Testo Riforma ed emendamenti del ddl 1738 di riforma della magistratura onoraria

udgdp5
Riassumiamo l’intero pacchetto della riforma della magistratura onoraria nel suo excursus in commissione giustizia del Senato perchè possa più agevole la lettura della situazione attuale prima della discussione in aula del Senato nei prossimi giorni…

testo approvato dalla commissione giustizia del senato il 28 ottobre 2015

riepilogo dell’iter legislativo della riforma della magistratura onoraria

testo ddl 1738

testo ddl 1738 errata corrige


DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Contenuto della delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l’osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) prevedere un’unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudizia- rio;
b) prevedere la figura del magistrato re- quirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della Repubblica;
c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il pro- cedimento di nomina ed il tirocinio;
d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribu- nale e della procura della Repubblica;
f) disciplinare il procedimento di con- ferma del magistrato onorario e la durata massima dell’incarico;
g) regolamentare il procedimento di tra- sferimento ad altro ufficio;
h) individuare i doveri e i casi di asten- sione del magistrato onorario;
i) regolamentare i casi di decadenza dall’incarico, revoca e dispensa dal servizio; l) regolamentare la responsabilità disci- plinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la
procedura per la loro applicazione; m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i
giudici onorari;

Atti parlamentari – 38 – Senato della Repubblica – N. 1738 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI – DOCUMENTI
n) prevedere i criteri di liquidazione dell’indennità;
o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
p) ampliare, nel settore civile, la com- petenza dell’ufficio del giudice di pace per materia e valore ed estendere i casi di decisione secondo equità;

q) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di en- trata in vigore del decreto legislativo;
r) prevedere specifiche norme di coor- dinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l’abroga- zione delle norme divenute incompatibili.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)
1. Nell’esercizio della delega di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, deno- minandoli «giudici onorari di pace» e facen- doli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace;
b) prevedere che il Ministro della giu- stizia stabilisce la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giu- dice di pace.
2.6000
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen All’articolo 2, comma 1, lettera b), sopprimere le parole “la pianta organica”;
#a6 all’articolo 3, comma 1, dopo le parole “per materia”, inserire le seguenti: “e per i profili finanziari” e all’articolo 7, comma 2, sostituire le parole da: “per ciascuno” fino a fine periodo con le seguenti: “i decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall’articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.” nonché sostituire l’ultimo periodo con il seguente: “Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.”

2. Nell’esercizio della delega di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato requi- rente onorario è inserito in un’articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l’ufficio della Pro- cura della Repubblica presso il tribunale or- dinario;
b) prevedere che il Ministro della giu- stizia stabilisce la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisce tra le procure della Repubblica, tenendo conto an- che della pianta organica dei magistrati pro- fessionali.
3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, preve- dendo, tra l’altro, i requisiti della cittadi- nanza italiana, del possesso dei diritti civili e politici, della onorabilità, della idoneità fi- sica e psichica, dell’età minima e massima, della professionalità;
b)
2.15 (testo 2)
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e politici,» inserire le seguenti: «di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione».b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore: di coloro che hanno esercitato fun- zioni giudiziarie a titolo onorario; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio; di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridi- che presso le università; prevedere che a pa- rità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale; che, in caso di ulteriore parità, ha la prece- denza chi ha minore età anagrafica;
c) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che pur essendo in possesso dei requisiti previsti, ri- sultano collocati in quiescienza;
2.17 (testo 2)
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’età minima e massima», con le seguenti: «dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni».d) attribuire al Consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del con- corso a titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all’esito, a trasmettere al Consiglio supe- riore della magistratura la proposta di gra- duatoria;
2.19 (testo 2)
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 3, lettera a), dopo la parola «onorabilità» inserire le altre: «anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate, ».

2.20
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell’aver conseguito la laurea in Giurisprudenza a seguito del corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

c) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti, che pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescienza;
d) attribuire al Consiglio giudiziario la competenza ad emettere il bando del concorso a titoli per l’accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare le domande e, all’esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura la proposta di graduatoria;

2.25
#firm LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «Consiglio giudiziario», inserire le seguenti: «, nella sua composizione più ampia,» e, dopo le parole: «e valutare», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto,».

