure
urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento
della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica
amministrazione e proroga di tali termini»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante la
«Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a
norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo
1997, n. 59»;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante «Modifiche al
sistema penale»;
Visto l’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
Deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 15 gennaio 2016;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria ed
esclusioni

1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le
violazioni per le quali e’ prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda.
2. La disposizione del comma 1 si applica anche ai reati in esso
previsti che, nelle ipotesi aggravate, sono puniti con la pena
detentiva, sola, alternativa o congiunta a quella pecuniaria. In tal
caso, le ipotesi aggravate sono da ritenersi fattispecie autonome di
reato.
3. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati previsti dal
codice penale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 6,
e a quelli compresi nell’elenco allegato al presente decreto.
4. La disposizione del comma 1 non si applica ai reati di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, e’
cosi’ determinata:
a) da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;
b) da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;
c) da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o
l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.
6. Se per le violazioni previste dal comma 1 e’ prevista una pena
pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti
minimi o massimi, la somma dovuta e’ pari all’ammontare della multa o
dell’ammenda, ma non puo’, in ogni caso, essere inferiore a euro
5.000 ne’ superiore a euro 50.000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e’ stato redatto
dall’amministrazione competente per materia, ai sensi
dell’art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e’ operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse
– Si riporta il testo dell’art.76 della Costituzione
della Repubblica italiana:
” Art. 76.
L’esercizio della funzione legislativa non puo’ essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L’art. 87 Cost. conferisce al Presidente della
Repubblica, tra l’altro, il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
– Si riporta il testo dell’articolo 2, comma 3, della
legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia
di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli
irreperibili):
“Art. 2. Delega al Governo per la riforma della
disciplina sanzionatoria
In vigore dal 17 maggio 2014
1. (omissis)
2. La riforma della disciplina sanzionatoria nelle
fattispecie di cui al presente comma e’ ispirata ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare in illeciti amministrativi tutti i reati
per i quali e’ prevista la sola pena della multa o
dell’ammenda, ad eccezione delle seguenti materie:
1) edilizia e urbanistica;
2) ambiente, territorio e paesaggio;
3) alimenti e bevande;
4) salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
5) sicurezza pubblica;
6) giochi d’azzardo e scommesse;
7) armi ed esplosivi;
8) elezioni e finanziamento ai partiti;
9) proprieta’ intellettuale e industriale;
b) trasformare in illeciti amministrativi i seguenti
reati previsti dal codice penale:
1) i delitti previsti dagli articoli 527, primo comma,
e 528, limitatamente alle ipotesi di cui al primo e al
secondo comma;
2) le contravvenzioni previste dagli articoli 652, 659,
661, 668 e 726;
c) trasformare in illecito amministrativo il reato di
cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, purche’ l’omesso
versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro
annui e preservando comunque il principio per cui il datore
di lavoro non risponde a titolo di illecito amministrativo,
se provvede al versamento entro il termine di tre mesi
dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto
accertamento della violazione;
d) trasformare in illeciti amministrativi le
contravvenzioni punite con la pena alternativa dell’arresto
o dell’ammenda, previste dalle seguenti disposizioni di
legge:
1) articolo 11, primo comma, della legge 8 gennaio
1931, n. 234;
2) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n.
633;
3) articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale
10 agosto 1945, n. 506;
4) articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre
1965, n. 1329;
5) articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
6) articolo 28, comma 2, del testo unico in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
e) prevedere, per i reati trasformati in illeciti
amministrativi, sanzioni adeguate e proporzionate alla
gravita’ della violazione, alla reiterazione dell’illecito,
all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o
attenuazione delle sue conseguenze, nonche’ alla
personalita’ dello stesso e alle sue condizioni economiche;
prevedere come sanzione principale il pagamento di una
somma compresa tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di
euro 50.000; prevedere, nelle ipotesi di cui alle lettere
b) e d), l’applicazione di eventuali sanzioni
amministrative accessorie consistenti nella sospensione di
facolta’ e diritti derivanti da provvedimenti
dell’amministrazione;
f) indicare, per i reati trasformati in illeciti
amministrativi, quale sia l’autorita’ competente ad
irrogare le sanzioni di cui alla lettera e), nel rispetto
dei criteri di riparto indicati nell’articolo 17 della
legge 24 novembre 1981, n. 689;
g) prevedere, per i casi in cui venga irrogata la sola
sanzione pecuniaria, la possibilita’ di estinguere il
procedimento mediante il pagamento, anche rateizzato, di un
importo pari alla meta’ della stessa.
3.- 5. (omissis).”
– Si riporta il testo dell’articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
“Art. 14. Decreti legislativi.
1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
dell’articolo 76 della Costituzione sono emanati dal
Presidente della Repubblica con la denominazione di
«decreto legislativo» e con l’indicazione, nel preambolo,
della legge di delegazione, della deliberazione del
Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del
procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L’emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e’
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita’ di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo’ esercitarla mediante piu’ atti
successivi per uno o piu’ degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell’organizzazione dell’esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e’
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e’ espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.”

