Equitalia: interessi troppo alti, cartelle annullate per usura

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“Usura e anatocismo sulle cartelle esattoriali di pagamento notificate da Equitalia: conteggio dell’importo e degli interessi moratori, verifica del reato e annullamento della cartella.
Sebbene gli interessi di mora sulle cartelle di pagamento notificate da Equitalia siano predeterminati per legge e, quindi, almeno in teoria, dovrebbero essere comunque leciti, non capita sempre così: sarà colpa dei computer o di qualche dipendente che ha sbagliato i calcoli, di fatto, si potrebbe addirittura sconfinare nell’usura e, in tal caso, la cartella esattoriale sarebbe nulla. Ad accorgersene è stata la Commissione Tributaria Provinciale di Salerno che, con una recente sentenza [1], dopo aver annullato la pretesa di pagamento di Equitalia, ipotizzando contestualmente il reato per l’illegittima richiesta di interessi usurari, ha addirittura rinviato gli atti alla Procura della Repubblica affinché provveda ad accertare le conseguenti responsabilità penali.

QUALI INTERESSI SULLA CARTELLA ESATTORIALE
La legge stabilisce che ad Equitalia spettino gli interessi solo una volta decorsi 60 giorni dal mancato pagamento della cartella di pagamento. Si tratta degli interessi di mora (o anche detti interessi moratori) che sono fissati ogni anno con un decreto del ministero delle Finanze. Qui, però, arriva già la prima incongruenza: benché il tasso effettivo di interessi legali, sul mercato, vari (negli ultimi anni) tra lo 0,5% e l’1%, ad Equitalia il decreto ministeriale riconosce un saggio di interessi quasi cinque volte superiore (si pensi, infatti, che dal 1° maggio 2015 gli interessi di mora sono pari al 4,88%).

COME VENGONO CALCOLATI GLI INTERESSI SULLA CARTELLA
Gli interessi, ad oggi, devono essere calcolati solo sulle somme dovute a titolo di imposta non pagata; quindi essi non si applicano sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli interessi [2] che, insieme alla tassa vera e propria, compongono la cartella.
Ed ecco la seconda incongruenza: il Governo ha appena votato uno schema di decreto, attualmente in corso di approvazione, che modifica tale disposizione, stabilendo che gli interessi si applichino non solo sul capitale (a titolo di imposta), ma anche sugli stessi interessi. È il cosiddetto fenomeno dell’anatocismo, tanto discusso e contestato e che, se approvato – così come sembra, posta l’assenza di ostruzionismo all’interno della Commissione Giustizia – implicherà un’ulteriore lievitazione degli interessi sulla cartella.

QUANDO SCATTA L’USURA
Detto ciò, andrà verificato se il calcolo degli interessi applicati sulla cartella di Equitalia rispecchi lo schema legale appena illustrato o non sia, invece, superiore e, in tal caso, raggiunga le soglie dell’usura.

Il codice penale [3] stabilisce che gli interessi si considerano usurari se oltrepassano i limiti stabiliti dalla legge. In particolare è usurario l’interesse che supera il tasso medio – aumentato della metà – praticato nel trimestre precedente dalle banche e dagli intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa indole. Sono, altresì, usurari gli interessi, anche se inferiori a tali limiti, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle modalità concrete del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, o all’opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.
Si tratta di una norma penale parzialmente in bianco che va integrata con i decreti di recepimento delle istruzioni della Banca d’Italia e dalle relative metodologie di calcolo del tasso usuraio.
A tal riguardo, la natura usuraria delle diverse categorie di rapporti bancari deve essere determinata con riferimento al Tasso Effettivo Globale (TEG) Medio rilevato da parte dello stesso sistema bancario trimestralmente. Il limite massimo per determinare la soglia dell’usura (cosiddetto tasso-soglia) è proprio questo tasso medio aumentato del 50% [4].

SE IL DEBITORE NON PAGA TUTTO IL DEBITO
Che succede se il contribuente paga solo una parte della cartella? A che titolo Equitalia deve incassare le somme parzialmente versate? La legge [5], a riguardo, fissa una sorta di priorità:

– le somme vanno prima imputate al debito d’imposta
– quindi alle sanzioni
– poi agli interessi moratori
– e infine ai diritti e alle spese maturati a favore del concessionario (cosiddetto aggio).

L’Agenzia delle entrate ha precisato [6] che va tenuto conto del suddetto ordine di imputazione preferenziale delle somme incassate e, in caso di mancata riscossione dell’intero credito, il concessionario è comunque tutelato poiché la legge gli riconosce il diritto a percepire il rimborso delle spese sostenute in seguito alla presentazione delle domande di discarico per inesigibilità.”

[1] CTP Salerno, sent. n. 3353 del 6.07.2015.
[2] Art. 7 del dl 70/2011.
[3] Art. 644, co. 3, cod. pen.
[4] Cass. sent. n. 8353/2013.
[5] Art. 31 del dpr 602.
[6] Ag. Entrate risoluzione n. 3/2006.
(fonte:laleggepertutti.it)

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