Emendamenti al DDL n.1738 riforma della magistratura onoraria

emendamenti
Pubblichiamo gli emendamenti presentati in Commissione Giustizia del Senato relativi al Disegno di Legge n.1738 sulla riforma della magistratura onoraria perchè si possa verificare ,passo dopo passo ,come va costruendosi il destino dei magistrati onorari di pace attualmente in servizio e dei prossimi nuovi colleghi…

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1738

Art. 1

1.1

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1 sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «dieci mesi».

1.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, sostituire le parole: «due anni», con le seguenti: «un anno».

1.3

TORRISI

Al comma 1, alle lettere a), d) ed e) aggiungere in fine, le seguenti parole: « salvo quanto previsto per i magistrati onorari attualmente in servizio».

1.4

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, alla lettera f), sopprimere la parola: «massima» e conseguentemente dopo la parola: «dell’incarico» inserire l’altra: «rinnovabile».

1.5

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e la durata dei processi innanzi al giudice di pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti».

1.6

GAMBARO

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti».

1.7

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 1, sostituire la lettera m), con la seguente:

«m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al tribunale al fine di definire i processi pendenti;».

1.8

ROMANO, ZIN

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis prevedere e regolamentare, gli indirizzi di coordinamento degli uffici del giudice di pace anche delegando i giudici di pace in servizio considerati i diritti poziori;».

1.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera m) inserire la seguente:

«m-bis) prevedere e regolamentare il potere del coordinatore dei giudici di pace».

1.10

SUSTA

Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: «i criteri» con le seguenti: «criteri omogenei e uniformi» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che si compone di una parte fissa e di una parte variabile».

1.11

TORRISI

Al comma 1, lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «superando il pagamento a cottimo almeno per i magistrati attualmente in servizio».

1.12

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) ampliare, nel settore penale la competenza dell’ufficio del giudice di pace, ed ampliare nel settore civile la competenza dell’ufficio del giudice di pace, per materia e per valore, ed estendere i casi di decisione secondo equità».

1.13

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «ed estendere i casi di decisione secondo equità».

1.14

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, lettera p), dopo le parole: «ed estendere», inserire le seguenti: «per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500».

1.15 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi.».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d’Appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari».

1.15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 1, dopo la lettera p), inserire la seguente:

«p-bis) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi per l’espressione di pareri relativamente ai magistrati onorari e alla loro attività;».

Conseguentemente, all’articolo 2, dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p-bis), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del consiglio giudiziario composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo consiglio tra i suoi componenti, e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto competente ad esprimere pareri relativamente ai magistrati onorari e sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;

b) prevedere il numero dei componenti eletti dal consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della Corte d’Appello, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari».

1.16

RICCHIUTI, ELENA FERRARA

Al comma 1, sostituire la lettera q) con la seguente:

«q) Prevedere il regime transitorio applicabile a tutti i giudici di pace, ai giudici onorari presso il tribunale, ai vice procuratori onorari da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge che assicuri il loro inserimento in modo permanente ed organico nell’ufficio del processo del tribunale o della procura della Repubblica secondo la funzione giudicante o requirente, attraverso l’istituzione del ruolo ad esaurimento presso l’ufficio del processo per l’esercizio di funzioni giurisdizionali delegate, secondo le competenze individuate dalla presente legge».

1.17

TORRISI

Al comma 1, lettera q) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ampliandone nel settore civile e nel settore penale le competenze».

1.18

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, dopo la lettera q), inserire la seguente:

«q-bis) prevedere che, in attuazione dell’articolo 116, comma 3 della Costituzione entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, deve essere concluso un accordo nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l’attribuzione alle regioni dell’organizzazione degli uffici del Giudice di Pace oltre a stabilire che tutte le decisioni nella materia detta è presa dal consiglio giudiziario, nella composizione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

Conseguentemente all’articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le spese sostenute dalle Regioni, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera q-bis), sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace».

1.19

RICCHIUTI

Al comma 1, aggiungere, infine, la seguente lettera:

«r-bis) modificare la disciplina della connessione nel procedimento penale davanti al giudice di pace, uniformandola alla disciplina contenuta nel codice di procedura penale;».

Art. 2

2.1

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «giudici onorari di pace» con le seguenti: «giudici di pace»;

b) dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

«b-bis) il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.».

2.2

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace» con «giudici di pace»;

e conseguentemente «giudici onorari di pace» con «giudici di pace» ovunque ricorrano.

2.3

LO GIUDICE

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole: «giudici onorari di pace», con le parole: «giudici di pace».

2.4

GAMBARO

Al comma l, lettera a), sopprimere la parole: «onorari».

2.5

ROMANO, ZIN

Al comma l, lettera a), sopprimere la parola: «tutti».

2.6

ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nell’ufficio del giudice di pace», aggiungere, in fine, le seguenti: «, previo concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sino ad un massimo di 2.500 unità;».

2.7

TORRISI

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «salve le regole previste per i magistrati onorari e giudici di pace attualmente in servizio».

2.8

STEFANI, CENTINAIO

Al comma l, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.700 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

Conseguentemente inserire il seguente comma:

16-bis. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente, all’entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell’ammissione ai concorsi per l’accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

2.9

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

2.10

ROMANO, ZIN

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisce la dotazione organica dei giudici di pace e conseguentemente la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace, tenuto conto del tetto massimo di cui alla precedente lettera a)».

2.11

CAPPELLETTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo concorso per titoli e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo n. 156 del 2012, sino ad un massimo di 2.500 unità».

2.12

ROMANO, ZIN

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ciascun ufficio del giudice di pace» aggiungere, in fine, le seguenti: «, tenuto conto del tetto massimo di cui alla precedente lettera a)».

2.13

GAMBARO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) Il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace».

2.15 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e politici,» inserire le seguenti: «di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione».

2.15

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «e politici,» inserire le seguenti: «di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza,».

2.16

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’età minima e massima», con le seguenti: dell’età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessantacinque anni«.

2.17

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «dell’età minima e massima», con le seguenti: «dell’età non inferiore a trenta anni e non superiore a sessanta anni».

2.18

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell’ aver cessato o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata».

2.19 (testo 2)

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), dopo la parola «onorabilità» inserire le altre: «anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate, ».

2.19

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «del non aver riportato, nel corso dell’attività professionale pregressa o in corso di svolgimento, sanzione disciplinare superiore a quella minima prevista dal relativo Ordinamento».

2.20

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «dell’aver conseguito la laurea in Giurisprudenza a seguito del corso universitario di durata non inferiore a quattro anni».

