Ddl Liberalizzazioni: le novità per i professionisti

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“Il nuovo Ddl Liberalizzazioni, primo disegno di legge annuale sulla Concorrenza approvato alla Camera l’8 ottobre, introduce diverse novità per avvocati, notai e professionisti in genere, oltre a contenere una serie di misure su assicurazioni, portabilità dei fondi pensione, poste, energia, mutui e servizi bancari.

Società tra avvocati
I soci professionisti devono rappresentare almeno i due terzi del capitale sociale e dei diritti di vot, ridimensionando quindi il ruolo dei soci di capitale.
Vietate le partecipazioni attraverso fiduciarie, trust o per interposta persona.
In caso di esercizio della professione in forma societaria, resta il principio della personalità della prestazione professionale.
L’amministrazione della società non può essere affidata a soggetti esterni.
La sospensione o radiazione dall’albo costituisce causa di esclusione dalla società.
=> Avvocati: i nuovi requisiti

Professione notarile
Modificati i criteri che determinano numero e distribuzione sul territorio dei notai, con un rapporto 1 a 5mila.
Il notaio ha la possibilità di aprire uno studio secondario nel territorio in cui si trova la sua sede principale.
Il registro delle successioni non è più tenuto dalle cancellerie dei tribunali ma dal Consiglio Nazionale del Notariato. Sarà il notaio a inserire le inserzioni sul registro per dichiarazioni o certificati direttamente ricevuti o rilasciati, mentre le dichiarazioni ricevute dal cancelliere o i provvedimenti del tribunale verranno inseriti, a cura del notaio, su delega dell’ufficio giudiziario o su istanza di parte. Un apposito decreto del ministero della Giustizia stabilirà le modalità operative.
Obbligo di depositare su apposito conto corrente dedicato una serie di somme, come i tributi per i quali è sostituto d’imposta.
I notai restano gli unici a potersi occupare di compravendite immobiliari non ad uso abitativo e sotto i 1200mila euro di valore catastale.
=> Compravendite: esclusiva ai notai

Semplificazione srl
Le società a responsabilità limitata si possono costituire anche in base a scrittura privata (non più solo per atto pubblico), con l’unico obbligo di iscrizione al Registro Imprese e di deposito entro 20 giorni per l’iscrizione. Alcuni atti come il passaggio di quote o la costituzione di diritti parziali possono essere sottoscritti con firma digitale in base a un modello standard messo a punto dal ministero della Giustizia.” Barbara Weisz (fonte:pmi.it)

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