Depenalizzazione: via libera di Camera e Senato. Ecco tutti i reati cancellati

PARLAMENTO
“Positivi con osservazioni i pareri delle commissioni giustizia sui due decreti legislativi relativi alla depenalizzazione dei reati

– È un sì condizionato quello delle commissioni giustizia di Camera e Senato sui due decreti legislativi sulla depenalizzazione dei reati.
I due schemi, approvati il 13 novembre scorso dal Governo e inviati in Parlamento per i relativi pareri, si ricorda, prevedono l’abrogazione di alcune fattispecie di reato e la trasformazione di altrettanti illeciti penali in amministrativi, al fine di deflazionare il carico del sistema processuale e introdurre sanzioni pecuniarie certe e in tempi rapidi che si stima possano avere maggiore funzione deterrente rispetto a processi penali lunghi e costosi, spesso conclusi con mancate sanzioni.
Ricevuto il via libera da parte delle commissioni giustizia, ora per l’approvazione definitiva e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, manca solo l’ultimo passaggio sul tavolo dell’esecutivo, che dovrà tenere conto indubbiamente delle osservazioni formulate nei pareri.

Vediamo, dunque, le novità presto in vigore, le osservazioni delle commissioni e il “catalogo” dei reati che saranno depenalizzati:

Il decreto sulla depenalizzazione
Lo schema di decreto sulla depenalizzazione dei reati mira ad abrogare determinate fattispecie penali ovvero a trasformarle in illeciti amministrativi, con l’obiettivo di giungere a sanzioni certe e rapide. In particolare, ad essere interessati dalla depenalizzazione, oltre a tutta una serie di ipotesi previste nel codice penale, saranno tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda contenuti nelle leggi speciali. Per le suddette ipotesi verrà prevista una sanzione pecuniaria variabile dai 5mila ai 30mila euro. Sono contemplate però numerose eccezioni, tra cui specificamente per i reati in materia: edilizia e urbanistica, ambiente e territorio; alimenti e bevande; sicurezza pubblica; giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni e finanziamento ai partiti (ecc.).

Il governo ha poi deciso di affidare la “scelta” al Parlamento sulla depenalizzazione dei reati in materia di: immigrazione clandestina; disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone; violazione delle prescrizioni sull’autorizzazione alla coltivazione di piante da cui estrarre sostanze stupefacenti.

Il decreto sull’abrogazione dei reati
Il secondo schema di decreto legislativo contempla l’abrogazione di alcune fattispecie di reato contenute nel codice penale e la consequenziale sostituzione con illeciti puniti con sanzioni pecuniarie civili. Le diverse fattispecie (tra cui rilevano quelle poste a tutela dell’onore, della fede pubblica e del patrimonio), procedibili a querela, sono accomunate dal fatto che incidono su interessi di natura privata per i quali si ritiene più efficace una sanzione pecuniaria, variabile da 100 ad 8mila euro e da 200 a 12mila, accompagnata dal risarcimento del danno, oltre ad alleggerire il carico di lavoro dei giudici penali.

Le osservazioni di Camera e Senato
I due schemi di decreto hanno ottenuto un parere favorevole da parte delle commissioni di Camera e Senato, accompagnato però da diverse osservazioni e condizioni ostative. In particolare, la doppia critica emergente dall’esame parlamentare riguarda proprio la scelta del Governo di esercitare la delega in modo parziale, non procedendo alla depenalizzazione di alcuni reati per i quali la stessa legge prevedeva la trasformazione, dando adito così a dubbi ed incertezze interpretative. Il riferimento è nello specifico ai reati di immigrazione clandestina (ex art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998) e di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali possono estrarsi sostanze stupefacenti e psicotrope (ex art. 28, comma 2, d.p.r. n. 309/1990), per i quali i pareri auspicano che si pervenga alla relativa depenalizzazione. Tra le altre critiche mosse al Governo anche la previsione di una maggiore omogeneizzazione di alcune sanzioni e la predisposizione di un elenco che comprenda esaustivamente le fattispecie di reato sulle quali si è intervenuto.