2.21

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera b), sostituire le parole da: «in particolare» fino alla fine, con le seguenti:

«in particolare a favore di coloro che, per almeno un quadriennio: 1) hanno esercitato funzioni giudiziarie, anche onorarie; 2) svolgono o hanno svolto la professione di avvocato; 3) svolgono o hanno svolto la professione di notaio; 4) insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le Università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore; 5) hanno svolto funzioni inerenti ai servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie con qualifica di dirigente o con qualifica corrispondente alla soppressa carriera direttiva; 6) l’aver svolto servizio di ufficiale di polizia giudiziaria o di funzionario presso la Pubblica Amministrazione con funzioni per le quali era richiesto il possesso della laurea in Giurisprudenza conseguita a seguito del corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; prevedere che a parità degli indicati titoli preferenziali, nonché per i candidati in possesso del solo requisito della laurea in Giurisprudenza costituisce ulteriore titolo preferenziale: l’aver conseguito la laurea in Giurisprudenza con votazione più elevata; aver conseguito il diploma presso una delle Scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall’articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e successive modificazioni; aver conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; aver conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le Scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162».

2.22

SUSTA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «coloro che», inserire le seguenti: «esercitano o».

2.23

MUSSINI

Al comma 3, lettera b), sopprimere il periodo: «di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio».

2.24

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, alle sanzioni disciplinari ai magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta si provvede con Decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dei Presidenti delle Giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall’ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge; prevedere che per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo della città di Bolzano sia richiesta inoltre adeguata conoscenza della lingua tedesca e l’appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1956, n. 752».

2.25

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «Consiglio giudiziario», inserire le seguenti: «, nella sua composizione più ampia,» e, dopo le parole: «e valutare», inserire le seguenti: «, previa acquisizione del parere dell’organo istituzionale al quale l’istante risulti eventualmente iscritto,».

2.26

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 3, lettera d) sostituire le parole: «Consiglio giudiziario» con le seguenti: «Consiglio giudiziario, nella composizione di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25».

2.27

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio», con le seguenti: «disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale».

2.28

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: »stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un’indennità pari ad euro 80,00 (ottanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;

e conseguentemente all’articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. A1 fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All’onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.29

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un’indennità pari ad euro 50,00 (cinquanta) per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici»;

e conseguentemente all’articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis) Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui all’articolo 2, comma 3, lettera e), è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 8 milioni di euro annui. All’onere di cui al precedente periodo, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.30

GAMBARO

Al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un’indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici».

2.31

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 3, alla lettera e), sostituire le parole: «stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità» con le seguenti: «stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un’indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici;».

2.32

SUSTA

Al comma 3, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità e che».

2.33

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 3, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) salvaguardare, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di nomina, decadenza e dispensa dall’ufficio dei magistrati onorari nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.

2.34

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 3, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole:

«sull’idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie».

2.35

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che il personale amministrativo presso gli uffici del giudice onorario di pace della regione Valle d’Aosta sia inquadrato in ruoli locali secondo le modalità stabilite con leggi delle regione e che le relative spese siano rimborsate dalla Stato all’ente stesso;»

2.36

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere, per la nomina dei giudici onorari di pace nonché dei cancellieri, degli uscieri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace nel territorio della regione Valle d’Aosta, il requisito della conoscenza della lingua francese, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196.»

2.37

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che il procedimento di nomina e il procedimento disciplinare dei giudici onorari di pace nella regione Valle d’Aosta siano adottati su proposta del Presidente della Regione, secondo le modalità stabilite con norme di attuazione dello Statuto speciale, che disciplinano altresì le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace nelle sedi valdostane»;

2.38

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BERGER

Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

«f-bis) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all’ammonimento, alla censura e alla revoca dall’ufficio del giudice onorario di pace nella regione Valle d’Aosta si provveda su proposta del Presidente della regione e che con norme di attuazione dello Statuto speciale siano disciplinate le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace nelle sedi valdostane;»

2.39 (testo 2)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) Nell’esercizio della delega di cui al comma 3, sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di giudici di pace nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtiròl.»

2.39

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis) Nell’esercizio della delega di cui al comma 3, sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, in materia di nomina, decadenza e dispensa dall’ufficio dei magistrati onorari nella regione Trentino-Alto Adige/Sudtiròl.»

2.40

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 4, alla lettera b) sostituire le parole: «nel circondario del tribunale» con le seguenti: «nel distretto di corte d’appello di cui fa parte il circondario del-tribunale» ed alla lettera e) sostituire le parole: «nel circondario» con le seguenti: «nel distretto di corte d’appello di cui fa parte il circondario del tribunale».

2.41

SUSTA

Al comma 4, lettera b), primo periodo, dopo le parole: «o gli affini entro il primo grado», aggiungere in fine le seguenti: «, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all’articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

Conseguentemente all’articolo 4, comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o gli affini entro il primo grado», inserire le seguenti: «, salvo che ricorrano le condizioni non ostative di cui all’articolo 18, secondo comma, lettere a), b) e c) e terzo comma, del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

2.1000

IL RELATORE

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente: “e) prevedere che il magistrato onorario non può ricevere o assumere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie”

Conseguentemente

All’articolo 4, sostituire il comma 5, con il seguente: “5. Il giudice di pace non può ricevere incarichi dall’autorità giudiziaria nell’ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie”

2.42

SUSTA

Al comma 4, lettera e), sostituire le parole: «agli uffici giudiziari compresi nel circondario», con le seguenti: «all’ufficio o agli uffici giudiziari».

Conseguentemente all’articolo 4, comma 5, sostituire le parole: «agli uffici giudiziari compresi nel circondario», con le seguenti: «all’ufficio o agli uffici giudiziari».

2.43

TORRISI

Al comma 4, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) sono incompatibili con il ruolo di magistrati onorari di Tribunale e Giudice di Pace, coloro che, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgono la professione forense o siano impiegati pubblici o privati, che non abbiamo provveduto entro i termini determinati dal decreto delegato, a cancellare la propria iscrizione dal rispettivo albo o alle dimissioni dall’impiego pubblico o privato».

2.44

TORRISI

Al comma 5, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) prevedere le competenze civili e penali da attribuire ai giudici onorari di pace che siano inseriti nell’ufficio del processo in conformità ai principi di autonomia e indipendenza di cui agli articoli 101, 106 e 107 della Costituzione;».

2.2000

IL RELATORE

Al comma 5, lettera a), nell’alinea, sostituire le parole “le modalità per l’inserimento” con le seguenti: “le modalità con cui il presidente del tribunale provvede al regolare inserimento”

Conseguentemente

Al comma 6, lettera b), sostituire la parola “inseriti” con la seguente: “regolarmente inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica,”

2.45

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.46

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 5, lettera a), numero 2), aggiungere, dopo la parola: «risolte», le seguenti: «, esclusa l’assunzione di prove testimoniali e comunque con il controllo del giudice professionale».

2.47

SUSTA

Al comma 5, lettera a), numero 2), sopprimere l’ultimo periodo.

2.48

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità».

2.49

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: «salvo quelli specificatamente individuati in considerazione della loro semplicità».

