A Grosseto:«Pagò nei termini, la Provincia non può cancellare lo sconto» Il giudice di pace annulla la cartella di raddoppio di Equitalia

cartella esattoriale
“Il giudice di pace annulla la cartella di raddoppio di Equitalia dopo che l’ente aveva lamentato l’incasso ritardato
Il pagamento (con bonifico) viene effettuato entro i cinque giorni di legge previsti per la riduzione della sanzione ma la Provincia multa comunque l’utente imponendo – attraverso Equitalia – il raddoppio, perché il denaro arriva in cassa soltanto due mesi dopo. L’utente non ci sta, fa ricorso e il giudice di pace gli dà ragione: cartella esattoriale annullata, corretto e sufficiente il primo pagamento effettuato con il beneficio dello sconto del 30 per cento.

Una questione di buon senso, una decisione che riporta in primo piano il cittadino, rispetto alla burocrazia. Che pure tutti i torti non li avrebbe. Ma allora è la norma che deve essere rivista. Scrive il giudice di pace: «E’ impensabile che il ritardo di un giorno nella disponibilità dell’amministrazione costi al cittadino la perdita dell’agevolazione del 30%, il raddoppio della sanzione oltre alle spese aggiuntive della cartella esattoriale: ciò è contrario e travalica ogni logica, anche giuridica, oltre a essere inquinante dei rapporti già problematici tra cittadino e Stato». Queste le parole della sentenza dopo il ricorso presentato da una ditta di Roma, che il 16 ottobre 2013 aveva pagato la multa di 129,6 euro per la violazione al Codice della strada (verbale notificato l’11 ottobre 2013) e che però aveva ricevuto nel 2014 da Equitalia la cartella esattoriale da 252,56 euro.
Può anche essere vero che il versamento effettuato l’ultimo giorno non sia pervenuto nelle casse dell’ente entro, appunto, i 5 giorni di legge che consentono lo sconto del 30%: ma ciò non può essere l’origine del raddoppio della multa e per questo motivo la relativa cartella esattoriale deve essere annullata. Il giudice di pace non ha ritenuto sufficienti le ragioni della Provincia, che aveva segnalato che «l’estinzione dell’obbligazione pecuniaria, con effetto liberatorio per il debitore, si verifica quando il creditore acquista la disponibilità giuridica della somma di denaro e ciò non era avvenuto nei 5 giorni previsti dalla normativa di riferimento». E’ vero, ma secondo il giudice è difficile pensare che il legislatore, nel fissare il termine del pagamento di 5 giorni («già breve in assoluto per permettere al cittadino una valutazione al fine di decidere» osserva il magistrato), abbia pensato di sottoporlo al contenuto degli articoli 1182 e 1183 del codice civile (quelli sui luoghi e sui tempi degli adempimenti): piuttosto, pensa il giudice, è verosimile che il legislatore abbia pensato di equipararlo al comune termine delle ordinarie utenze. In altre parole: il 16 ottobre era il quinto e ultimo giorno per il pagamento e dunque il pagamento è stato effettuato. Stop.
Siamo al di là di «ogni logica, anche giuridica», sostiene il giudice di pace. Il quale introduce anche un altro ingrediente: la buona fede del cittadino. «Ritornando, come vuole l’amministrazione, ad esegesi di pur diritto, si deve ritenere che, in materia delle sanzioni amministrative, per il
rinvio alle norme e ai principi del diritto penale, possa trovare rilevanza, nel caso che ci occupa, anche la nozione di buona fede quale elaborata dalla giurisprudenza e cioè di errore conseguente a un fatto positivo esterno che ne determina la non colposità e scusabilità».”di Pierluigi Sposato (fonte: iltirreno.gelocal.it)

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