Note all’art. 1:
– Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
recante: “Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero”, e’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1998, n. 191, S.O.
Art. 2

Depenalizzazione di reati del codice penale

1. All’articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000»;
b) nel secondo comma, le parole «La pena e’ aumentata da un terzo
alla meta’» sono sostituite dalle seguenti: «Si applica la pena della
reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi.».
2. All’articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con la reclusione da tre
mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «Tale pena si applica inoltre» sono
sostituite dalle seguenti: «Si applicano la reclusione da tre mesi a
tre anni e la multa non inferiore a euro 103».
3. All’articolo 652 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con l’arresto fino a tre
mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «e’ punito con l’arresto da uno a
sei mesi ovvero con l’ammenda da euro 30 a euro 619» sono sostituite
dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria
da euro 6.000 a euro 18.000».
4. All’articolo 661 del codice penale, le parole «e’ punito» sono
sostituite con le seguenti: «e’ soggetto» e le parole «con l’arresto
fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 1.032» sono sostituite
dalle seguenti: «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 15.000».
5. All’articolo 668 del codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nel primo comma, le parole «e’ punito con l’arresto fino a sei
mesi o con l’ammenda fino a euro 309» sono sostituite dalle seguenti:
«e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a
euro 15.000»;
b) nel secondo comma, le parole «Alla stessa pena» sono
sostituite dalle seguenti: «Alla stessa sanzione»;
c) nel terzo comma, le parole «la pena pecuniaria e la pena
detentiva sono applicate congiuntamente» sono sostituite dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 30.000».
6. L’articolo 726 del codice penale e’ sostituito dal seguente:
«Chiunque, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico,
compie atti contrari alla pubblica decenza e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000».
Note all’art. 2:
– Si riporta il testo degli articoli 527, 528, 652, 661
e 668 del codice penale, come modificati dal presente
decreto legislativo:
“Art. 527. Atti osceni.
Chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al
pubblico, compie atti osceni e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a
quattro anni e sei mesi se il fatto e’ commesso all’interno
o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente
frequentati da minori e se da cio’ deriva il pericolo che
essi vi assistano.
Se il fatto avviene per colpa, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.”
“Art. 528. Pubblicazioni e spettacoli osceni.
Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione
ovvero di esporli pubblicamente, fabbrica, introduce nel
territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero
mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri
oggetti osceni di qualsiasi specie, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa commercio, anche
se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione
precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente.
Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la
multa non inferiore a euro 103 a chi:
1. adopera qualsiasi mezzo di pubblicita’ atto a
favorire la circolazione o il commercio degli oggetti
indicati nella prima parte di questo articolo;
2. da’ pubblici spettacoli teatrali o cinematografici,
ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano
carattere di oscenita’.
Nel caso preveduto dal n. 2, la pena e’ aumentata se il
fatto e’ commesso nonostante il divieto dell’autorita’.”
“Art. 652. Rifiuto di prestare la propria opera in
occasione di un tumulto.
Chiunque, in occasione di un tumulto o di un pubblico
infortunio o di un comune pericolo ovvero nella flagranza
di un reato rifiuta, senza giusto motivo, di prestare il
proprio aiuto o la propria opera, ovvero di dare le
informazioni o le indicazioni che gli siano richieste da un
pubblico ufficiale o da una persona incaricata di un
pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del
servizio, e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
Se il colpevole da’ informazioni o indicazioni mendaci,
e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
6.000 a euro 18.000.”
“Art. 661. Abuso della credulita’ popolare.
Chiunque, pubblicamente, cerca con qualsiasi impostura,
anche gratuitamente, di abusare della credulita’ popolare
e’ soggetto, se dal fatto puo’ derivare un turbamento
dell’ordine pubblico, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.”
“Art. 668. Rappresentazioni teatrali o cinematografiche
abusive.
Chiunque recita in pubblico drammi o altre opere,
ovvero da’ in pubblico produzioni teatrali di qualunque
genere, senza averli prima comunicati all’autorita’, e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 15.000.
Alla stessa sanzione soggiace chi fa rappresentare in
pubblico pellicole cinematografiche, non sottoposte prima
alla revisione dell’autorita’.
Se il fatto e’ commesso contro il divieto
dell’autorita’, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
Il fatto si considera commesso in pubblico se ricorre
taluna delle circostanze indicate nei numeri 2 e 3
dell’articolo 266.”.
Art. 3

