Chi non comunica i dati del conducente rischia una sanzione accessoria oltre l’importo della multa

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“Chi non comunica i dati del conducente rischia una sanzione accessoria oltre l’importo della multa: ma in caso di dimenticanza giustificata è ammesso il ricorso

Il tempo che intercorre tra la contravvenzione e l’arrivo del verbale a casa può fornire motivi di ricorso contro una multa. In particolare può succedere che ci si dimentichi di chi fosse alla guida nel momento dell’infrazione: basta questa ammissione per non pagare la multa? Ovviamente la faccenda non è così semplice e va chiarita.
Il riferimento giurisprudenziale è alla sentenza n.307/2015 del Giudice di Pace di Campobasso.

Prima di tutto l’esonero non riguarda la contravvenzione in sé ma la sanzione accessoria, ovvero quella che si applica per mancata comunicazione dei dati di chi era alla guida. A spingere i giudici ad accettare il ricorso in questo caso specifico inoltre è stata la circostanza che si trattasse di una macchina aziendale intestata ad una Società a Responsabilità Limitata. L’imprenditore quindi non ricordava chi tra i dipendenti fosse in quel preciso giorno alla guida del veicolo.

Questo lo ha esonerato non dal pagamento della multa ma della sanzione accessoria di 263 euro che può essere applicata qualora non siano comunicati i dati del trasgressore alla guida. Il ritardo nella notifica del verbale ha contribuito a giustificare questa sua dimenticanza sulla quale è stato appunto basato il ricorso.

Multe auto aziendali: come non pagare la sanzione accessoria per il conducente

Il Giudice di Pace di Campobasso si è quindi limitato ad applicare l’articolo 126 bis, comma 2 del CdS che recita espressamente “la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione”. Per le auto aziendali è inoltre stabilito che “se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede”. L’articolo di riferimento si conclude poi con la sanzione prevista e, nel caso di specie, cancellata: “Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 a euro 1.142″. Da qui la conclusione del giudice: “nulla può rimproverarsi a colui che in buona fede, a distanza di tempo dall’accertamento, non sia in grado di ricordare a chi aveva consentito l’uso della propria autovettura, circostanza di per sé idonea a costituire valida esimente, attesa l’assenza di colpa come requisito dell’illecito amministrativo”.(fonte:investireoggi.it)

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