Commissione Giustizia del Senato:procede a gonfie vele l’approvazione della riforma della magistratura onoraria ?

orlando44
Si.Non sembra vero, ma è così.La Commissione Giustizia del Senato oggi pomeriggio ha proceduto a gonfie vele verso l’approvazione finale della riforma della magistratura onoraria.Di fronte alla ventilata ipotesi dell’ennesimo sciopero di categoria la politica risponde accelerando i lavori.D’altronde il Ministro della giustizia on.Orlando sembra disponibile a procedere di pari passo per concludere ,entro la scadenza di fine anno, il tutto, per aggiungere un altro tassello alla sua operosità da guardasigilli recordman . Unità Democratica Giudici di Pace ed Onorari riunirà i propri organismi direttivi entro i primi dieci giorni del prossimo mese di novembre per esaminare i documenti approvati dalle altre associazioni di categoria (a cominciare da quello dell’Unimo vicina ad Udgdpo) approvare i propri e decidere il da farsi senza soluzioni precostituite e dirette da ambienti esterni alla magistratura onoraria che vorrebbero (sembra) bloccare per l’ennesima volta i lavori parlamentari , governativi,ecc…

Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 248 del 27/10/2015
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
248ª Seduta
Presidenza del Presidente
PALMA
indi del Vice Presidente
CASSON

Interviene il vice ministro della giustizia Costa.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE REFERENTE

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(548) CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO’. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. – Disposizioni concernenti riforma organica dell’ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(1798) Lucrezia RICCHIUTI. – Delega al Governo per l’istituzione dell’Ufficio per il processo attraverso la contestuale riforma organica della magistratura onoraria, e altre disposizioni sull’ufficio del giudice di pace

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 21 ottobre.

La Commissione prosegue quindi l’esame degli emendamenti, a partire dagli emendamenti precedentemente accantonati nella seduta del 21 ottobre.

Si passa alla votazione dell’emendamento 2.16 – volto a modificare il comma 3, lettera a), dell’articolo 2 nel senso di prevedere un’età minima di trenta anni e un’età massima di sessantacinque per l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario – sul quale il relatore CUCCA (PD) ribadisce il proprio parere contrario, mentre sul successivo emendamento 2.17 propone una riformulazione finalizzata a sostituire la parola “trenta” con la seguente “ventisette”.

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha riformulato l’emendamento 2.16 nell’emendamento 2.16 (testo 2) e il successivo emendamento 2.17, nel senso proposto dal relatore, nell’emendamento 2.17 (testo 2), lo stesso senatore sottolinea che, a suo modo di vedere, il limite massimo di sessantacinque anni per l’esercizio delle funzioni di magistrato onorario è maggiormente in linea con la previsione dei tre mandati inserita nel disegno di legge n. 1738.

L’emendamento 2.16 (testo 2 ), pubblicato in allegato, viene posto ai voti e respinto.

L’emendamento 2.17 (testo 2) – pubblicato in allegato – viene invece posto ai voti e approvato.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) dichiara voto favorevole sull’emendamento 2.18 – volto ad aggiungere al comma 3, lettera a), dell’articolo 2 del disegno di legge in titolo la previsione circa l’incompatibilità dell’esercizio delle funzioni di magistrato onorario con l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata – mentre il senatore LUMIA (PD) dichiara voto contrario, annunciando al contempo di voler tornare sul tema delle incompatibilità con l’esercizio della funzione di magistrato onorario durante l’esame in Aula del provvedimento.

L’emendamento 2.18 viene quindi posto ai voti ed è respinto.

L’emendamento 2.21 viene ritirato, mentre gli emendamenti 2.22 e 2.23 sono dichiarati decaduti per assenza dei rispettivi proponenti.

L’emendamento 2.1000 – volto a sostituire l’articolo 2, comma 4, lettera e) con la previsione che il magistrato onorario non possa ricevere o assumere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie – viene riformulato dal RELATORE nell’emendamento 2.1000 (testo 2) sostituendo le parole “non può ricevere o assumere incarichi” con le seguenti “non può ricevere, assumere o mantenere incarichi” e espungendo la parte consequenziale della proposta emendativa in oggetto, volta a modificare l’articolo 4, comma 5, in quanto ritiene opportuno che quest’ultima venga presentata come emendamento autonomo all’articolo 4. Presenta conseguentemente l’emendamento 4.1000.

L’emendamento 2.1000 (testo 2) – pubblicato in allegato – viene posto ai voti ed è approvato.