Altri casi di depenalizzazione

1. Alla legge 8 gennaio 1931, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 8, primo comma, in fine, dopo la parola «reato»
sono aggiunte le seguenti: «, o delle sanzioni amministrative
pecuniarie, qualora si tratti di illeciti amministrativi»;
b) all’articolo 11:
1) al primo comma, le parole «reato piu’ grave, con una ammenda
da lire 40.000 a lire 400.000 o con l’arresto fino a due anni» sono
sostituite dalle seguenti: «reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
2) il secondo comma e’ sostituito dal seguente: «Chiunque
commette la violazione indicata nel primo comma, dopo avere commesso
la stessa violazione accertata con provvedimento esecutivo, e’ punito
con l’arresto fino a tre anni o con l’ammenda da euro 30 a euro
309.»;
3) al terzo comma dell’articolo 11, le parole «Si fa luogo alla
confisca, a termini del Codice di procedura penale» sono sostituite
dalle seguenti: «Si fa luogo a confisca amministrativa»;
c) l’articolo 12 e’ abrogato.
2. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 171-quater, primo comma, le parole «piu’ grave
reato, e’ punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da
lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti:
«reato, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000»;
b) all’articolo 171-sexies, comma 2, le parole «e 171-ter e
171-quater» sono sostituite dalle seguenti: «171-ter e l’illecito
amministrativo di cui all’articolo 171-quater».
3. All’articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto
1945, n. 506, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «e’ punito con l’arresto non inferiore nel minimo a
sei mesi o con l’ammenda non inferiore a lire 2.000.000» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000»;
b) le parole «la pena e’ dell’arresto non inferiore a tre mesi o
dell’ammenda non inferiore a lire 1.000.000» sono sostituite dalle
seguenti: «si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
10.000 a euro 30.000».
4. All’articolo 15 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, secondo
comma, le parole «e’ punito con la pena dell’ammenda da lire 150.000
a lire 600.000 o con l’arresto fino a tre mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 5.000 a euro 15.000».
5. L’articolo 16, quarto comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e’ sostituito dal seguente: «All’installazione o
all’esercizio di impianti in mancanza di concessione si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.».
6. L’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983,
n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, e’ sostituito dal seguente:
«1-bis. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per
un importo superiore a euro 10.000 annui, e’ punito con la reclusione
fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso
non e’ superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di
lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione
amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro
tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto
accertamento della violazione.».
7. All’articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, le parole «e’ punito, salvo che il
fatto costituisca reato piu’ grave, con l’arresto sino ad un anno o
con l’ammenda da lire un milione a lire quattro milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «e’ soggetto, salvo che il fatto
costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 30.000».
Note all’art. 3:
– Si riporta il testo degli articoli 8 e 11 della legge
8 gennaio 1931, n. 234 (Norme per l’impianto e l’uso di
apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle
licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali
radioelettrici), come modificati dal presente decreto
legislativo:
“Art. 8.
Le licenze contemplate nei precedenti articoli possono
essere sospese o revocate per abuso del titolare o quando
questi non abbia piu’ i prescritti requisiti, senza
pregiudizio della applicazione delle sanzioni penali,
qualora si tratti di fatti costituenti reato , o delle
sanzioni amministrative pecuniarie, qualora si tratti di
illeciti amministrativi.
Il provvedimento di sospensione o di revoca e’ disposto
dal Ministero delle comunicazioni, di concerto col
Ministero dell’interno. In caso di urgenza, la sospensione
puo’ essere disposta anche dal Prefetto.”
“Art. 11.
Le violazioni delle disposizioni dell’ art. 1 del R.
decreto 8 febbraio 1923, n. 1067 , e della presente legge
