Lavoro: Depenalizzazione delle omissioni contributive entro i 10mila euro

inps
Lo prevede il decreto legislativo sulla depenalizzazione dei reati lievi approvato ieri dal Consiglio dei Ministri in attuazione della Legge Delega numero 67/2014.

Stop alle sanzioni penali in caso di omesso versamento delle somme trattenute dal datore di lavoro come contribuiti previdenziali e assistenziali e a titolo di sostituto di imposta, ove l’importo complessivo non superi euro 10 mila annui. In luogo delle attuali sanzioni penali la condotta sarà punita solo con una sanzione amministrativa economicamente rilevante. Lo prevede il decreto legislativo recante disposizioni in materia di depenalizzazione a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.

Nello specifico l’obiettivo della riforma – in attuazione della legge delega approvata dal Parlamento ad aprile 2014, si legge nel comunicato diffuso da Palazzo Chigi – è quello di trasformare alcuni reati di lieve entità in “illeciti amministrativi sia per rendere più effettiva ed incisiva la sanzione assicurando al contempo una più efficace repressione dei reati più gravi,sia anche per deflazionare il sistema processuale penale”. Oltre alla depenalizzazione dell’omesso versamento dei contributi il provvedimento introduce la non punibilità del datore di lavoro, nemmeno sul piano amministrativo, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.

Il criterio generale seguito nel documento varato dal Governo è quello di depenalizzare i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda previsti al di fuori del codice penale e una serie di reati presenti invece nel codice penale (c.d. depenalizzazione cieca). Restano dentro il sistema penale, e quindi esclusi dal provvedimento, un decalogo di reati che pur prevedendo la sola pena della multa o dell’ammenda tutelano interessi importanti. Si tratta dei reati in materia di: edilizia e urbanistica; ambiente; territorio e paesaggio; alimenti e bevande; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; sicurezza pubblica;giochi d’azzardo e scommesse; armi ed esplosivi; elezioni; finanziamento ai partiti; proprietà intellettuale e industriale.

In luogo della sanzione penale il decreto introduce specifiche sanzioni amministrative così determinate: sanzione amministrativa da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a sei mesi, da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l’arresto fino a un anno, da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.”Federico Pica(fonte:pensionioggi.it)
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Depenalizzazione
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Tipico effetto delle disposizioni legislative miranti a degradare fatti di reato in illeciti amministrativi. Fondamento di questo istituto è l’ottimizzazione del ricorso alla sanzione penale non solo perché, in quanto informata dai principi di sussidiarietà e frammentarietà del diritto penale essa deve essere applicata in extrema ratio, ma anche al fine di razionalizzare il sovraccarico degli uffici giudiziari e l’affollamento delle carceri. Diversa dalla depenalizzazione è la decriminalizzazione che consiste nella semplice abrogazione della norma penale con la conseguenza di rendere lecito il comportamento precedentemente incriminato.

La depenalizzazione, iniziata con la l. n. 706/1975, è stata poi attuata con la l. n. 689/1981 impropriamente denominata, nella terminologia corrente, proprio come legge sulla depenalizzazione. Tale normativa sancisce il principio di specialità fra disposizioni penali e disposizioni che prevedono sanzioni amministrative tale che un fatto di reato non può essere contestualmente disciplinato da entrambi i tipi di norme, bensì soltanto da quella di carattere speciale. Non da ultimo si rileva che anche la legge in esame, in conformità agli art. 23 e 25 Cost., co. 1 e 2, accoglie il principio di legalità delle pene in quanto nell’art. 1 stabilisce che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione. Per ciò che concerne poi l’elemento soggettivo, l’art. 3 dispone che nelle violazioni sanzionabili in via amministrativa ciascuno è personalmente responsabile (art. 27 Cost.) della propria condotta cosciente e volontaria (art. 42 c.p.) indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.

Una successiva depenalizzazione ha avuto luogo con la l. n. 561/1993 e l. n. 480/1994 in materia di compravendita di autoveicoli, operazioni di lotteria, elenchi di protesti cambiari, trasporti ferroviari, ascensori, montacarichi ecc. Infine, un’ultima depenalizzazione ha avuto luogo per effetto della l. n. 205/1999.(fonte:treccani.it)

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