L’Isis è una “associazione terroristica”, “così definita da numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, e “non uno Stato”

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Pubblichiamo un commento ad una recente sentenza della Cassazione relativa all’Isis

“Cass. pen., 1 dicembre 2015 n. 47489
L’Isis è una “associazione terroristica”, “così definita da numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’Onu”, e “non uno Stato”, sebbene si estenda “su parte della Siria e dell’Iraq” che sono da considerarsi “territorio occupato”: per questo motivo è vietato fare propaganda del Califfato, sul web, anche dall’Italia. Con riferimento alle strutture organizzative “cellulari” o “a rete”, caratterizzate da estrema flessibilità e in grado di rimodularsi secondo le pratiche esigenze che di volta in volta si presentano, in condizione di operare contemporaneamente in più Paesi, anche in tempi diversi e con contatti (fisici, telefonici, informatici) anche discontinui o sporadici tra i vari gruppi in rete, la fattispecie delittuosa di cui all’articolo 270-bis del Cp deve ritenersi integrata – in presenza del necessario elemento soggettivo – anche da un sodalizio che realizza condotte “di supporto” all’azione terroristica di organizzazioni riconosciute e operanti come tali: quali quelle volte al proselitismo, alla diffusione di documenti di propaganda, all’assistenza agli associati, al finanziamento, alla predisposizione o acquisizione di armi, alla predisposizione o acquisizione di documenti falsi, all’arruolamento, all’addestramento, ecc.; con l’affermazione in proposito della giurisdizione italiana in caso di “cellula” operante in Italia per il perseguimento della finalità di terrorismo internazionale sulla base dell’attività di indottrinamento, reclutamento e addestramento al martirio di nuovi adepti, da inviare all’occorrenza nelle zone teatro di guerra, e della raccolta di denaro destinato al sostegno economico dei combattenti del Jihad all’estero.

È ravvisabile la natura “pubblica” dell’apologia nel caso di documenti diffusi su siti internet liberamente accessibili. Infatti, l’articolo 266, comma 4, del Cp definisce il reato avvenuto “pubblicamente” quando il fatto è commesso «col mezzo della stampa o con altro mezzo di propaganda» ed è evidente che un sito internet a libero accesso ha una potenzialità diffusiva indefinita, tanto da poter essere equiparato alla (fonte:studiolegale.berchielli.net)

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