sono punite, ove non costituiscono reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
Chiunque commette la violazione indicata nel primo
comma, dopo aver commesso la stessa violazione accertata
con provvedimento esecutivo, e’ punito con l’arresto fino a
tre anni o con l’ammenda da euro 30 a euro 309.
Si fa luogo a confisca amministrativa, degli apparecchi
abusivamente detenuti o dei quali si sia fatto indebito
uso.”.
– Si riporta il testo degli articoli 171-quater e
171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione
del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo
esercizio), come modificati dal presente decreto
legislativo:
“Art. 171-quater
Salvo che il fatto costituisca reato, e’ soggetto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro
30.000 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a
qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente
ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o
audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art.
80.”
“Art. 171-sexies
1. Quando il materiale sequestrato e’, per entita’, di
difficile custodia, l’autorita’ giudiziaria puo’ ordinarne
la distruzione, osservate le disposizioni di cui
all’articolo 83 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
2. E’ sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei
materiali serviti o destinati a commettere i reati di cui
agli articoli 171-bis, 171-ter e l’illecito amministrativo
di cui all’articolo 171-quater nonche’ delle videocassette,
degli altri supporti audiovisivi o fonografici o
informatici o multimediali abusivamente duplicati,
riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o introdotti sul
territorio nazionale, ovvero non provvisti di contrassegno
SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera diversa. La
confisca e’ ordinata anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del
codice di procedura penale.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
anche se i beni appartengono ad un soggetto giuridico
diverso, nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti
al reato.”.
– Si riporta il testo dell’articolo 3 del decreto
legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 506
(Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati
oggetto di confische, sequestri o altri atti di
disposizione adottati sotto l’impero del sedicente governo
repubblicano), come modificato dal presente decreto
legislativo:
“Art. 3. Chiunque omette di fare nel termine prescritto
la denunzia prevista dall’art. 1 e’ soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Ove
l’omissione risulti colposa si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000.”.
– Si riporta il testo dell’articolo 15 della legge 28
novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l’acquisto di
nuove macchine utensili), come modificato dal presente
decreto legislativo:
“Art.15.
Chiunque alteri, cancelli o renda irriconoscibile il
contrassegno apposto su di una macchina ai sensi della
presente legge ovvero alteri il contenuto del certificato
di origine della macchina, e’ punito ai sensi dell’art. 469
del Codice penale. Alla stessa pena soggiace chiunque, non
essendo concorso nel fatto, fa uso del certificato alterato
o della macchina di cui sia stato alterato, cancellato o
reso irriconoscibile il contrassegno.
Chiunque ometta di far ripristinare il contrassegno
alterato, cancellato, o reso irriconoscibile da altri,
apposto su macchina di cui egli abbia il possesso o la
detenzione, ovvero ometta di comunicare al cancelliere del
tribunale indicato nel contrassegno, l’alterazione, la
cancellazione, o la intervenuta irriconoscibilita’, e’
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro
5.000 a euro 15.000.”.
– Si riporta il testo dell’articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza),
come modificato dal presente decreto legislativo:
“Art. 28 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 –
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3,
comma 4 – legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma
1)Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le
piante indicate nell’articolo 26, e’ assoggettato alle
sanzioni penali ed amministrative stabilite per la
fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie
cui l’autorizzazione e’ subordinata, e’ soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono
sequestrate e confiscate. Si applicano le disposizioni
dell’articolo 86.”.
Art. 4