Il RELATORE riformula l’emendamento 2.2000 nell’emendamento 2.2000 (testo 2), pubblicato in allegato, che, posto ai voti, è approvato.

Dopo che sono stati ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 2.46 e 2.48 ed è stato dichiarato decaduto l’emendamento 2.47, l’emendamento 2.49 viene posto ai voti ed è respinto.

Sull’emendamento 2.53 si apre un breve dibattito nel corso del quale prendono la parola il presidente PALMA (FI-PdL XVII) – il quale sottolinea che sulla base del disposto dell’articolo 106 della Costituzione e di un orientamento consolidato della giurisprudenza costituzionale i magistrati onorari possono svolgere solo occasionalmente funzioni giurisdizionali nell’ambito di collegi giudicanti civili e penali – il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) – il quale sottolinea l’esigenza di circoscrivere con precisione i criteri direttivi entro i quali il decreto delegato deve muoversi – nonché il RELATORE e il senatore BUCCARELLA (M5S) ed all’esito del quale l’emendamento 2.53 viene nuovamente accantonato.

Vengono quindi ritirati gli emendamenti 2.54, 2.57 e 2.58, mentre sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.55, 2.56, 2.64 e 2.65.

Con distinte votazioni vengono posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.66 e 2.67, mentre sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.68 2.69 e 2.70.

Con distinte votazioni la Commissione pone ai voti e respinge gli emendamenti 2.71, 2.72, 2.76 e 2.81; vengono invece ritirati gli emendamenti 2.74, 2.78, 2.80, 2.84 e 2.86, mentre sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.73, 2.75, 2,77, 2.79, 2.82, 2.83 e 2.85.

Il RELATORE propone una riformulazione all’emendamento 2.87, volto a modificare l’articolo 2, comma 7, lettera b), in materia di sanzioni disciplinari dei magistrati onorari, nel senso di eliminare dalla proposta emendativa le parole “per sei mesi”.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) modifica quindi l’emendamento 2.87, riformulandolo nell’emendamento 2.87 (testo 2), pubblicato in allegato, che, viene posto ai voti, ed approvato. Conseguentemente viene dichiarato precluso l’emendamento 2.88.

Il RELATORE propone altresì di riformulare la proposta emendativa 2.89 – volta ad aggiungere al comma 7, lettera b) dell’articolo 2 la previsione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni di magistrato onorario – nel senso di prevedere che nell’ambito dei criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni di magistrato onorario si tenga comunque conto “della capacità, della produttività, della diligenza e dell’impegno” di quest’ultimo.

Dopo che il presidente PALMA (FI-PdL XVII) ha sottolineato l’opportunità di specificare, nel disegno di legge n. 1738, quale sia l’organo competente a procedere all’accertamento dell’idoneità ai fini della conferma nelle funzioni di magistrato onorario, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) modifica l’emendamento 2.89, riformulandolo nell’emendamento 2.89 (testo 2), pubblicato in allegato, che, viene posto ai voti, ed approvato.

L’emendamento 2.90 viene poi anch’esso posto ai voti e approvato.

Con distinte votazioni vengono quindi posti ai voti e respinti gli emendamenti 2.91, 2.102, 2.105, 2.106, 2.108, 2.112 e 2.117; sono dichiarati decaduti gli emendamenti 2.92, 2.93, 2.94, 2.96, 2.97, 2.98, 2,99, 2,101, 2.103, 2.104, 2.107, 2.109, 2.110, 2.111, 2.113 e 2.114, stante l’assenza dei rispettivi proponenti. Sono invece ritirati gli emendamenti 2.95, 2.100 e 2.115.

L’emendamento 2.116 viene poi posto ai voti ed approvato.

Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 2.118, 2.120, 2.121, 2.142, 2.148, 2.163 e 2.194. Sono invece dichiarati decaduti gli emendamenti 2.119, 2.122, 2.123, 2.124, 2.125, 2.130, 2.132, 2.133, 2.134, 2.137, 2.144, 2.145, 2.147, 2.150, 2.151, 2.152, 2.153, 2.155, 2.156, 2.157, 2.158, 2.159, 2.160. 2.161, 2.162, 2.165, 2.166, 2.167, 2.170, 2.171, 2.188, 2.189, 2.190, 2.191 e 2.195, stante l’assenza dei rispettivi proponenti.

Con separate votazioni, vengono quindi respinti gli emendamenti 2.126, 2.127 e 2.128.

