Buca stradale e responsabilità oggettiva dell’amministrazione salvo caso fortuito

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“Potrebbe essere più difficile ottenere il risarcimento danni in caso di buche sull’asfalto o strade dissestate a seguito di un recente chiarimento della Cassazione [1]: non basta, infatti, al danneggiato dimostrare l’esistenza di un’anomalia sul terreno e la caduta che ha determinato le lesioni fisiche. È necessario anche fornire una prova precisa del fatto che l’infortunio è avvenuto proprio a causa dell’anomalia della strada e non per altre ragioni. In buona sostanza, anche se il terreno è dissestato, non può questa essere una scusa per poter ottenere il risarcimento per qualsiasi tipo di evento. La causa del danno deve essere stata proprio l’insidia e il trabocchetto insiti sull’asfalto e non altro motivo.

Una volta data tale dimostrazione in giudizio, l’ente pubblico proprietario del suolo si presume automaticamente responsabile: in capo a quest’ultimo, infatti, sussiste quella che, in gergo tecnico, viene definita “responsabilità oggettiva” . Ma l’amministrazione potrebbe evitare la condanna a condizione che dimostri il cosiddetto caso fortuito: un evento imprevedibile e inevitabile, indipendente dalla sfera del custode della strada. Tale sarebbe, per esempio, un movimento scomposto del danneggiato.” [1] Cass. ord. n. 1896/15 del 3.02.2015.
(fonte:laleggepertutti.it)

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