2.50

TORRISI

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) le modalità di utilizzo dei magistrati onorari di pace disciplinate dalla presente legge non si applicano ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio, senza il loro previo consenso. In ogni caso, le competenze e le modalità di utilizzo di questi ultimi sono definite mediante i principi stabiliti al comma 16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma l, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 ,all’entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell’entrata in vigore, della presente legge attraverso la modifica dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell’interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39.000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.51

TORRISI

Al comma 5, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

«3-bis) le modalità di utilizzo dei magistrati onorari di pace disciplinate dalla presente legge non si applicano ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio, senza il loro previo consenso. In ogni caso, le competenze e le modalità di utilizzo di questi ultimi sono definite mediante i principi stabiliti al comma 16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all’entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell’entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell’interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici-onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) Prevedere ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione che l’unificazione dei giudici di pace, dei GOT e VPO sotto il profilo retributivo sia immediatamente operativa al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo; la predetta indennità non deve essere inferiore a quella prevista per i gdp al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo; l’erogazione della suddetta indennità deve essere effettuata entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della richiesta da parte del giudice onorario (gdp; got e vpo);

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.52

MUSSINI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

2.53

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere che il Presidente del Tribunale, in caso di vacanza superiore al 20 per cento dei posti di magistrati ordinari previsti dalla pianta organica ovvero del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla Legge 24 maggio 2001 n. 89, possa applicare i giudici onorari di pace, che abbiano maturato il primo quadriennio, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevede inoltre i casi tassativi i cui il giudice onorario di pace possa applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del Tribunale ordinario».

2.54

LO GIUDICE

Al comma 5, lettera b) sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.55

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 5, lettera b) sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.56

GAMBARO

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: «tassativi» ovunque ricorra.

2.57

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera b), primo periodo, sopprimere la parola: «tassativi».

2.58

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera b), secondo periodo, sopprimere la parola: «tassativi».

2.59

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera b), sopprimere la parola: «singoli».

2.60

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 5, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «prevedere che il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate e per la trattazione di procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatoria».

2.61

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 5, lettera b), aggiungere in fine le parole: «ogni caso il giudice di pace non può svolgere la funzione di giudice relatore».

2.62

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che nella materia civile non può essere affidata ai magistrati onorari la trattazione: delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate; delle cause in materia di lavoro e previdenza; delle cause in materia fallimentare e societaria; delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice tutelare; dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio; delle opposizioni ad ordinanza di ingiunzione; dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace; prevedere, altresì, che nella materia penale non può essere affidata ai magistrati onorari la trattazione: di procedimenti diversi da quelli previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale; dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni; dei procedimenti di appello avverso le sentenze dei giudici di pace; prevedere, inoltre, che il giudice onorario non possa in ogni caso svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell’udienza preliminare».

2.63

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1), siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell’incarico e, in casi di necessità, dai magistrati onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».

2.64

RICCHIUTI

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi: prevedere modalità di impiego dei giudici di pace onorari e vice procuratori onorari, che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l’occasionalità dell’attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

a) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all’interno dell’ufficio per il processo;

b) il magistrato onorario deve essere impegnato nell’attività di udienza e in quella presso l’ufficio per il processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, con motivato provvedimento».

2.65

TORRISI

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere gli affari da attribuire ai vice procuratori onorari inseriti nella struttura organizzativa di cui alla lettera a), nel rispetto degli articoli 101, 106 e 107 della Costituzione».

2.66

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «di regola».

2.67

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «salvo tipologie di reati da individuare specificatamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi,».

2.68

MUSSINI

Al comma 6, lettera b), numero 2, sopprimere il periodo: «salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi,».

2.69

SUSTA

Al comma 6, lettera b), numero 2), sopprimere l’ultimo periodo.

2.70

RICCHIUTI

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma l, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: «prevedere modalità di impiego dei giudici di pace onorari e vice procuratori onorari, che rispettino la natura onoraria del servizio, garantendo l’occasionalità dell’attività svolta, attraverso la previsione dei seguenti criteri:

a) criterio di semplicità di trattazione e delle questioni da trattare, con riferimento a tutte le attività delegabili all’interno dell’ufficio per il processo;

b) il magistrato onorario deve essere impegnato nell’attività di udienza e in quella presso l’ufficio per il processo un giorno alla settimana, e tale criterio può essere eccezionalmente derogato con provvedimento motivato, sulla base di particolari esigenze urgenti e straordinarie, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, con motivato provvedimento».

2.71

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1), siano svolte da Vice Procuratori onorari nel primo quadriennio dell’incarico e, in casi di necessità, dai Vice Procuratori onorari già confermati secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi».

2.72

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, lettera a), sopprimere la parola: «imprescindibilmente».

2.73

RICCHIUTI

Al comma 7, alla lettera a) dopo la parola: «temporanea» inserire le seguenti: «ed occasionale».

2.74

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, lettera a), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni»

Conseguentemente,

alla lettera b) sostituire le parole: «due quadrienni» con le seguenti: «due quinquenni»

alla lettera c) sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti: «quindici anni».

2.75

GAMBARO

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni»;

2.76

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».

2.77

GAMBARO

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni», con le seguenti: «cinque anni»;

2.78

LO GIUDICE

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «cinque anni».

2.79

RICCHIUTI

Al comma 7, lettera a) sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

2.80

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), dopo le parole: «il magistrato onorario», inserire le seguenti: «che non abbia superato il sessantaseiesimo anno di età».

2.81

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni» con le seguenti: «per ulteriori quinquenni, fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.82

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) sostituire: «per altri due quadrienni» con le seguenti parole: «per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età»;

b) abrogare la lettera c);

c) alla lettera f) sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la parola «settantesimo».

2.83

GAMBARO

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le seguenti: «per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.84

LO GIUDICE

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «per altri due quadrienni», con le parole: «per ulteriori cinque anni fino al raggiungimento dei limiti di età».

2.85

RICCHIUTI

Al comma 7, alla lettera b) sostituire le parole: «per altri due quadrienni» con le seguenti: «per un altro triennio».

2.86

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «due quadrienni» con le seguenti: «due quinquenni».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire le parole: «dodici anni» con le seguenti «quindici anni».

2.87

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione per sei mesi».

2.88

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), sostituire le parole «la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi», con le seguenti: «più sanzioni disciplinari».

2.89

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 7, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:

«prevedere che i criteri per l’accertamento dell’idoneità a svolgere le funzioni dovranno comunque tener conto dei dati statistici relativi all’attività svolta, dell’esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e del parere del capo dell’ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché dell’auto-relazione di quest’ultimo».

2.90

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente lettera:

«b-bis) prevedere che la conferma sia pronunciata previa istruttoria espletata dal consiglio giudiziario nella composizione più ampia ed acquisizione dei pareri dei Presidenti del Tribunale, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato».

