Art.18 bis della Legge n.136/2015: grave anticipo delle cessazioni dall’ufficio dei giudici di pace

rottamazione
Inspiegabile anticipo della riforma della magistratura onoraria sulla pelle dei giudici di pace, che prima della legge n.136/2015 potevano rimanere in servizio fino al compimento dei 75 anni di età, e che ora vedono abbreviarsi il termine di diversi anni ,nonostante non sia stata approvata alcuna riforma della magistratura onoraria.I magistrati onorari(Got e Vpo) già avevano la scadenza dei 72 anni per cui anche per loro diminuisce nel 2016 il termine a 70 anni ma l’effetto sarà meno grave, visto il numero dei soggetti interessati .Riteniamo ,invece, che i giudici di pace in servizio ultrasessantanovenni (centinaia e centinaia) abbiano subito una decurtazione di servizio inspiegabile visto che non sono stati indetti nuovi concorsi per il reclutamento necessari a coprire i posti che rimarranno vuoti al 31 /12/2015 ed al 31/12/2016.In ogni caso pubblichiamo sia l’art.18 bis che la stessa Legge n.136/2015 (ed una foto di auto rottamate…) riservandoci azioni collettive a tutela dei giudici di pace e dei magistrati onorari interessati.(D.L.)
legge n.136/2015

«Art. 18-bis. (Disposizioni per il ricambio generazionale nella
magistratura onoraria). – 1. Sino all’attuazione del complessivo
riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i
giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori
onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano
compiuto il settantaduesimo anno di eta’, cessano dall’ufficio alla
predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i
vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016
e che tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il
settantesimo anno di eta’, cessano dall’ufficio a quest’ultima data.

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