Confusione legislativa sul termine di cessazione dall’ufficio dei giudici di pace ,got e vpo:prorogati al 31 dicembre 2016 solo gli ultra sessantanovenni?

giudici di pacesansone
L’Art.18 bis della Legge n.136/2015 appena entrato in vigore da sette giorni ha già creato un vespaio di polemiche,incertezze e confusioni interpretative.Gli addetti al settore giustizia sanno bene che per il principio della successione delle leggi la legge posteriore modifica la legge precedente. E sanno anche che tutti i magistrati onorari (gdp,gpt,vpo) che sono in servizio se sono scaduti (anche inferiori a 69 anni) sono prorogati solo fino al 31 dicembre 2015, per cui decadranno tutti ad esclusione di coloro che ai sensi del predetto art.18 bis della Legge n.136/2015, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di eta’, perchè cessano dall’ufficio solo a quest’ultima data .E’ ,pertanto, in vigore una proroga implicita solo per loro sino al 31 dicembre 2016? E tutti gli altri? Insomma nello spazio di 16 mesi la magistratura onoraria sarà ridotta a poche decine di magistrati? L’interpretazione è fantasiosa o è reale? S’intende naturalmente che la confusione rimarrà solo se entro il 31 dicembre 2016 non vi sarà alcuna riforma della magistratura onoraria approvata ed attuata legislativamente… (D.L.)

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