2.91

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

2.92

GAMBARO

Al comma 7 sopprimere la lettera c).

2.93

RICCHIUTI

Al comma 7, alla lettera c), sostituire le parole: «i dodici anni complessivi» con le seguenti: «i sei anni complessivi».

2.94

TORRISI

Al comma 7 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera c) dopo le parole: «nel computo» inserire la seguente: «non»;

alla lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione dei magistrati onorari in regime transitorio di cui al comma16 del presente articolo».

Conseguentemente sopprimere il comma 17 e sostituire il comma 16 con il seguente:

«16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all’entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati «Onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell’entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell’interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39.000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) .in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.95

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, lettera d), sostituire le parole: «dei primi quattro anni», con le seguenti: «del primo anno».

2.96

RICCHIUTI

Al comma 7, alla lettera d), sostituire le parole: «quattro anni» con le seguenti: «tre anni».

2.97

SUSTA

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

2.98

SUSTA

Al comma 7, lettera e), sopprimere le parole da: «prevedendo in particolare» fino alla fine del periodo.

2.99

SUSTA

Al comma 7, lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «solo nei casi tassativi in cui essa sia dipesa da una valutazione negativa sull’attività precedentemente svolta nell’esercizio delle funzioni giudiziarie attribuite, effettuata attraverso l’utilizzo di un sistema di verifica basato su criteri concreti e obiettivi di misurazione della professionalità ed efficienza».

2.100

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 7, lettera f), sostituire le parole: «sessantacinquesimoanno» con le seguenti: «settantesimo anno».

2.101

GAMBARO

Al comma 7, lettera f), sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la: seguente: settantesimo.

2.102

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 7, lettera f), sostituire la parola: «sessantacinquesimo» con la: seguente: settantesimo.

2.103

TORRISI

Al comma 8 apportare le seguenti modifiche:

alla lettera b) aggiungere in fine le seguenti parole: «, previo consenso dell’interessato»;

dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) Prevedere i casi in cui il magistrato onorario possa chiedere il trasferimento ad altro ufficio giudiziario».

2.104

ROMANO, ZIN

Al comma 8, lettera b), dopo le parole: «procure della Repubblica.» aggiungere, infine, le seguenti: «, tenuto conto dell’assenso dell’interessato.».

2.105

CAPPELLETTI

Al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso».

2.106

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 10, lettera a), sostituire le parole: «dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374», con le seguenti: «dall’articolo 7 della legge 24 novembre 1999, n. 468».

2.107

ROMANO, ZIN

Al comma 10, lettera a), dopo le parole: «legge 21 novembre 1991, n. 7;» aggiungere, in fine, le seguenti: «, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

2.108

CAPPELLETTI

Al comma 10, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi».

2.109

ROMANO, ZIN

Al comma 10, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) prevedere che a tutti i magistrati onorari e ai giudici pace si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dalla legge 21 novembre 1991 n. 374, articolo 9, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a sei mesi;».

2.110

TORRISI

Al comma 10 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere i casi e il procedimento per il rinnovo dell’incarico al magistrato onorario sulla base di valutazioni di efficienza e sulla base di, quanto già previsto per il magistrato professionale; in nessun caso, può essere prevista la revoca dell’incarico se non in contraddittorio con il magistrato di pace (onorario) e per casi disciplinari gravi.».

2.111

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 10, alla lettera b) sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore delta Repubblica».

2.112

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica».

2.113

GAMBARO

Al comma 10, lettera b), sopprimere le parole: «in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica».

2.114

TORRISI

Al comma 11 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) ai magistrati onorari si applicano le disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;».

Sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere la presenza nel consiglio giudiziario di un rappresentante dei GOT e uno dei VPO».

2.115

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 11, lettera b), sopprimere le parole: «della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e».

2.116

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 11, lettera b), sostituire le parole: «della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi», con le seguenti: «della sospensione dal servizio da tre a sei mesi».

2.117

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 11, lettera c), sostituire le parole: «dall’articolo 9, della legge 21 novembre 1991, n. 374», con le seguenti: «dall’articolo 7, della legge 4 novembre 1999, n. 468».

2.118

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 12, sostituire la lettera a), con la seguente: «prevedere che la qualifica di coordinatore venga assunta da un giudice di pace, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura e amministrativo. Il presidente del tribunale si limita ed emanare direttive al fine di coordinare le attività del Tribunale con quelle proprie dell’ufficio del giudice di pace».

2.119

TORRISI

Al comma 12 apportare le seguenti modifiche:

sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere che gli affari sono assegnati mediante il ricorso a procedure automatiche e sulla base di competenze legislativamente fissate;»;

sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) prevedere che i giudici onorari possano comporre 1 collegi giudicanti in ragione di un componente su tre;»;

dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«d-bis) prevedere che il presidente del tribunale nell’espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) possa avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali».

2.120

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 12, lettera c), sostituire le parole: «presidente del tribunale» con le seguenti: «coordinatore dei giudici di pace».

2.121

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 12, sopprimere la lettera d).

2.122

SUSTA

Al comma 13, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) prevedere criteri omogenei e uniformi volti a garantire ai magistrati onorari un trattamento economico, assicurativo e previdenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico e, comunque, non inferiore a quello riconosciuto ai magistrati di ruolo di prima nomina, tenuto anche conto dell’anzianità di servizio, in cui vanno computati tutti i periodi svolti anche in diverse funzioni di magistrato onorario;».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera e).

2.123

SUSTA

Al comma 13, prima della lettera a), inserire la seguente: «0a) prevedere l’attribuzione ai magistrati onorari di un’indennità composta di una parte fissa – corrisposta anche per i periodi di maternità o malattia per la funzione giudiziaria svolta e a titolo di rimborso spese per l’attività di formazione e aggiornamento – e di una parte variabile commisurata agli obiettivi raggiunti, alle attività preparatorie e di supporto svolte ai sensi del comma 5, lettera a), numero 1) e 6, lettera b), numero 1) nonché al numero dei provvedimenti emessi e dei procedimenti definiti, avuto riguardo alla natura del giudizio e al valore della controversia;».

2.124

TORRISI

Al comma 13, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le lettere a), b) e c);

b) alla lettera e), dopo le parole: «mediante misure» aggiungere le seguenti: «comunque non».

2.125

RICCHIUTI

Al comma 13, sostituire le lettere a), b), c), d), e), con le seguenti:

a) disciplinare la liquidazione delle indennità dei giudici di pace onorari, conformemente all’articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, individuando l’attività delegabile in quella prevista dal presente articolo comma 5, lettera a) n. 1;

b) disciplinare la liquidazione delle indennità dei vice procuratori onorari, conformemente all’articolo 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 449, individuando l’attività delegabile in quella prevista dal presente articolo comma 6 lettera b) n. 1.