2.25
#firm LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «Consiglio giudiziario», inserire le seguenti: «, nella sua composizione più ampia,» e, dopo le parole: «e valutare», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto,».

Coord.2.1
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen All’articolo 2, comma 3, lettera d), sostituire le parole “al Consiglio giudiziario” con le altre “alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell’articolo 1” e le parole “la proposta di graduatoria” con le altre “le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo”;
#a6 all’articolo 2, comma 3, lettera e), sostituire le parole “i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità” con le altre “la sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell’articolo 1 formula un giudizio di idoneità e propone una graduatoria degli idonei”;
#a6 all’articolo 2, comma 7, sostituire la lettera b-bis) con la seguente “b-bis) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) venga disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei Presidenti di tribunale o dei Procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il giudice onorario di pace ha esercitato le sue funzioni;”;
#a6 all’articolo 2, comma 10, dopo la lettera b) inserire la seguente “b-bis) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte d’appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell’articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, o sulla revoca;”;
#a6 all’articolo 2, comma 11, dopo la lettera b) inserire la seguente “b-bis) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte d’appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell’articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del giudice onorario di pace ad altra sede. La sezione, sentito l’interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull’ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;”, conseguentemente alla lettera c) sopprimere la parola “anche”;
#a6 all’articolo 2, comma 16, lettera a), sostituire il numero 01 con il seguente: “01) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario di cui alla lettera p-bis) del comma 1 dell’articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei Presidenti di tribunale o dei Procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;”.

e) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta al- cuna forma di indennità e che all’esito i tirocinanti sono assoggettati ad una valutazione di idoneità per la nomina a magistrati onorari;
f) prevedere che la nomina del magi- strato onorario è di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
2.34
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:
#a6 «sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie».

4. Nell’esercizio della delega di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:
1) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri re- gionali, provinciali, comunali e circoscrizio- nali;
2) gli ecclesiastici e i ministri di qua- lunque confessione religiosa;
3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla do- manda, incarichi direttivi o esecutivi nei par- titi politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per isti- tuti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;
b) prevedere che gli avvocati non pos- sono esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ov- vero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il con- vivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono eser- citare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisce causa di in- compatibilità l’esercizio del patrocinio da- vanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministra- tivi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;
c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al co- niuge, al convivente, ai parenti entro il se- condo grado e agli affini entro il primo grado;
d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non pos- sono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;
e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere l’incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle opera- zioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari com- presi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
2.1000 (testo 2)
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: “e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie”

5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferi- mento alle modalità di impiego dei magi- strati onorari all’interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le modalità per l’inserimento dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
2.2000 (testo 2)
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 5, lettera a), nell’alinea, sostituire le parole “le modalità per l’inserimento” con le seguenti: “le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento”
#emen
#a6 Conseguentemente
#a6
#a6 Al comma 6, lettera b), sostituire la parola “inseriti” con le seguenti: “inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,”

1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della fun- zione giurisdizionale da parte di quest’ul- timo;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attua- zione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; pre- vedere che il giudice professionale stabilisce le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ri- tiene ricorrenti nel caso concreto le condi- zioni per provvedere in conformità alle di- rettive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giu- dice professionale titolare del procedimento;
3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono es- sere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in conside- razione della loro semplicità;
b) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale appli- care il giudice onorario di pace quale com- ponente del collegio giudicante civile e pe- nale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli proce- dimenti civili e penali di competenza del tri- bunale ordinario.
2.4000 (testo 2)
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 5, sostituire la lettera b) con le seguenti:
#a6 “b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001 n. 89, è consentito al presidente del tribunale procedere all’applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate;
#a6 b-bis) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia maturato il primo quadriennio, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l’esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell’articolo 43-bis dell’Ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie;”