Sanzioni amministrative accessorie

1. In caso di reiterazione specifica di una delle violazioni di
seguito indicate, l’autorita’ amministrativa competente, con
l’ordinanza ingiunzione, applica la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della concessione, della licenza,
dell’autorizzazione o di altro provvedimento amministrativo che
consente l’esercizio dell’attivita’ da un minimo di dieci giorni a un
massimo di tre mesi:
a) articolo 668 del codice penale;
b) articolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633;
c) articolo 28, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Allo stesso modo provvede il giudice con la sentenza di condanna
qualora sia competente, ai sensi dell’articolo 24 della legge 24
novembre 1981, n. 689, a decidere su una delle violazioni indicate
nel comma 1.
3. Per gli illeciti amministrativi di cui al comma 1, in caso di
reiterazione specifica, non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta
ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all’art. 4:
– Per l’articolo 668 del codice penale si veda nelle
note all’articolo 2 del presente decreto.
– Per gli articoli 171-quater della citata legge 22
aprile 1941, n. 633 e l’articolo 28, comma 2 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, si veda nelle note all’articolo 3 del presente
decreto.
– Per gli articoli 16 e 24 della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), vedi note
all’articolo 6 del presente decreto.
Art. 5

Disposizione di coordinamento

1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi
del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla
recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva e’ da
intendersi la reiterazione dell’illecito depenalizzato.
Art. 6

Disposizioni applicabili

1. Nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni
amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della
legge 24 novembre 1981, n. 689.
Note all’art. 6:
– Le sezioni I e II del capo I (LE SANZIONI
AMMINISTRATIVE) della citata legge 24 novembre 1981, n.
689, recano, rispettivamente:
“Principi generali” e “Applicazione”
Art. 7