Sull’emendamento 2.129 prende la parola il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annunciando voto favorevole e sottolineando che la mancata approvazione di tale proposta costituisce una grave offesa ai magistrati onorari in quanto mortifica la loro professionalità, oltre al fatto che la sua proposta emendativa è già oggi conforme alla disciplina vigente, per cui risulti incomprensibili il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio.

Il senatore LUMIA (PD) dichiara, anche a nome del proprio Gruppo parlamentare, l’impegno a trovare una soluzione in grado di superare i profili di mancanza di copertura sollevati dalla 5a Commissione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

L’emendamento 2.129 viene quindi posto ai voti ed è respinto; così come – con distinte votazioni – vengono respinti gli emendamenti 2.131, 2.135 – quest’ultimo fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto) – 2.136, 2.138, 2.139, 2.140 – quest’ultimo fatto proprio dal senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) – 2.141 – fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto) – e 2.143.

L’emendamento 2.146, fatto proprio dal senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), viene invece posto ai voti e approvato, così come è approvato l’emendamento 2.149.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 2.154, 2.164, 2.168 – fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto), che sottolinea la propria contrarietà alla formulazione di cui all’articolo 2, comma 15, lettera c) in relazione alla presunta “minore complessità” di alcune cause che andrebbero pertanto attratte nella competenza del giudice di pace ritenendo assurdo che il legislatore possa predeterminare tali fattispecie con una formulazioni così ampia ed ambigua – 2.169, 2.172, 2.173, 2.174, 2.175 – fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto) – 2.176, 2.177 – fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto) – 2.178, 2.181 – fatto proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto) – 2.182, 2.185, 2.186, 2.187 e 2.193, fatto anche quest’ultimo proprio dalla senatrice MUSSINI (Misto).

Il RELATORE propone quindi una riformulazione dell’emendamento 2.192, nel senso di prevedere che i procedimenti relativi alle conferme dei magistrati onorari di cui all’articolo 2, comma 16, si svolgano dinanzi alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p-bis).

Dopo che il senatore LUMIA (PD), accettando la suddetta proposta di riformulazione, ha modificato l’emendamento 2.192 nell’emendamento 2.192 (testo 2) – pubblicato in allegato – tale emendamento viene posto ai voti ed approvato.

Il seguito dell’esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1738

Art. 2

2.16 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’età minima e massima», con le seguenti: «dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessantacinque anni».

2.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’età minima e massima», con le seguenti: «dell’età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque anni».

2.17 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’età minima e massima», con le seguenti: «dell’età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni».

2.17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’età minima e massima», con le seguenti: «dell’età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni».

2.1000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: “e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie”

2.1000

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: “e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie”

Conseguentemente

All’articolo 4, sostituire il comma 5, con il seguente: “5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie”

2.2000 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell’alinea, sostituire le parole “le modalità per l’inserimento” con le seguenti: “le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all’inserimento”

Conseguentemente

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola “inseriti” con le seguenti: “inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,”

2.2000

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell’alinea, sostituire le parole “le modalità per l’inserimento” con le seguenti: “le modalità con cui il presidente del tribunale provvede al regolare inserimento”

Conseguentemente

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola “inseriti” con la seguente: “regolarmente inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,”

2.87 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione».

2.87

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi».

2.89 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell’impegno, sulla base dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell’auto-relazione di quest’ultimo».

2.89

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell’auto-relazione di quest’ultimo».

2.192 (testo 2)

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere il seguente numero:

«01) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme dei magistrati onorari di cui al presente comma si svolgano innanzi alla sezione autonoma del consiglio giudiziario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p-bis).»

2.192

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti numeri:

«01) prevedere che ai procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) che seguono si applichino:

a)quanto ai giudici di pace, l’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunte, dei circondari nei quali il giudice di pace abbia svolto il mandato;

b) quanto ai magistrati onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, l’articolo 42-quinquies, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituite le parole ”dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374” con le parole ”dall’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374”, sostituita la parola: ”compreso” con la parola: ”compresi” ed aggiunte, dopo le parole: ”dei provvedimenti”, le parole: ”, la quantità statistica del lavoro svolto, nonché i pareri dei Presidenti del Tribunale alla fine, le parole: ”, nonché dei pareri dei Presidenti del Tribunale e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato”;

02) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) debbano compiersi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo;».

Art. 4

4.1000

IL RELATORE

Sostituire il comma 5, con il seguente: “5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.”

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