Il catalogo
Ecco il “catalogo” (senza pretesa di esaustività) delle principali fattispecie interessate da entrambi i decreti con l’indicazione della sanzione che sarà applicata in seguito all’approvazione definitiva degli stessi da parte del Governo:

Delitti contro la fede pubblica:

– Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.); – Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.); – Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle previste dall’art. 486 c.p. Atto privato (art. 488 c.p.); – Uso di atto falso. Atto privato (art. 489, comma 2, c.p.); Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 200 a euro 12mila)

Delitti contro la moralità e il buon costume:

Atti osceni (art. 527, comma 1, c.p.); Pubblicazioni e spettacoli osceni (art. 528, commi 1 e 2, c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila e da euro 10mila a euro 50mila)

Delitti contro la persona:

Ingiuria (art. 594 c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila ovvero da euro 200 a euro 12mila se il fatto è determinato o è commesso in presenza di più persone)

Delitti contro il patrimonio:

Sottrazione di cose comuni (Art. 627 c.p.); – Danneggiamento semplice (Art. 635, comma 1, c.p.); Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito (Art. 647 c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8mila)

Contravvenzioni di polizia:

– Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto (Art. 652, commi 1­, 2, c.p.); Abuso della credulità popolare (Art. 661 c.p.); Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Art. 668, commi 1, 2 e 3, c.p.; Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Art. 726 c.p.)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 15mila e da euro 5mila a euro 10mila)

Leggi speciali:

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2 del d.l. n. 463/1983)

(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila se l’importo omesso è inferiore a 10mila euro annui, altrimenti reclusione fino a 3 anni e multa fino a 1.032 euro);

Guida senza patente (art. 116, comma 15, del Dlgs 285/1992) (sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila)

– Riciclaggio (omessa identificazione omessa registrazione ex art. 55, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 231/2007)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)

Interruzione volontaria gravidanza senza osservanza delle modalità indicate dalla legge (ex art. 19, comma 2, l. n. 194/1978)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 10mila)

– Violazione norme pubblica sicurezza (ex art. 11 del r.d. n. 234/1931)

(sanzione pecuniaria da euro 10mila a euro 50mila)

Violazione norme diritto d’autore (ex art. 171-quater l. n. 633/1941)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 30mila)

– Contrabbando violazioni doganali (ex art. 282-292 d.p.r. n. 43/1973)

(sanzione pecuniaria da euro 5mila a euro 50mila)”

di Marina Crisafi(Fonte:StudioCataldi.it)
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Depenalizzazione: tutti i reati cancellati dal Governo

I due schemi di decreto legislativo in attuazione della delega per la riforma delle sanzioni penali: abrogazione e depenalizzazione.

Hanno già scatenato un ampio dibattito – come del resto c’era da attendersi – i due schemi di decreto legislativo approvati dal Governo sulla depenalizzazione di una lunga serie di reati. Il tutto in attuazione della delega sulla riforma delle sanzioni penali [1] conferita dal parlamento l’anno scorso. L’effetto è quello di disporre l’abrogazione e la depenalizzazione di alcune fattispecie, al fine di deflazionare il sistema processuale penale.
Attualmente i due provvedimenti sono stati esaminati dal Consiglio dei ministri e dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato. Dopodiché, effettuato un ultimo passaggio al Consiglio dei ministri per l’’esame definitivo, verranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale, divenendo legge.

I due decreti si dividono tra loro la materia in modo da tenere distinte le ipotesi di:

– depenalizzazione di una serie di reati inseriti nelle leggi speciali, per trasformarli in illeciti amministrativi;

– abrogazione di altri reati e trasformazione in illeciti civili con sanzioni pecuniarie.

Depenalizzazione.
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione trasforma alcune fattispecie penali in illeciti amministrativi. La ragione di tale previsione si basa sulla considerazione che potrebbe avere maggior effetto deterrente la certezza di una sanzione in tempi brevi (quale è quella amministrativa) rispetto invece alla minaccia di un processo penale lungo e costoso, che rischia di concludersi con una mancata sanzione per via della prescrizione o di errori procedurali (v. notifiche).

