L’OUA ed il ddl 1738 approvato dalla Commissione Giustizia del Senato inviato per la discussione all’aula del Senato

riforma
Per un analisi comparata tra quello che l’Oua aveva chiesto alla Commissione Giustizia del Senato in relazione al DDL 1738 sulla riforma della magistratura onoraria con il testo definitivo approvato dalla stessa Commissione Giustizia del Senato pubblichiamo entrambi e ci riserviamo di intervenire sull’argomento solo dopo le deliberazioni degli organi statutari di udgdpo per non influenzare in alcun modo i componenti stessi…

AnalisiOUA

ddl S. 1738

Art. 1.

(Contenuto della delega)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno[1] dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;

b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;

c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;

d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;

e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della Repubblica;

f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;

g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;

h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;

i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio;

l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;

m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;

n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità;

o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;

p) ampliare, nel settore civile, la competenza dell’ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500[2];

p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;[3]

q) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

r) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abrogazione delle norme divenute incompatibili.

Art. 2.

(Princìpi e criteri direttivi)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente[4] di ciascun ufficio del giudice di pace.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato requirente onorario è inserito in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l’ufficio della Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;

b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l’altro, i requisiti della cittadinanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione[5], della onorabilità, della idoneità fisica e psichica, dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni[6], della professionalità;

b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università; prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale; che, in caso di ulteriore parità, ha la precedenza chi ha minore età anagrafica;

c) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescienza;

d) attribuire al Consiglio giudiziario nella sua composizione più ampia[7] la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto[8], le domande e, all’esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;

e) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che all’esito i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;

f) prevedere che la nomina del magistrato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie[9].

4. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;

b) prevedere che gli avvocati non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisce causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;

c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;

d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;

e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie[10]

5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento[11] dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisce le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;

3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;

b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale procedere all’applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate.

b-bis) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;”[12]

6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituire presso l’ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l’impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell’articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica[13] nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possono essere assegnati i seguenti compiti:

1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni;

2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell’azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisce le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati e che quest’ultimo quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;

b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a), il magistrato onorario possa essere confermato nell’incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell’esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione[14]; prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell’auto-relazione di quest’ultimo[15];

b-bis) prevedere che la conferma sia pronunciata previa istruttoria espletata dal consiglio giudiziario nella composizione più ampia ed acquisizione dei pareri dei Presidenti del Tribunale, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato;[16]

c) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo vanno inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale;

d) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell’incarico, possono svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;

e) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa preclude la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;

f) prevedere che in ogni caso l’incarico cessa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato;

b) disciplinare i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il magistrato onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;

b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di astensione previsto dall’articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

10. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374;

b) prevedere i casi e il procedimento per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.

11. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;

b) prevedere le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi [17]e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell’incarico;

c) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

“12. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti princìpi a criteri direttivi:

a) prevedere che l’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;

b) prevedere che il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace;

c) prevedere che gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera b), e mediante il ricorso a procedure automatiche;

d) prevedere che il presidente del tribunale nell’espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.

13. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;

b) prevedere l’attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);

c) prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;

d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;

e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e).

14. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative e che alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali;

b) prevedere che i“i vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; prevedere altresì che alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali;

c) prevedere che i magistrati onorari partecipano ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;[18]

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

15. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:

a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace.

15-bis. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d’Appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari.[19]

16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:

01) prevedere che ai procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) che seguono si applichino:

a)quanto ai giudici di pace, l’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunte, dei circondari nei quali il giudice di pace abbia svolto il mandato;

b) quanto ai magistrati onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, l’articolo 42-quinquies, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituite le parole ”dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374” con le parole ”dall’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374”, sostituita la parola: ”compreso” con la parola: ”compresi” ed aggiunte, dopo le parole: ”dei provvedimenti”, le parole: ”, la quantità statistica del lavoro svolto, nonché i pareri dei Presidenti del Tribunale alla fine, le parole: ”, nonché dei pareri dei Presidenti del Tribunale e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato”;

02) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) debbano compiersi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo;[20]

1) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

2) prevedere che i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

3) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;

4) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;

b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio“alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;

3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale può assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura,[21] la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, assegna la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applica anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);

5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuano ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;[22]

17. Nell’esercizio della delega il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente ad individuare l’importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Art. 3.

(Procedure per l’esercizio della delega)

1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall’articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari[23] entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza dei termini previsti per l’esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

Art. 4.

(Incompatibilità del giudice di pace)

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;

b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi “o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;

d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;

e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l’esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.[24]

Art. 5.

(Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace)

1. L’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.

2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’ufficio del giudice di pace.

3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2, e mediante il ricorso a procedure automatiche.

4. Il presidente del tribunale può nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.

Art. 6.

(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)

1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.

2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.

3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

Art. 6-bis

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali, sono adottate con norme d’attuazione dei rispettivi statuti speciali[25].

Art. 7.

(Invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[26]. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie[27].

[1] 1.2 CALIENDO,CARDIELLO,FALANGA,MALAN

Al comma 1, sostituire le parole:«due anni», con le seguenti: «un anno»

[2] 1.14 CALIENDO,CARDIELLO,FALANGA,MALAN

Al comma 1, lettera p),dopo le parole:«ed estendere»,inserire le seguenti:

«per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500».

[3] 1.15 (testo 2)

CALIENDO,CARDIELLO,FALANGA,MALAN

Al comma 1, dopo la lettera p),inserire la seguente:

«p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi.».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente: «15-bis. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d’Appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari».

[4] 2.6000

IL RELATORE

All’articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole “la pianta organica”;

all’articolo 3, comma 1, dopo le parole “per materia”, inserire le seguenti: “e per i profili finanziari” e all’articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: “per ciascuno” fino a fine periodo con le seguenti: “i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” nonché sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

[5] 2.15 (testo 2)

CALIENDO,CARDIELLO,FALANGA,MALAN

Al comma 3, lettera a),dopo le parole:«e politici,»inserire le seguenti: «di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione».

[6] 2.17 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’età minima e massima», con le seguenti: «dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni».

[7] 2.25

LUMIA,CASSON,CAPACCHIONE,CIRINNÀ,FILIPPIN,GINETTI,LO GIUDICE, TONINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole:

«Consiglio giudiziario», inserire le seguenti:

«, nella sua composizione più ampia,» e, dopo le parole: «e valutare», inserire le seguenti:

«, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto,».

[8] Ibidem

[9] 2.34 CALIENDO, CARDIELLO,FALANGA,MALAN

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie».

[10] 2.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: “e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie”

[11] 2.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell’alinea, sostituire le parole “le modalità per l’inserimento” con le seguenti: “le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento”

Conseguentemente

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola “inseriti” con le seguenti: “inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,”

[12] 2.4000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:

“b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale procedere all’applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;

b-bis) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;”

[13] 2.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell’alinea, sostituire le parole “le modalità per l’inserimento” con le seguenti: “le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento”

Conseguentemente

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola “inseriti” con le seguenti: “inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,”

[14] 2.87 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione».

[15] 2.89

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell’auto-relazione di quest’ultimo».

[16] 2.90

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) prevedere che la conferma sia pronunciata previa istruttoria espletata dal consiglio giudiziario nella composizione più ampia ed acquisizione dei pareri dei Presidenti del Tribunale, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato».

[17] 2.116

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi», con le seguenti: «della sospensione dal servizio da tre a sei mesi».

[18] 2.146

SUSTA

Al comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali».

[19] 1.15 (testo 2)

CALIENDO,CARDIELLO,FALANGA,MALAN

Al comma 1, dopo la lettera p),inserire la seguente:

«p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi.».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente: «15-bis. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a)prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d’Appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari».

[20] 2.192

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti numeri:

«01) prevedere che ai procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) che seguono si applichino:

a)quanto ai giudici di pace, l’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunte, dei circondari nei quali il giudice di pace abbia svolto il mandato;

b) quanto ai magistrati onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, l’articolo 42-quinquies, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituite le parole ”dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374” con le parole ”dall’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374”, sostituita la parola: ”compreso” con la parola: ”compresi” ed aggiunte, dopo le parole: ”dei provvedimenti”, le parole: ”, la quantità statistica del lavoro svolto, nonché i pareri dei Presidenti del Tribunale alla fine, le parole: ”, nonché dei pareri dei Presidenti del Tribunale e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato”;

02) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) debbano compiersi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo;».

[21] 2.3000

IL RELATORE

Al comma 16, lettera b), numero 3) dopo le parole “fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b)” inserire le seguenti: “e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura”.”

[22] 2.230

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, sopprimere la lettera e).

DISCUSSIONE CHE HA PRECEDUTO L’APPROVAZIONE: «Sull’emendamento 2.230, volto a sopprimere la lettera e), del comma 16, dell’articolo 2, ai sensi della quale si prevede che i magistrati onorari possano ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica, interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annunciando voto favorevole, in quanto ritiene vergognoso consentire ai magistrati onorari di avvalersi di una facoltà già prevista per legge ed al contempo prevedere una clausola di invarianza finanziaria che ne vanifica nei fatti qualsiasi portata innovativa.

Dopo che anche il senatore LUMIA (PD) e la senatrice MUSSINI (Misto) hanno annunciato voto favorevole ed il rappresentante del Governo ed il relatore si sono rimessi alla Commissione, l’emendamento 2.230 viene posto ai voti ed è approvato».

[23]Vedi nota 4

[24] 4.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente: “5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.”

[25] 6.0.7

IL RELATORE

Dopo l’articolo inserire il seguente:

“Art. 6-bis

(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste)

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali, sono adottate con norme d’attuazione dei rispettivi statuti speciali.

[26] Vedi nota 4

[27] Vedi nota 4

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