” Nel caso di illecito stradale rilevato a distanza, tanto l’immissione e la riproduzione dei dati quanto l’emanazione del verbale sono effettuate da un medesimo soggetto che, assumendone la responsabilità, diviene a tutti gli effetti autore dell’atto d’accertamento.
Questo quanto affermato dalla VI sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza 9815/2015 , in occasione del ricorso presentato da una donna contro la decisione del Tribunale di Roma, a sua volta confermativa di quella del Giudice di Pace, che rigettava la contestazione della ricorrente avverso un verbale emesso dalla polizia municipale di Roma per l’accesso in zona a traffico limitato (ZTL) senza la prescritta notificazione.
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