Autorita’ competente

1. Per le violazioni di cui all’articolo 1, sono competenti a
ricevere il rapporto e ad applicare le sanzioni amministrative le
autorita’ amministrative competenti ad irrogare le altre sanzioni
amministrative gia’ previste dalle leggi che contemplano le
violazioni stesse; nel caso di mancata previsione, e’ competente
l’autorita’ individuata a norma dell’articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
2. Per le violazioni di cui all’articolo 2, e’ competente a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative il
prefetto.
3. Per le violazioni di cui all’articolo 3, sono competenti a
ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni amministrative:
a) le autorita’ competenti ad irrogare le sanzioni amministrative
gia’ indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, nel decreto-legge
12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, e nel decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
b) il Ministero dello sviluppo economico in relazione
all’articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234;
c) l’autorita’ comunale competente al rilascio
dell’autorizzazione all’installazione o all’esercizio di impianti di
distribuzione di carburante di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
d) il prefetto con riguardo alle restanti leggi indicate
all’articolo 3.
Note all’art. 7:
– Per l’articolo 17 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda nelle note all’articolo 6 del
presente decreto.
– Per la legge 22 aprile 1941, n.633, per il
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, per il decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e per
l’articolo 11 della legge 8 gennaio 1931, n. 234, si veda
nelle note all’articolo 3 del presente decreto.
– Si riporta il testo dell’articolo 1 del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del
sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo
1997, n. 59):
“Art. 1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei
carburanti.
1. L’installazione e l’esercizio di impianti di
distribuzione dei carburanti, di seguito denominati
«impianti», sono attivita’ liberamente esercitate sulla
base dell’autorizzazione di cui al comma 2 e con le
modalita’ di cui al presente decreto. Il regime di
concessione di cui all’articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, cessa
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
2. L’attivita’ di cui al comma 1 e’ soggetta
all’autorizzazione del comune in cui essa e’ esercitata.
L’autorizzazione e’ subordinata esclusivamente alla
verifica della conformita’ alle disposizioni del piano
regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle
concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale,
alle disposizioni per la tutela dei beni storici e
artistici, nonche’ alle norme di indirizzo programmatico
delle regioni. Insieme all’autorizzazione il comune
rilascia le concessioni edilizie necessarie ai sensi
dell’articolo 2. L’autorizzazione e’ subordinata al
rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo
le procedure di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla
domanda di autorizzazione, un’analitica autocertificazione
corredata della documentazione prescritta dalla legge e di
una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro
tecnico competente per la sottoscrizione del progetto
presentato, abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell’Unione europea, attestanti il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri
di cui all’articolo 2, comma 1. Trascorsi novanta giorni
dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta
se non e’ comunicato al richiedente il diniego. Il sindaco,
sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo’ annullare
l’assenso illegittimamente formatosi, salvo che
l’interessato provveda a sanare i vizi entro il termine
fissato dal comune stesso.
4. In caso di trasferimento della titolarita’ di un
impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla
regione e all’ufficio tecnico di finanza entro quindici
giorni.
5. Le concessioni di cui all’articolo 16, comma 1, del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono
convertite di diritto in autorizzazione ai sensi del comma
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 2,
i soggetti gia’ titolari di concessione, senza necessita’
di alcun atto amministrativo, possono proseguire
l’attivita’, dandone comunicazione al comune, alla regione
e al competente ufficio tecnico di finanza. Le verifiche
sull’idoneita’ tecnica degli impianti ai fini della
sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento
del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente
verifica. Gli impianti in esercizio alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal
comune a verifica, comprendente anche i profili di
incompatibilita’ di cui all’articolo 3, comma 2, entro e
non oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali
verifiche sono comunicate all’interessato e trasmesse alla
regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
ed al Ministero dell’ambiente, anche ai fini di quanto
previsto dall’articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle
verifiche di cui al presente comma gli impianti inseriti
dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di
cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3, fermi restando i poteri
di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il
controllo, la verifica e la certificazione concernenti la
sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni
previste dal presente articolo sono effettuati dall’azienda
sanitaria locale competente per territorio, ai sensi
dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modifiche e integrazioni.
6. La gestione degli impianti puo’ essere affidata dal
titolare dell’autorizzazione ad altri soggetti, di seguito
denominati gestori, mediante contratti di durata non
inferiore a sei anni aventi per oggetto la cessione
gratuita dell’uso di tutte le attrezzature fisse e mobili
finalizzate alla distribuzione di carburanti per uso di
autotrazione, secondo le modalita’ e i termini definiti
dagli accordi interprofessionali stipulati fra le
associazioni di categoria piu’ rappresentative, a livello
nazionale, dei gestori e dei titolari dell’autorizzazione.
Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
in conformita’ con i predetti accordi interprofessionali. I
medesimi accordi interprofessionali si applicano ai
titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono
depositati presso il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato che ne assicura la
pubblicita’. Gli accordi interprofessionali di cui al
presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di
conciliazione delle controversie contrattuali individuali
secondo le modalita’ e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, su
richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo di
mediazione delle vertenze collettive.
6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al
comma 6 comporta la stipula di un contratto di fornitura,
ovvero di somministrazione, dei carburanti.
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui
all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, tra concessionari e gestori esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
restano in vigore fino alla loro scadenza, anche in caso di
trasferimento della titolarita’ del relativo impianto. A
tali contratti si applicano le norme contenute nel comma 6
per quanto riguarda la conciliazione delle controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono
disciplinati in conformita’ alle disposizioni adottate
dall’Unione europea.
9. Nell’area dell’impianto possono essere
commercializzati, previa comunicazione al comune, alle
condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel
rispetto delle vigenti norme in materia sanitaria e
ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e
riparazione dei veicoli a motore di cui agli articoli 1,
comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992,
n. 122, possono essere effettuati dai gestori degli
impianti.
10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo e’
nulla di diritto. Le clausole previste dal presente
articolo sono di diritto inserite nel contratto di
gestione, anche in sostituzione delle clausole difformi
apposte dalle parti.”.
Art. 8

Applicabilita’ delle sanzioni amministrative
alle violazioni anteriormente commesse

1. Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni
penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto
stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con
sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
2. Se i procedimenti penali per i reati depenalizzati dal presente
decreto sono stati definiti, prima della sua entrata in vigore, con
sentenza di condanna o decreto irrevocabili, il giudice
dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto, dichiarando che il
fatto non e’ previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti
conseguenti. Il giudice dell’esecuzione provvede con l’osservanza
delle disposizioni dell’articolo 667, comma 4, del codice di
procedura penale.
3. Ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore del
presente decreto non puo’ essere applicata una sanzione
amministrativa pecuniaria per un importo superiore al massimo della
pena originariamente inflitta per il reato, tenuto conto del criterio
di ragguaglio di cui all’articolo 135 del codice penale. A tali fatti
non si applicano le sanzioni amministrative accessorie introdotte dal
presente decreto, salvo che le stesse sostituiscano corrispondenti
pene accessorie.
Note all’art. 8:
– Si riporta il testo degli articoli 135 del codice
penale e 667, comma 4, del codice di procedura penale:
“Art. 135. Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive.
Quando, per qualsiasi effetto giuridico, si deve
eseguire un ragguaglio fra pene pecuniarie e pene
detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250, o
frazione di euro 250, di pena pecuniaria per un giorno di
pena detentiva. ”
“Art. 667. Dubbio sull’identita’ fisica della persona
detenuta.
1. – 3. (omissis)
4. Il giudice dell’esecuzione provvede in ogni caso
senza formalita’ con ordinanza comunicata al pubblico
ministero e notificata all’interessato. Contro l’ordinanza
possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il
pubblico ministero, l’interessato e il difensore; in tal
caso si procede a norma dell’articolo 666. L’opposizione e’
proposta, a pena di decadenza, entro quindici giorni dalla
comunicazione o dalla notificazione dell’ordinanza.
5. (omissis).”.
Art. 9

Trasmissione degli atti all’autorita’ amministrativa

1. Nei casi previsti dall’articolo 8, comma 1, l’autorita’
giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, dispone la trasmissione all’autorita’
amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi
ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato
risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.
2. Se l’azione penale non e’ stata ancora esercitata, la
trasmissione degli atti e’ disposta direttamente dal pubblico
ministero che, in caso di procedimento gia’ iscritto, annota la
trasmissione nel registro delle notizie di reato. Se il reato risulta
estinto per qualsiasi causa, il pubblico ministero richiede
l’archiviazione a norma del codice di procedura penale; la richiesta
ed il decreto del giudice che la accoglie possono avere ad oggetto
anche elenchi cumulativi di procedimenti.
3. Se l’azione penale e’ stata esercitata, il giudice pronuncia, ai
sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, sentenza
inappellabile perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come
reato, disponendo la trasmissione degli atti a norma del comma 1.
Quando e’ stata pronunciata sentenza di condanna, il giudice
dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non e’ previsto dalla
legge come reato, decide sull’impugnazione ai soli effetti delle
disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi
civili.
4. L’autorita’ amministrativa notifica gli estremi della violazione
agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il
termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il
termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti.
5. Entro sessanta giorni dalla notificazione degli estremi della
violazione l’interessato e’ ammesso al pagamento in misura ridotta,
pari alla meta’ della sanzione, oltre alle spese del procedimento. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo
16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Il pagamento determina l’estinzione del procedimento.
Note all’art. 9:
– Si riporta il testo dell’articolo 129 del codice di
procedura penale:
“Art. 129. Obbligo della immediata declaratoria di
determinate cause di non punibilita’.
1. In ogni stato e grado del processo, il giudice, il
quale riconosce che il fatto non sussiste o che l’imputato
non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o
non e’ previsto dalla legge come reato ovvero che il reato
e’ estinto o che manca una condizione di procedibilita’, lo
dichiara di ufficio con sentenza.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato ma
dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che
l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non
costituisce reato o non e’ previsto dalla legge come reato,
il giudice pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo
a procedere con la formula prescritta.”.
– Per l’articolo 16 della citata legge 24 novembre
1981, n. 689, si veda note all’articolo 6 del presente
decreto.
Art. 10

Disposizioni finanziarie

1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dal presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 15 gennaio 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Orlando, Ministro della giustizia

Padoan, Ministro dell’economia e delle
finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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