2.126

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, lettera a), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.127

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 13, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.128

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, lettera b), dopo la parola: «misura» inserire la seguente: «lievemente».

2.129

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle 5 ore giornaliere;».

2.130

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del Presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti» con le seguenti parole: «il trattamento economico dei giudici di pace è composto da un’indennità fissa – non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui – e da indennità variabili – correlate al numero dei provvedimenti emessi – tutte cumulabili tra loro;»;

b) sopprimere la lettera d);

c) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.131

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un’indennità fissa non inferiore ad euro 36.000,00 annui lordi e dalle indennità variabili correlate al numero dei provvedimenti emessi, tra loro tutte cumulabili.

2.132

GAMBARO

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

« c) il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un’indennità fissa – non inferiore ad Euro 36.000,00 lordi annui – e da indennità variabili – correlate al numero dei provvedimenti emessi – tutte cumulabili tra loro;».

2.133

ROMANO, ZIN

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un’indennità fissa annua commisurata al magistrato di tribunale di prima nomina, ed un’indennità variabile che non superi la prima valutazione di professionalità del predetto, salvo gli aumenti ISTAT come per legge;».

2.134

ROMANO, ZIN

Al comma 13, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) prevedere un’indennità fissa annua pari ad euro 30.000 da corrispondere in dodici mensilità ed un’indennità variabile previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;».

2.135

GAMBARO

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.136

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

2.137

SUSTA

Al comma 13, lettera d), sopprimere le seguenti parole: «e i criteri di liquidazione delle indennità».

2.138

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

2.139

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) prevedere, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, ed all’onere per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

2.140

ROMANO, ZIN

Al comma 13, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure comunque non incidenti sulle indennità».

2.141

GAMBARO

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.142

LO GIUDICE

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.143

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 13, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, lettera e)».

2.144

SUSTA

Al comma 13, lettera e), dopo le parole: «mediante misure», inserire le seguenti: «comunque non»

2.145

TORRISI

Al comma 14 apportare le seguenti modifiche:

a) all’alinea sopprimere la parola: «onorari»

b) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) prevedere corsi di formazione decentrata anche in forma digitale e accesso remoto;»

2.146

SUSTA

Al comma 14, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali».

2.147

TORRISI

Sopprimere il comma 15.

2.148

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 15, sostituire l’alinea con il seguente:

«Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) prevedere l’attribuzione alla competenza dell’ufficio del giudice di pace».

Conseguentemente, al medesimo comma 15 aggiungere infine il seguente numero:

«2) prevedere che le disposizioni che contemplano l’aumento della competenza del giudice di pace si applichino decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto legislativo».

2.149

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 15, dopo le parole: «in particolare estendendo», inserire le seguenti: «per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500».

2.150

GIOVANARDI

Al comma 15 sopprimere la lettera a) e aggiungere alla lettera d), in fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.151

MALAN

Al comma 15 sopprimere la lettera a) e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti parole: «escluse quelle inerenti la materia condominiale»

2.152

MALAN

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e alla lettera d), aggiungere in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.153

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e», e aggiungere alla lettera d), in fine, le seguenti: «escluse quelle inerenti la materia condominiale».

2.154

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: «le cause e».

2.155

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 10.000».

2.156

MALAN

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 10.000».

2.157

MALAN

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 8.000».

2.158

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 8.000».

2.159

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «dì valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate».

2.160

MALAN

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate».

2.161

MALAN

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000».

2.162

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera a), dopo le parole: «le cause» inserire le seguenti: «di valore non superiore ad euro 5.000».

2.163

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 15, sopprimere le lettere b), c) e f).

2.164

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione ed ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione».

Conseguentemente, alla lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria».

2.165

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.166

MALAN

Al comma 15, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.167

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c) sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all’attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;»;

c) alla lettera f) sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria»;

d) alla lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire. specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace».

2.168

GAMBARO

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità, quanto all’attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.169

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: «connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria» con le seguenti: «entro la competenza per valore del giudice di pace».

2.170

GIOVANARDI

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.171

MALAN

Al comma 15, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque di valore inferiore ad euro 10.000».

2.172

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 100.000».

2.173

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 80.000».

2.174

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000».

2.175

GAMBARO

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

e) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e successivi del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;».

2.176

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona».

2.177

GAMBARO

Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria».

2.178

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: «connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria».

2.179

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolare nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499».

2.180 (testo 2)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) Nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi al sistema tavolare per l’emissione del certificato di eredità e legato e del decreto tavolare, di cui al Regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modifiche e integrazioni».

2.180

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Al comma 15, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) d’intesa con la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, i procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolare nei procedimenti in affari tavolari, di cui al Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modifiche e integrazioni».

2.181

GAMBARO

Al comma 15, lettera g), sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace».

2.182

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, lettera g) sopprimere le parole: «il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace».

2.183

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell’articolo 4 la lettera a) e b) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590,594,595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619,620,621,622,623,624,625 n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

2.184

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i procedimenti, oltre a quelli disciplinati. dal primo comma dell’articolo 4 dalla lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale».

2.185

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni».

2.186

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma l, secondo periodo, dell’articolo 12, del decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell’articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l’organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all’articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l’accordo deve avere esecuzione».

2.187

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 15, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis i procedimenti di convalida previsti dall’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401».

2.188

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 16.

Conseguentemente, dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Principi e criteri direttivi del regime transitorio per i magistrati onorari in servizio all’entrata in vigore della presente legge)

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio al momento dell’entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi;

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 in servizio al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, in regime di proroga, e, comunque, da oltre sei anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità d’a parte del Consiglio Giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi vengono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell’ufficio per il processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla precedente lettera a), sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell’ufficio per il processo quali «giudici di pace delegati», per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate di seguito specificate;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla precedente lettera a), sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell’ufficio per il processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti di seguito specificate;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell’onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della Giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio per il processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell’età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati fino ad oggi per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall’incarico da presentare presso l’ufficio di appartenenza entro il periodo di vacatio legis della presente riforma, che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio verrà automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decadrà ex lege, in caso di valutazione di cui alla precedente lettera a) positiva, in deroga anche al periodo ,di preavviso, dall’ulteriore rapporto di lavoro e similmente verrà cancellato di ufficio dall’albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio al momento dell’entrata in vigore della presente riforma; dimissionario secondo la precedente lettera g) del presente articolo, la possibilità di richiedere, nell’ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l’applicazione della disciplina generale della riforma organica della magistratura onoraria di cui al precedente articolo 3.

2. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo nel disciplinare il modello dell’ufficio per il processo e l’impiego dei i giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati sono figure organicamente inserite nell’ufficio per il processo del tribunale e della procura della Repubblica, e svolgono le funzioni giurisdizionali per l’esercizio dell’attività di udienza e di quella sotto indicata delegate dal titolare del potere giurisdizionale, che è e resta, rispettivamente, il presidente del Tribunale – e il procuratore della Repubblica secondo le proprie competenze (nonché il magistrato professionale individuato dal legislatore delegato quale titolare dell’ufficio del processo in funzione dell’articolazione organizzativa presso ciascun tribunale e ciascuna procura della Repubblica);

b) prevedere che il titolare del potere giurisdizionale e, comunque il titolare dell’ufficio del processo, nell’ambito delle materie e delle attività ed in base ai criteri di seguito individuati, delegano l’esercizio di singole o più funzioni giurisdizionali al giudice di pace delegato e al vice procuratore delegato;

c) prevedere che il giudice di pace delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giurisdizionale giudicante delegata dal presidente del tribunale e comunque dal titolare dell’ufficio per il processo presso il tribunale;

d) prevedere che il vice procuratore delegato è un soggetto delegato il quale esercita la funzione giurisdizionale requirente delegata dal procuratore della Repubblica, e comunque dal titolare dell’ufficio per il processo presso la procura della Repubblica.

3. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere, che il titolare dell’ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell’ufficio, l’esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all’attività processuale di udienza e di decisione, nell’ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all’articolo 43 Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione «sui moduli organizzativi dell’attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall’articolo 43-bis comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell’ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale;

c) l’attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 3;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

4. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma primo, lettera q) il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratore delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i titolari dell’ufficio del processo della Procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell’ufficio, al vice procuratore delegato l’esercizio delle seguenti funzioni:

a) la funzione di pubblica ministero in tutti i procedimenti penali di cui al Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

b) la funzione di pubblico ministero nelle udienze e nei procedimenti, e secondo i criteri, di cui all’articolo 72 comma l e 2 RD. 30 gennaio 1941 n. 12, nonché per i procedimenti davanti al giudice per l’udienza preliminare;

c) su delega, controfirmata dal Procuratore Generale, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del Tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all’articolo 72 comma 2 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12;

d) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) ai sensi dell’articolo 70 comma 2 R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

e) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

5. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

6. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo nel disciplinare la disciplina economica e di guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, ivi comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell’ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell’anzianità maturata all’entrata in vigore della presente riforma, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario con funzioni, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979 n. 29, a seguito dell’inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

7. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare i doveri dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che il consiglio giudiziario esercita-la vigilanza sul comportamento dei soggetti delegati di cui al presente articolo, in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, e che deve fare rapporto al ministro della giustizia ed al procuratore generale presso il distretto di corte d’appello, se ha notizia di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare;

b) prevedere che il consiglio giudiziario formula pareri sull’attività dei soggetti delegati di cui al presente articolo sotto il profilo della preparazione, della capacità tecnico-professionale, della laboriosità, della diligenza, dell’equilibrio nell’esercizio delle funzioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o da disposizioni generali del Consiglio Superiore della Magistratura od a richiesta dello stesso consiglio, e comunque secondo le modalità di cui all’articolo 15 lettera b) Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;

c) prevedere l’applicazione ai soggetti delegati di cui al presente articolo della disciplina dei doveri e degli illeciti disciplinari dei magistrati ordinari e regolamentare il procedimento disciplinare conformemente al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, salvo attribuire la competenza del procuratore generale presso la Corte di cassazione al procuratore generale presso il distretto di corte d’appello, e salvo prevedere che, una volta compiute le indagini, i relativi atti confluiscono nel fascicolo del procedimento da trasmettere al consiglio giudiziario, che valuta la richiesta del predetto, e, qualora ritenga la sussistenza degli illeciti, trasmette il fascicolo al Consiglio Superiore della Magistratura perché provveda.

8. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare la partecipazione al consiglio giudiziario dei soggetti delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare il procedimento elettorale dei componenti del consiglio giudiziario in conformità agli articoli 12-ter e 12-quater Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, per quanto compatibili;

b) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15 Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, escluse quelle previste alle lettere b), c), f), g);

c) prevedere la partecipazione alle discussioni e deliberazioni relative alle competenze di cui al precedente comma 7 e di cui precedente comma 1 lettera f)».

2.189

TORRISI

Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:

«16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1; lettera q), il Governo si attiene ai seguenti: principi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all’entrata in vigore dei-decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell’entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell’interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) prevedere che il compenso da erogare ai magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio e rientranti nel regime transitorio, sia determinato richiamando le disposizioni relative agli emolumenti previsti per i magistrati di prima nomina con funzioni giurisdizionali, e comunque, non inferiori al netto dalle imposte ad euro 3000,00 mensili (euro 39000,00 netti annuali), salvo rivalutazioni ISTAT;

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.190

TORRISI

Sostituire i commi 16 e 17 con il seguente:

«16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) i magistrati onorari di tribunale e giudici di pace attualmente in servizio sono confermati nel loro incarico, con cadenza quadriennale e previa valutazione che sarà modulata secondo quanto stabilito dalle norme che attualmente regolano le valutazioni della magistratura professionale fino al raggiungimento della età di anni 70 all’entrata in vigore dei decreti delegati;

b) regolamentare le funzioni e i compiti svolti dai magistrati onorari (GOT e VPO) e giudici di pace attualmente in servizio alla data dell’entrata in vigore della presente legge attraverso la modifica dell’articolo 43-bis dell’ordinamento giudiziario, ampliando le competenze per materia e per valore ad essi attribuite. Il presidente del tribunale e il capo della procura assegneranno nuovi affari civili e penali ai giudici onorari di tribunale e ai VPO e ai giudici di pace, secondo le rispettive materie di competenza civili e penali, e secondo i seguenti criteri:

1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto a domanda dell’interessato;

2) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace su domanda degli interessati;

c) Prevedere ai sensi dell’articolo 3 della Costituzione che l’unificazione dei gdp, dei GOT e VPO sotto il profilo retributivo sia immediatamente operativa al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo; la predetta indennità non deve essere inferiore a quella prevista per i gdp al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo; l’erogazione della suddetta indennità deve essere effettuata entro e non oltre giorni 15 dalla presentazione della richiesta da parte del giudice onorario (gdp, got e vpo);

d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data. Ai giudici onorari (GOT e VPO) in regime transitorio si applicano i procedimenti disciplinari previsti per i magistrati professionali e i giudici di pace».

