SINISTRI STRADALI: CONCORSO DI COLPA AL 50% TRA CHI NON RISPETTA LA PRECEDENZA E CHI CORRE TROPPO

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“Concorso di colpa a metà, se entrambi i conducenti hanno contribuito a causare il sinistro, l’uno non rispettando la precedenza, l’altro correndo troppo, nel senso opposto. A sancirlo è il Tribunale de L’Aquila, con la recente sentenza n. 623/2015, dichiarando corresponsabili al 50% due automobilisti coinvolti in un incidente stradale.

Dalla dinamica dello stesso, infatti, emerge che il primo conducente, non appena superato un incrocio, senza rispettare l’obbligo di dare precedenza, veniva tamponato dal veicolo, guidato dal secondo conducente, che procedeva nell’opposto senso di marcia ad alta velocità.
Il primo chiedeva che la colpa venisse interamente attribuita al secondo e quest’ultimo cercava di scaricare il tutto sull’altro.
Per il tribunale, verificata la dinamica e le perizie, la responsabilità sta nel “mezzo”. La norma applicabile al caso di specie per il giudice è l’art. 2054, 2° comma, c.c., il quale stabilisce che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”.
In materia di responsabilità civile da circolazione stradale, spiega quindi il tribunale “nel caso di scontro tra veicoli, ove sia accertata l’inosservanza da parte di uno dei conducenti dell’obbligo di circolare, percorrendo una curva, il più possibile vicino al margine destro della carreggiata, ai sensi dell’art. 143, secondo e terzo comma, Cds, non sussistono automaticamente la colpa esclusiva di quello e la liberazione dell’altro conducente dalla presunzione di cui all’art. 2054, secondo comma, c.c., dovendo il giudice valutare in ogni caso se quest’ultimo abbia a sua volta rispettato le norme di comportamento di cui all’art. 141 Cds, nonché quelle di normale prudenza, avuto riguardo alle concrete circostanze di fatto”.
Per cui, in conclusione, la responsabilità va attribuita ad entrambi in parti uguali.” di Marina Crisafi
(fonte:uniconsum.it)

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