6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) costituire presso l’ufficio della pro- cura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l’impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di co- loro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell’arti- colo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dall’articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possono essere assegnati i seguenti compiti:
1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti prepara- tori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest’ultimo delle proprie funzioni;
2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice pro- curatori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all’applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio del- l’azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisce le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve atte- nersi nell’espletamento dei compiti delegati e che quest’ultimo quando non ritiene ricor- renti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive rice- vute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;
b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a), il magistrato onorario possa essere confermato nell’incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell’esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi;

2.87 (testo 2)
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione».
c) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo vanno inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale;
2.89 (testo 2)
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:
#a6 «prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell’impegno, sulla base dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell’auto-relazione di quest’ultimo».

2.90
#firm LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:
#a6 «b-bis) prevedere che la conferma sia pronunciata previa istruttoria espletata dal consiglio giudiziario nella composizione più ampia ed acquisizione dei pareri dei Presidenti del Tribunale, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato».

d) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell’incarico, possono svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;
e) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa preclude la possibilità di pro- porre successive domande di nomina quale magistrato onorario;
f) prevedere che in ogni caso l’incarico cessa al raggiungimento del sessantacinque- simo anno di età.
8. Nell’esercizio della delega di cui all’ar- ticolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato;
b) disciplinare i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato onorario ad altro uf- ficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.
9. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;
b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica il regime di astensione previsto dall’articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
10. Nell’esercizio della delega di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri diret- tivi:
a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
b) prevedere i casi e il procedimento per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.
11. Nell’esercizio della delega di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;
b) prevedere le sanzioni disciplinari dell’ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è
inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell’incarico;

2.116
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi», con le seguenti: «della sospensione dal servizio da tre a sei mesi».
c) disciplinare il procedimento per l’ap- plicazione delle sanzioni disciplinari, anche tenendo conto dei princìpi previsti dall’arti- colo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
12. Nell’esercizio della delega di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici ono- rari di pace, attenendosi ai seguenti princìpi a criteri direttivi:
a) prevedere che l’ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribu- nale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
b) prevedere che il presidente del tribu- nale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della ta- bella di organizzazione dell’ufficio del giu- dice di pace;
c) prevedere che gli affari sono asse- gnati sulla base di criteri stabiliti dal presi- dente del tribunale ai sensi della lettera b), e mediante il ricorso a procedure automati- che;
d) prevedere che il presidente del tribu- nale nell’espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.
13. Nell’esercizio della delega di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei com- piti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di indennità in misura inferiore a quella pre- vista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;

b) prevedere l’attribuzione ai vice pro- curatori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), nu- mero 1), di indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);
c) prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicu- rare la previa verifica, da parte del presi- dente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repub- blica per i vice procuratori onorari, del rag- giungimento degli obiettivi stabiliti;
d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da as- sicurare la compatibilità dell’incarico onora- rio con lo svolgimento di altre attività lavo- rative;
e) individuare e regolare un regime pre- videnziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisi- zione delle risorse necessarie mediante mi- sure incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e).
14. Nell’esercizio della delega di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati ono- rari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presi- dente del tribunale o da un giudice profes- sionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui ab- biano curato la trattazione, per la discus- sione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative e che alle predette riunioni partecipano anche i giudici professio- nali;
b) prevedere che i vice procuratori ono- rari partecipano alle riunioni trimestrali or- ganizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui dele- gato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la tratta- zione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di espe- rienze giurisprudenziali e di prassi innova- tive; prevedere altresì che alle predette riu- nioni partecipano anche i magistrati profes- sionali;
c) prevedere che i magistrati onorari partecipano ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo pro- grammi indicati dalla Scuola superiore della magistratura;
2.146
#firm SUSTA
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali».

d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di forma- zione è obbligatoria e che la mancata parte- cipazione senza giustificato motivo è valu- tata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.
15. Nell’esercizio della delega di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri diret- tivi, in particolare estendendo i casi di deci- sione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:
2.149
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 15, dopo le parole: «in particolare estendendo», inserire le seguenti: «per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500».

