Cassazione: Se il credito attiene a somme di cui si assume l’indebita percezione da parte del Giudice di pace, non può essere recuperato, in favore del Ministero della Giustizia, attraverso la procedura di riscossione coattiva, non trattandosi di “entrata” dello Stato.

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Pubblichiamo l’interessante sentenza della Cassazione su un caso che potrà riguardare altri giudici di pace….

Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10835 del 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 21876-2008 proposto da:
EQUITALIA S.P.A. C.F. 00258260645, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
– ricorrente –
contro
xxxxxx c.f. , elettivamente domiciliato in ROMA, , presso lo studio dell’avvocato giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1233/2007 del TRIBUNALE di BENEVENTO, depositata il 06/09/2007 R.G.N. 4049/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/02/2015 dal Consigliere
udito l’Avvocato
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MASTROBERARDINO Paola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Benevento, con sentenza pubblicata il 6 settembre 2007, accoglieva l’opposizione proposta dal dott. xxx, Giudice di pace, avverso la cartella esattoriale notificatagli dalla GEI s.p.a. per Euro 22.322,79 per il recupero del credito vantato dal Ministero della Giustizia a titolo di ripetizione di somme liquidate al xxx stesso in relazione ai decreti penali di archiviazione contro ignoti; per l’effetto, dichiarava nulla ed inefficace la cartella esattoriale opposta.
Osservava che la cartella riguardava un credito per il quale non è previsto il ricorso alla procedura esattoriale; inoltre, la soc. GEI non aveva dimostrato di essere titolare, in base a convenzione, cessione, mandato o altro, della facoltà di agire per la riscossione della somma.
Per la cassazione di tale sentenza Equitalia Avellino s.p.a., già GEI s.p.a., propone ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso il dott. xxx, che ha pure depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si da atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.
Occorre premettere, quanto al regime di impugnabilità, che il ricorso è ammissibile, essendo la sentenza stata pubblicata in data 6.9.07, ossia dopo il 1 marzo 2006 e anteriormente al 4 luglio 2009;
la stessa non è soggetta ad appello, ma a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, (Cass. n. 20324 del 2010 e n. 2072 del 2013).
In sede di memoria ex art. 378 cod. proc. civ., il controricorrente ha rappresentato che nelle more è stato definito, con sentenza n. 5225/08 del Tribunale di Napoli, passata in giudicato, un altro giudizio avente ad oggetto la stessa pretesa creditoria del Ministero della Giustizia; che tale sentenza ha parzialmente accolto la domanda del dott. Nardone ed ha accertato che non è dovuta la
restituzione, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di Euro 7.999,85, percepita dal ricorrente per i decreti di archiviazione emessi in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 251 del 2002, conv. in L. n. 1 del 2003; che, in seguito, il dott. Nardone ha provveduto al pagamento, in favore del Ministero, della residua somma pari ad Euro 14.317,30; che, con nota n. 111 dell’11.10.2003 del Giudice di Pace – Coordinatore dell’Ufficio di Benevento -, è stato disposto lo sgravio del credito iscritto a ruolo per Euro 14.317,38. In ragione di ciò, il resistente ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere per avere egli integralmente estinto il proprio debito nei confronti del Ministero della Giustizia.
Il Collegio ritiene che tale richiesta non possa trovare accoglimento, stante l’inosservanza della formalità previste dall’art. 372 cod. proc. civ.. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (v. Cass. n. 22974 e n. 5891 del 2004), i documenti concernenti la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti alla proposizione del ricorso possono essere prodotti, ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., con l’osservanza delle regole dettate per il deposito dei documenti attinenti all’ammissibilità del ricorso o del controricorso, che ne comportano la notifica mediante elenco alle altre parti, salvo che tali documenti vengano prodotti da tutte le parti costituite, nel qual caso la produzione congiunta può validamente sostituire la notifica prescritta dalla legge.
Con il primo motivo Equitalia Avellino s.p.a., denunciando violazione di legge in relazione all’art. 183 cod. proc. civ., chiede se la proposizione di una domanda nuova con la comparsa conclusionale costituisca motivo di inammissibilità della domanda stessa. Il motivo attiene ad una presunta tardività dell’eccezione di difetto di legittimazione attiva della GEI s.p.a..
Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c., n. 3), non recando l’esatta descrizione della vicenda processuale da cui potere evincere la prospettata tardività dell’eccezione.
Con il secondo motivo l’Equitalia Avellino s.p.a. denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, chiedendo se il concessionario del servizio nazionale di riscossione sia legittimato alla riscossione coattiva mediante ruolo di tutte le entrate dello Stato di qualsivoglia natura.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite della Corte hanno statuito, con la sentenza n. 5680 del 2011, che, in tema di riscossione mediante ruolo dei crediti degli enti previdenziali, la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1 e art. 24 si riferisce espressamente alla sola riscossione delle “entrate”, che sono individuate specificamente “nei contributi o premi dovuti” e non versati, “unitamente alle sanzioni ed alle somme aggiuntive”, dovendosi ritenere, conseguentemente, che non sia venuta meno, per l’ente previdenziale, la possibilità di ricorrere al procedimento d’ingiunzione di cui agli artt. 633 e ss. cod. proc. civ. per il recupero di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali.
In particolare, il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, stabilisce che si effettua mediante ruolo la riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli economici. Tale norma, nei riferirsi specificamente alla riscossione coattiva delle entrate … degli enti previdenziali, non comprende le ipotesi in cui non si discute di riscossione di un”entrata”, ma della restituzione di quanto dallo Stato indebitamente versato. Ed infatti è stato osservato che “l’interpretazione letterale della norma e, in particolare, l’uso del termine entrate, inducono ad escludere che la norma, nel prevedere la riscossione coattiva mediante ruolo, si riferisca a tutti i crediti vantati per qualsiasi titolo dai soggetti pubblici dalla stessa indicati…..” (v. sent. cit.).
Poiché il credito attiene a somme di cui si assume l’indebita percezione da parte del dott. Nardone, quale Giudice di pace, esso non poteva essere recuperato, in favore del Ministero della Giustizia, attraverso la procedura di riscossione coattiva, non trattandosi di “entrata” dello Stato.
Il ricorso va dunque respinto con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Equitalia Avellino s.p.a. a pagamento delle spese, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi e in Euro 100,00 per esborsi oltre accessori di legge e 15% per spese forfettarie, da distrarsi in favore dell’avv. xxx.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2015

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