2.191

RICCHIUTI, ELENA FERRARA

Sostituire il comma 16 con i seguenti:

«16. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell’ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell’ufficio del processo quali ”giudici di pace delegati” per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell’ufficio del processo della procura della Repubblica quali ”vice procuratori delegati” per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell’onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità –dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell’età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall’incarico da presentare presso l’ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore dei decreto legislativo di, cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall’ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall’albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell’ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l’applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

16-bis. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i titolari dell’ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell’ufficio, al vice procuratore delegato l’esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all’articolo 72, commi primo e secondo, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l’udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d’appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all’articolo 72 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell’articolo 70, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

16-ter. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gIi stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

16-quater. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l’applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell’ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell’anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo ,alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative- maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell’inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall’INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

2.192

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 16, lettera a), al numero 1) premettere i seguenti numeri:

«01) prevedere che ai procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) che seguono si applichino:

a)quanto ai giudici di pace, l’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374, aggiunte, dei circondari nei quali il giudice di pace abbia svolto il mandato;

b) quanto ai magistrati onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, l’articolo 42-quinquies, comma 4, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sostituite le parole ”dall’articolo 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374” con le parole ”dall’articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374”, sostituita la parola: ”compreso” con la parola: ”compresi” ed aggiunte, dopo le parole: ”dei provvedimenti”, le parole: ”, la quantità statistica del lavoro svolto, nonché i pareri dei Presidenti del Tribunale alla fine, le parole: ”, nonché dei pareri dei Presidenti del Tribunale e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati, o dei Procuratori della Repubblica, e dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dei circondari nei quali il magistrato onorario abbia svolto il mandato”;

02) prevedere che i procedimenti relativi alle conferme di cui ai numeri 1) e 2) debbano compiersi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.193

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), n. 1), sostituire le parole: «prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per tre, quadrienni» con le seguenti: «prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.194

LO GIUDICE

Al comma 16, lettera a), n. 1) sostituire le parole: «prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per tre quadrienni» con le seguenti parole: «prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per ulteriori cinque anni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.195

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al n. 1) sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal numero 2»;

b) al n. 1) sostituire le parole: «possono essere confermati nell’incarico per tre quadrienni» con le seguenti parole: «possono essere confermati nell’incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4)»;

c) sopprimere il n. 2) ed il n. 3);

d) al n. 4) sostituire la parole: «sessantottesimo» con la parola: «settantesimo»;

e) alla lettera b) sopprimere il n. 5);

f) sopprimere la lettera c);

g) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica»;

h) al comma 17 sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti parole: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

2.196

STEFANI, CENTINAIO

Al comma l6, lettera a), al numero 1, sopprimere le parole: «salvo quanto previsto dal numero 2)».

2.197

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, alla lettera a), al numero 1), sostituire le parole: «possono essere confermati nell’incarico per tre quadrienni» con le seguenti: «possono essere confermati nell’incarico per ulteriori quinquenni fino al limite di età di cui al numero 4)».

2.198

GAMBARO

Al comma 16, lettera a) n. 1) e 2) sostituire le parole: «quadrienni», ovunque ricorrano, con le parole: «quinquenni»;

2.199

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), n. 1) e 2), sostituire le parole: «quadrienni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «quinquenni»;

2.200

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 1, inserire il seguente:

«1-bis) prevedere che i giudici di pace ed onorari alla data di cui al numero 1) possono essere confermati per quattro quadrienni, nel limite del compimento del settantesimo anno di età, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.201

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), sopprimere i numeri 2) e 3).

2.202

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.203

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 2.

2.204

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.205

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 3).

2.206

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo», con le parole: «prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre mandati quinquennali di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato di cinque anni sino al raggiungimento del limite di settanta anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall’articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.207

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo», con le seguenti: «prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre mandati quinquennali di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato di cinque anni sino al raggiungimento del limite di settanta anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall’articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.208

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), sostituire il numero 3), con il seguente:

«3) prevedere che i magistrati onorari che non hanno compiuto il settantesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui al numero 1) possono essere, a domanda, confermati per un ulteriore mandato quadriennale sino al raggiungimento del limite di sessantotto anni di età per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall’articolo 1, comma 5, lettera b)».

2.209

CHIAVAROLI, TORRISI

Al comma 16, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) sostituire le parole: «che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età» con le seguenti: «che non hanno compiuto il settantesimo anno di età»;

b) al numero 3), dopo le parole: «per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo» aggiungere le parole: «e per definire i processi pendenti in Tribunale con i compiti individuati dall’articolo 1, comma 5, lettera b)»;

c) al numero 4) sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo»;

d) alla lettera b), sopprimere il numero 5);

e) sopprimere la lettera c);

f) alla lettera e) sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica»;

g) al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

2.210

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età», con le seguenti: «hanno superato il sessantaseiesimo anno di età».

2.211

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 3), inserire il seguente:

«3-bis) prevedere che i magistrati onorari di cui ai numeri 1), 2) e 3), possano essere confermati a domanda secondo quanto previsto dal comma 7».

2.212

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera a), sopprimere il numero 4).

2.213

GAMBARO

Al comma 16, lettera a), al numero 4), sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo».

2.214

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera a), numero 4), sostituire la parola: «sessantottesimo» con la seguente: «settantesimo».

2.215

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, lettera a), numero 4), sostituire le parole: «sessantottesimo anno di età» con le seguenti: «settantesimo anno di età».

2.216

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, TONINI

Al comma 16, lettera a), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) prevedere che il magistrato onorario non possa rimanere in servizio presso lo stesso ufficio per più di dodici anni, computandosi anche il servizio prestato prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo;».

2.217

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16 lettera b), numero 2), sostituire le parole: «i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace» con le seguenti: «, a domanda, i giudici onorari di tribunale e i giudici di pace»

2.3000

IL RELATORE

Al comma 16, lettera b), numero 3) dopo le parole “fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b)” inserire le seguenti: “e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura”.

2.218

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 4.

2.219

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16 lettera b), inserire dopo il numero 4), il seguente:

«4-bis. Coordinare i poteri del presidente del tribunale di assegnazione di procedimenti con la nomina del coordinatore dei giudici di pace di cui all’articolo 2, comma 12, lettera a)».

2.220

GAMBARO

Al comma 16, lettera b), sopprimere il numero 5);

2.221

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, la lettera b) sopprimere il numero 5).

2.222

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera b), sostituire il numero 5, con il seguente:

«5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo; dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un’indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;»

2.223

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, lettera b), al numero 5), dopo la parola: «legislativo» inserire le seguenti: «, salvo che il nuovo trattamento economico non si più favorevole e comunque, a domanda, potrà essere richiesta l’applicazione del nuovo trattamento di parte dei giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari e dai giudici di pace».

2.224

ROMANO, ZIN

Al comma 16, lettera b), numero 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo i giudici di pace dovranno avere un’indennità fissa equiparata a quella prevista per i magistrati di prima nomina, ed una variabile da determinarsi in funzione dei procedimenti definiti e comunque cancellati, fino al tetto massimo complessivo del magistrato di tribunale superata la prima valutazione di merito, salvi gli aumenti ISTAT previsti per legge;».

2.225

GAMBARO

Al comma 16, sopprimere la lettera c);

2.226

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, sopprimere la lettera c).

2.227

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere per i giudizi civili di cui al comma 15, e precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge, sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria».

2.228

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere che il periodo di servizio reso quale giudice di pace, magistrato onorario e vice procuratore onorario sia computato agli effetti del raggiungimento dell’anzianità necessaria per l’iscrizione all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione».

2.229

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 16, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) prevedere per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai magistrati onorari continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374».

2.230

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 16, sopprimere la lettera e).

2.231

GAMBARO

Al comma 16, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

2.232

LO GIUDICE

Al comma 16, lettera e), sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

2.233

RICCHIUTI

Sopprimere il comma 17.

2.234

GAMBARO

Al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili».

2.235

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 17, sostituire le parole: «liquidazione delle indennità» con le seguenti: «liquidazione delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità».

Art. 3

3.1

STEFANI, CENTINAIO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l’espressione del parere da rendere entro trenta giorni».

3.2

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Al comma 2 sostituire le parole: «Entro due anni», con le seguenti: «Entro un anno».

Art. 4

4.1

RICCHIUTI

All’articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

1) Nella rubrica e nel testo dopo le parole: «giudice di pace», inserire la seguente: «onorario».

2) Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all’articolo 19 del Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

4.2

TORRISI

All’articolo apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sopprimere la lettera e);

b) Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

c)Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai magistrati onorari e ai giudici di pace attualmente in servizio che intendano optare per la disciplina transitoria di cui al comma 16 dell’articolo 2 della presente legge, quanto alla competenza, durata dell’incarico e al trattamento economico, si applicano le norme sulla incompatibilità previste per i magistrati professionali».

Art. 5

5.1

GAMBARO

Sopprimere l’articolo.

5.2

STEFANI, CENTINAIO

Sopprimere l’articolo.

5.3

TORRISI

Sopprimere l’articolo.

5.4

TORRISI

Sopprimere il comma 3.

Art. 6

6.1

TORRISI

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Ai corsi di formazione decentrata deve garantirsi anche modalità di accesso online che favorisca la maggiore partecipazione ai magistrati svolgenti funzioni fuori dai capoluoghi di provincia. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico».

6.2

SUSTA

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«3-bis. La partecipazione obbligatoria ai corsi di formazione è utilmente valutata ai fini dell’adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali».

6.0.1

RICCHIUTI

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274)

1. Sono abrogati i seguenti articoli del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274: articolo 6 comma 1, articolo 7, articolo 48.

2. L’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 è modificato come segue: ”La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici di pace sono ugualmente competenti, appartiene al giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il primo reato. Se non è possibile determinare in tal modo la competenza, questa appartiene al giudice di pace del luogo in cui è iniziato il primo dei procedimenti connessi”.

3. I commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono modificati come segue: ”Prima di procedere all’udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall’articolo 12 del codice di procedura penale;

b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell’accertamento”.

4. I commi 1 e 2 dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sono modificati come segue: ”Prima di procedere all’udienza di comparizione, il giudice di pace può ordinare la riunione dei processi, quando questa non pregiudica la rapida definizione degli stessi:

a) nei casi previsti dall’articolo 12 del codice di procedura penale;

b) quando i reati sono commessi da più persone in danno reciproco le une delle altre;

c) ogni volta in cui ciò giovi alla celerità e alla completezza dell’accertamento”».

6.0.2

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BERGER

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per la Regione autonoma Valle d’Aosta)

Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

1. prevedere che alla nomina, decadenza, dispensa, ammonimento, censura e revoca dall’ufficio giudice onorario di pace nella regione Valle d’Aosta si provveda su proposta del Presidente della Regione, secondo quanto previsto in apposite norme di attuazione dello Statuto speciale, osservate le altre norme in materia stabilite dall’ordinamento giudiziario;

2. prevedere che con norme di attuazione i cui al comma 1 si disciplinino altresì le modalità di copertura dei posti di giudice onorario di pace onorario nelle sedi valdostane;

3. prevedere che il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta rilasci l’autorizzazione all’esercizio delle funzioni del personale amministrativo presso gli uffici del giudice di pace, che detto personale sia inquadrato nei ruoli locali secondo le modalità che saranno stabilite con legge della regione e che il Presidente della Regione provveda anche alla revoca e alla sospensione temporanea dell’autorizzazione nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario;

4. prevedere che le spese sostenute in conseguenza di quanto disposto dal presente articolo vengano rimborsate dallo Stato alla Regione;

5. prevedere che nel territorio della regione Valle d’Aosta, per la nomina dei giudici onorari di pace nonché dei cancellieri, degli usceri e degli altri addetti agli uffici del giudice di pace, sia richiesta la conoscenza della lingua francese, ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto speciale, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e degli articoli 51, 52, 53 e 54 della legge 16 maggio 1978, n. 196;

6. prevedere che nei comuni della Valle d’Aosta e nelle relative borgate o frazioni possano essere istituiti uffici distinti del giudice di pace».

6.0.3

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, BERGER

Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis

(Disposizioni per la Regione autonoma Valle d’Aosta)

”1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo, tenuto conto della particolare situazione della Valle d’Aosta, prevede che siano mantenuti i principi e le garanzie di cui agli articoli 40 e 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374”».

6.0.4

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Clausola di salvaguardia)

”1. Le disposizioni di cui alla presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, si applicano nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol compatibilmente con le norme dello statuto e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”».

6.0.5

CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, MALAN

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

”1. I procedimenti di volontaria giurisdizione connessi alle funzioni di giudice tavolare nei procedimenti in affari tavolari, ai sensi del Regio Decreto 28 marzo 1929 n. 499, sono attribuiti, nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ai giudici onorari di pace”».

6.0.6 (testo 2)

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di libri fondiari)

Al regio decreto 28 marzo 1929, n.499, sono apportate le seguenti modificazioni:

negli articoli 13, primo e secondo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, le parole: ”tribunale in composizione monocratica”, sono sostituite dalle seguenti: ”giudice onorario di pace”;

all’articolo 75, primo comma, le parole: “un giudice designato dal presidente del tribunale”, sono sostituite dalle seguenti: “un giudice onorario di pace”;

all’articolo 126, secondo comma, le parole: “del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato”, sono soppresse;

all’articolo 128, le parole: “al collegio” sono sostituite dalle seguenti: “al tribunale”.

Le funzioni di giudice tavolare di cui al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono svolte dal giudice onorario di pace.».

6.0.6

ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Modifiche in materia di libri fondiari)

1. Negli articoli 13, primo e secondo comma, 16, primo e secondo comma, 17, primo comma, 19, primo comma, 20, primo comma, 22, primo e terzo comma, e 23, primo e secondo comma, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, le parole: ”tribunale in composizione monocratica”, sono sostituite dalle seguenti: ”giudice onorario di pace”».

Art. 7

7.1

STEFANI, CENTINAIO

Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:

«2-bis. Agli eventuali oneri dovuti all’introduzione ed applicazione delle enorme della presente legge per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero».

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