a) le cause e i procedimenti di volonta- ria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdi- zione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto al- l’attività istruttoria e decisoria;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore comples- sità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
d) le cause relative a beni mobili di va- lore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;
g) i procedimenti di espropriazione mo- biliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in me- rito alle prassi applicative e di vigilare sul- l’attività dei giudici onorari di pace.
16. Nell’esercizio della delega di cui al- l’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
2.192 (testo 2)
#firm LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere il seguente numero:
#a6 «01) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme dei magistrati onorari di cui al presente comma si svolgano innanzi alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p-bis).»1) prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;

2) prevedere che i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
3) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;

4) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del sessantottesimo anno di età;
b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto;
2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale può assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
2.3000
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 16, lettera b), numero 3) dopo le parole “fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b)” inserire le seguenti: “e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura”.

2.3000
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 16, lettera b), numero 3) dopo le parole “fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b)” inserire le seguenti: “e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura”.

4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, assegna la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; pre- vedere che la disposizione di cui al presente numero si applica anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);
5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquida- zione delle indennità spettanti ai vice procu- ratori onorari continuano ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle di- sposizioni vigenti alla predetta data;
e) prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica.

2.230
#firm CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN
#ESITO APPROVATO
#emen Al comma 16, sopprimere la lettera e).17. Nell’esercizio della delega il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente ad individuare l’importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell’ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Art. 3.
(Procedure per l’esercizio della delega)
1. Gli schemi dei decreti legislativi previ- sti dall’articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successiva- mente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono conte- stualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Com- missioni parlamentari competenti per materia entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a
scadere nei trenta giorni antecedenti alla sca- denza dei termini previsti per l’esercizio della delega o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.
Art. 4.
(Incompatibilità del giudice di pace)
1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri re- gionali, provinciali, comunali e circoscrizio- nali;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qua- lunque confessione religiosa;
c) coloro che ricoprono o che hanno ri- coperto, nei tre anni precedenti alla do- manda, incarichi direttivi o esecutivi nei par- titi politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
d) coloro che ricoprono la carica di di- fensore civico;
e) coloro che svolgono abitualmente at- tività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, op- pure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.
2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la profes- sione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di stu- dio, i membri dell’associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell’ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l’associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l’e- sercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.
3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l’ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di stu- dio, ai membri dell’associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nomi- nati presso lo stesso ufficio giudiziario.
5. Il giudice di pace non può ricevere o assumere l’incarico di commissario giudiziale, curatore, consulente, perito e professionista delegato alle operazioni di vendita, nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circonda- rio presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.
4.1000 (testo 2)
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen Sostituire il comma 5, con il seguente: “5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.”

Art. 5.
(Coordinamento dell’ufficio del giudice di pace)
1. L’ufficio del giudice di pace è coordi- nato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di ap- pello la proposta della tabella di organizza- zione dell’ufficio del giudice di pace.
3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2, e mediante il ricorso a procedure automatiche.
4. Il presidente del tribunale può nell’e- spletamento dei compiti di cui al presente articolo può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.
Art. 6.
(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)
1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rile- vanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giuri- sprudenziali e di prassi innovative; alle pre- dette riunioni partecipano anche i giudici professionali.
2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal pro- curatore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l’esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la di- scussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurispruden- ziali e di prassi innovative; alle predette riu- nioni partecipano anche i magistrati profes- sionali.
3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice pro- curatori onorari, organizzati secondo pro- grammi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riu- nioni e alle iniziative di formazione è valu- tata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

6.0.7
#firm IL RELATORE
#ESITO APPROVATO
#emen Dopo l’articolo inserire il seguente:
#a6 “Art. 6-bis
#a6 (Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste)
#a6 Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
#a6 Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali, sono adottate con norme d’attuazione dei rispettivi statuti speciali.”.
#a6
#a6

Art. 7.
(Invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il comples- sivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell’impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica evidenzia i suoi effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovano compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi