La legge di stabilità 2016 ha stabilito la riduzione dei compensi dei magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari)

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La legge di stabilità 2016 ha stabilito la riduzione dei compensi dei magistrati onorari (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari), in modo da conseguire un risparmio minimo di spesa di 6,65 mln nel 2016 e 7,55 mln a decorrere dal 2017 (comma 609);
Legge di Stabilità 2016 – quadro di sintesi

Giustizia
Con riguardo al settore della giustizia, il disegno di legge interviene su
diversi aspetti, quali:
 la disciplina del notariato, al fine di garantire la stabilità del gettito
tributario derivante dagli atti registrati dai notai (commi 139-140);
 la disciplina dei proventi illeciti, considerati redditi rilevanti ai fini
delle imposte; si prevede che, in caso di violazione per la quale scatta
l’obbligo di denuncia a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di
un pubblico servizio, il PM, se ritiene che dal fatto illecito possa derivare
un provento o un vantaggio illecito, deve darne notizia all’Agenzia delle
entrate (comma 141);

 la valorizzazione dei beni, anche aziendali, sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, tramite il rafforzamento delle competenze dei
dipendenti dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e l’utilizzo delle
risorse dei programmi attuativi dei fondi strutturali europei (commi 192-
194);
 l’istituzione di un Fondo, dotato di 10 milioni di euro annui per il
triennio 2016-2018, volto a garantire l’accesso al credito e la continuità
produttiva delle aziende sequestrate e confiscate nell’ambito di
procedimenti penali o di prevenzione (commi 195-198);
l’autorizzazione ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di
concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa
vigente (comma 245);

 l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, di un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato
di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016 (commi 411-413);
 l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un Fondo di solidarietà
a tutela del coniuge in stato di bisogno, cui non sia stato corrisposto
l’assegno di mantenimento; il Fondo ha una dotazione di 250.000 euro
per il 2016 e di 500.000 euro per il 2017 (comma 414-416);
 la destinazione al bilancio della Presidenza del Consiglio di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per l’attuazione del
Piano nazionale contro la tratta degli esseri umani (comma 417);
 la riduzione dei compensi dei magistrati onorari (giudici di pace,
giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori
onorari), in modo da conseguire un risparmio minimo di spesa di 6,65
mln nel 2016 e 7,55 mln a decorrere dal 2017 (comma 609);
 la proroga nell’esercizio delle rispettive funzioni, a partire dal 1° gennaio
2016, dei giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari il cui
mandato scada il 31 dicembre 2015 e per i quali non siano consentite
ulteriori conferme. Analogamente è disposta la proroga per i giudici di
pace in scadenza entro il 31 maggio 2016. La proroga è efficace fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e, in ogni caso, non oltre il
31 maggio 2016 (comma 610);
 il riconoscimento dell’indennità di trasferta per i magistrati della
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo (commi 611-612)
 la riduzione di 4 milioni di euro per l’anno 2016 del Fondo per il
recupero di efficienza del sistema giudiziario e il potenziamento dei
relativi servizi, nonché per il completamento del processo telematico
(pertanto, nell’anno 2016 la dotazione del Fondo scende da 90 a 86
milioni di euro) (comma 614).
 l’acquisizione all’amministrazione della giustizia, limitatamente al
biennio 2016-2017, di 1.000 unità di personale proveniente dagli enti
di area vasta, a supporto dei processi di digitalizzazione degli uffici e a
completamento del processo di trasferimento allo Stato degli oneri per
gli uffici giudiziari, precedentemente a carico dei Comuni (comma 771);
 la previsione per agli avvocati che vantano crediti per spese di giustizia
nei confronti dello Stato di porre tali somme in compensazione con
quanto dovuto per imposte, tasse e contributi previdenziali. La
compensazione è consentita nel limite di spesa di 10 milioni di euro
annui (comma 778);
 l’istituzione nelle aziende sanitarie ed ospedaliere di un percorso di
protezione denominato “Percorso tutela vittime di violenza” (commi
790-791).
Sono inoltre introdotte disposizioni riguardanti i mutui contraibili dagli
enti locali per edilizia giudiziaria (comma 615). Si prevede una disciplina
concernente l’avvalimento di alcune tipologie di personale da parte degli
uffici giudiziari (comma 617).
L’intervento più ampio riguarda poi le procedure per l’indennizzo da
irragionevole durata del processo, contenute nella c.d. legge Pinto
(comma 777):
 è ridotta l’entità dell’indennizzo;
 è introdotto l’obbligo per la parte lesa dall’eccessiva durata di sollecitare
i tribunali con rimedi preventivi della violazione del termine, che
rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda
di riparazione del danno;
 sono introdotte alcune presunzioni di insussistenza del danno, che
obbligano la parte che ha subito un processo irragionevolmente lungo a
dimostrare il pregiudizio subito;
 vengono disciplinate nuove modalità di pagamento.

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