Oltre ad alcuni reati specificamente individuati, tra i quali spicca l’omesso versamento di ritenute previdenziali fino a 10mila euro, la depenalizzazione riguarda tutti i reati puniti con la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale. In particolare, si applica una sanziona amministrativa pecuniaria:
– da euro 5.000 a euro 10.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 5.000;

– da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000;

– da euro 10.000 a euro 50.000 per i reati puniti con la multa o l’ammenda superiore nel massimo a euro 20.000.

Fanno eccezione – e pertanto non vengono depenalizzati – i reati in materia di:

– edilizia e urbanistica;
– ambiente, territorio e paesaggio;
– alimenti e bevande;
– salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
– sicurezza pubblica;
– giochi d’azzardo e scommesse;
– armi ed esplosivi;
– elezioni e finanziamento ai partiti;
– proprietà intellettuale e industriale;
– disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;
– violazione delle prescrizioni impartite con l’autorizzazione alla coltivazione delle piante da cui si estraggono sostanze stupefacenti;
– immigrazione clandestina.

Tuttavia, su queste ultimi due punti, le Commissioni hanno suggerito di disporre la depenalizzazione. Starà al Governo accettare o meno l’invito.

Abrogazione dei reati e l’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili
Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di abrogazione dei reati e l’introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili dispone, invece, la totale abrogazione di alcuni reati previsti dal codice penale e li sostituisce con illeciti puniti con sanzioni pecuniarie di natura civilistica. Si tratta di fattispecie poste a tutela della fede pubblica, dell’onore e del patrimonio, procedibili a querela e accomunate dal fatto di incidere su interessi di natura privata. Ciò al fine di contrastare in maniera più efficace ed effettiva tali illeciti connotati da una scarsa offensività nei confronti del pubblico e connotati più da un disvalore sul piano delle relazioni private.

Viene così prevista la sanzione pecuniaria civile, accompagnata dal risarcimento del danno, che risulta più efficace ed effettiva e che, allo stesso tempo, consente un alleggerimento del carico di lavoro dei giudici penali. Le sanzioni civili sono così configurate:

– da euro 100 a euro 8.000 per gli illeciti in materia di onore e patrimonio;

– da euro 200 a euro 12.000 per gli illeciti relativi al falso in scritture private.

Lo schema
Qui di seguito riportiamo l’elenco delle fattispecie interessate dalla riforma, con l’indicazione della precedente sanzione e di quella che, invece, risulterà a seguito dell’approvazione dei due decreti.

VECCHIA SANZIONE NUOVA SANZIONE
CODICE PENALE:

FEDE PUBBLICA

Falsità in scrittura privata (Articolo 485)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (Articolo 486)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
Falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle
previste dall’articolo 486. Atto privato (Articolo 488)
Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
Uso di atto falso. Atto privato (Articolo 489, comma 2)
Disposizioni sulle falsità materiali in scritture private con pene
ridotte di un terzo Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000
Soppressione, distruzione e occultamento di scritture private vere
(Articolo 490)
Pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485 Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000

MORALITÀ E BUON COSTUME

Atti osceni (Articolo 527, comma 1)
Reclusione da 6 mesi a 3 anni Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000
Pubblicazioni e spettacoli osceni (Articolo 528, commi 1 e 2)
Reclusione da 3 mesi a 3 anni e multa non inferiore a euro 103 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000

PERSONA

Ingiuria (Articolo 594)
Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a euro 516
Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 1.032 (con attribuzione di
fatto determinato) Sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000
Sanzione pecuniaria civile da euro 200 a euro 12.000 (con
attribuzione di fatto determinato o commesso in presenza di più
persone)

PATRIMONIO

Sottrazione di cose comuni (Articolo 627)
Reclusione fino a 2 anni o multa da 20 euro a 206 euro Sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000
Danneggiamento semplice (Articolo 635, comma 1)
Reclusione fino a 1 anno o multa fino a euro 309 Sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000
Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per
errore o caso fortuito (Articolo 647)
Reclusione fino a 1 anno o multa da euro 30 a euro 309 Sanzione pecuniaria civile da euro 100 a euro 8.000

CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA

Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto
(Articolo 652, commi 1­2)
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 309
Arresto da 1 a 6 mesi ovvero ammenda da euro 30 a euro 619 (in caso di
informazioni o indicazioni mendaci) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000 a euro 18.000 (in caso
di informazioni o indicazioni mendaci)
Abuso della credulità popolare (Articolo 661)
Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a euro 1.032 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000
Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive (Articoli 668,
commi 1, 2 e 3)
Arresto fino a 6 mesi o ammenda fino a euro 309
Pena pecuniaria e pena detentiva sono applicate congiuntamente (se contro
divieto autorità) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000
(se contro divieto autorità)
Atti contrari alla pubblica decenza. Turpiloquio (Articolo 726)
Ammenda da euro 258 a euro 2.582 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000

LEGGI SPECIALI:

PREVIDENZA

Omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali
(Articolo 2 del Dl 463/1983)
Reclusione fino a 3 anni e multa fino a euro 1.032 Reclusione fino a 3 anni e
multa fino a euro 1.032 (se l’importo omesso è superiore a euro 10.000 annui) Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000 (se
l’importo omesso è inferiore a euro 10.000 annui)

CIRCOLAZIONE STRADALE

Guida senza patente (Articolo 116, comma 15, del Dlgs
285/1992)
Ammenda da euro 2.257 a euro 9.032 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000

RICICLAGGIO

Omessa identificazione (Articolo 55, comma 1, del Dlgs 231/2007)
Multa da euro 2.600 a euro 13.000 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000

Omessa registrazione (Articolo 55, comma 4, del Dlgs 231/2007)
Multa da euro 2.600 a euro 13.000 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000

SOCIETARIO

Impedito controllo ai revisori (Articolo 29 del Dlgs 39/2010)
Ammenda fino a euro 75.000 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000

FALLIMENTO

Omessa trasmissione dell’elenco dei protesti cambiari da parte del
pubblico ufficiale (Articolo 235 del Rd 267/1942)
Ammenda fino a euro 258 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000

ASSEGNO BANCARIO

Emissione di assegno da parte dell’Istituto non autorizzato o con
autorizzazione revocata (Articolo 117 del Rd 1736/1933)
Pena pecuniaria da euro 5 a euro 51 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000

INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA

Interruzione volontaria della propria gravidanza senza l’osservanza
delle modalità indicate dalla legge (Articolo 19, comma 2, della
legge 194/1978)
Multa fino a euro 51 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000

PUBBLICA SICUREZZA

Violazione delle norme per l’impianto e l’uso di apparecchi
radioelettrici privati (Articolo 11 del Rd 234/1931)
Ammenda da euro 20 a euro 200 o arresto fino a 2 anni Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000

DIRITTO D’AUTORE

Abusiva concessione in noleggio (Articolo 171­quater del legge
633/1941)
Arresto sino a 1 anno o ammenda da euro 516 a euro 5.164 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000

GUERRA

Omissione di denuncia di beni (Articolo 3 del decreto legislativo
luogotenenziale 506/1945)
Arresto non inferiore nel minimo a 6 mesi o ammenda non inferiore a euro 1.032
Arresto non inferiore a 3 mesi o ammenda non inferiore a euro 516 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000
Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 30.000

MACCHINE UTENSILI

Alterazione del contrassegno di macchine (Articolo 15 della legge
1329/1965)
Ammenda da euro 77 a euro 310 o arresto fino a 3 mesi Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000

COMMERCIO

Installazione o esercizio di impianti in mancanza di concessione
(Articolo 16 del Dl 745/1970)
Arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da euro 51 a euro 516 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000

CONTRABBANDO – VIOLAZIONI DOGANALI

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra
e gli spazi doganali (Articolo 282 del Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
(Articolo 283 del Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (Articolo 284 del
Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (Articolo 285
del Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando nelle zone extra­doganali (Articolo 286 del Dpr
43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni
doganali (Articolo 287 del Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando nei depositi doganali (Articolo 288 del Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (Articolo 289 del
Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di
diritti (Articolo 290 del Dpr 43/1973)
Multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti
che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea (Articolo
291 del Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Altri casi di contrabbando (Articolo 292 del Dpr 43/1973)
Multa non minore di 2 e non maggiore di 10 volte i diritti di confine Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000

Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto
accertamento dell’oggetto del reato (Articolo 294 del Dpr
43/1973)
Multa fino a euro 258 Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000
(fonte:laleggepertutti.it)

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