Semaforo, come comportarsi con il giallo: nuova sentenza Cassazione

semafororosso

“Come comportarsi con il semaforo giallo? Vi è Una sentenza della Cassazione di pochi giorni fa (Cass. sent. n. 14914/15 del 16.07.2015.) .

Primo punto: la velocità va moderata anche quando il semaforo è verde, prestando la massima prudenza. L’attenzione dev’essere ancora più alta se la luce del semaforo è gialla.

Ma il vero punto è: quanto dura la luce gialla del semaforo? Qual è la sua durata minima?

Si tratta di questioni importanti, perché se l’automobilista impegna l’incrocio proprio al momento in cui il semaforo è cambiato di colore, passando al rosso, può scattare la fotografia incriminante con il photored e quindi la multa.

semaforo giallo

Semaforo: la durata del giallo è fondamentale e può ‘ingannarci’. Mai procedere a razzo, anche se si ha la precedenza
La Cassazione ha specificato che la durata del semaforo giallo ha diverse scuole di pensiero, secondo alcuni giudice di pace deve durare almeno 6 secondi, secondo altri almeno 4 secondi.

Ma attenzione: la Cassazione del 2014 (Cass. sent. n. 18479/2014.) ha ‘svoltato’ in tale senso, allineandosi a una precedente risoluzione del Ministero dei Trasporti (Min. Trasporti risoluzione n. 67906 del 16.07.2007): il giallo può durare ora anche soltanto 3 secondi.

La differenza può sembrare minima, ma è dimostrato nei fatti che abbassare la durata del giallo anche solo di un secondo (o una frazione di secondo) crea un aumento spaventoso delle multe.

Oltre alla questione cronometrica, la sentenza della Cassazione ha specificato che l’autista deve valutare la situazione contingente dell’incrocio e, sempre e comunque, guardare a destra e sinistra (anche se ha il diritto di precedenza) prima di procedere oltre: se si procede a razzo al semaforo giallo e si finisce coinvolti in un incidente, quindi, si è comunque dalla parte del torto anche se si aveva la precedenza.

La sentenza
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, sentenza 21 maggio – 16 luglio 2015, n. 14914 Presidente Bianchini – Relatore Correnti Svolgimento del processo Il Comune di Casalmaggiore propone ricorso per cassazione, illustrato da memoria, contro P.I., che resiste con controricorso lamentando che il Tribunale di Cremona, in accoglimento dell’appello di controparte ed in riforma della sentenza n. 121/2009 del GP di Casalmaggiore, ha annullato la sanzione elevata con verbale n. 98R/2007/V con condanna alle spese dei due gradi, accogliendo, per quanto ancora interessa, la censura sui vizi di motivazione in ordine all’insufficienza del tempo di durata della luce gialla, pari a 4 secondi. Il tribunale ha statuito che la giurisprudenza di legittimità, citata dall’appellata, si è in effetti espressa sul punto ritenendo del tutto congruo il tempo di 4 secondi di durata della luce gialla, essendo onere dell’utente moderare la velocità in prossimità di un semaforo per l’eventualità, del tutto prevedibile, che scatti la luce gialla, soluzione ritenuta del tutto teorica mentre apparivano più convincenti le numerose decisioni dei GP che, dopo appropriate ctu, sono pervenute a stimare in non meno di 6 secondi, il tempo minimo del giallo. Il ricorrente denunzia 1) insufficiente motivazione per avere la sentenza completamente omesso di spiegare i motivi per cui ha inteso discostarsi dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità e di merito e dall’interpretazione della prassi amministrativa sulla scorta di imprecisate sentenze di GP e ctu. Si pone il problema se la statuizione del giudice di merito abbia dato luogo ad un accertamento in fatto sulla scorta delle richiamate decisioni a seguito di ctu o si sia posta in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità. Il riferimento al tempo psicotecnico per arrestare il veicolo al momento dell’accensione della luce gialla vale in relazione alla velocità del veicolo e non contravviene alla regola che in prossimità di un semaforo e/o di un qualsiasi incrocio bisogna moderare la velocità in base alle normali regole di comune prudenza. Non si ignora che l’orientamento di questo Supremo Collegio è costante in ordine alla individuazione dei tempi di durata della luce gialla ed è stato recentemente confermato con la riaffermazione del principio che la risoluzione del Ministero dei trasporti n. 67906 del 16.7.2007 regola, in assenza di specifiche indicazioni del codice, il tempo di accensione della luce gialla del semaforo, la cui durata non può essere inferiore a tre secondi in corrispondenza al tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 km/h, sicchè un intervallo superiore deve senz’altro ritenersi congruo (Cass. 1.9.2014 n. 18470, etc). Il conducente che impegna un incrocio disciplinato da semaforo, ancorché segnalante a suo favore luce verde, non è esonerato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida che, pur non potendo essere richiesta nel massimo, stante la situazione di affidamento generata dalle indicazioni semaforiche, deve tuttavia tradursi nella necessaria cautela riconducibile alla ordinaria prudenza ed alle concrete condizioni esistenti nell’incrocio. L’osservanza di questa condotta è applicazione dei più generale principio secondo cui il solo fatto che un conducente goda del diritto di precedenza non lo esenta dall’obbligo consistente nell’usare la dovuta attenzione nell’attraversamento di un incrocio (artt. 140,141,145 cds) anche in relazione a pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada che non si attengono al segnale di arresto o di precedenza (Cass. 21.7.2006 n. 16768). Questi criteri, richiamati ed applicati in caso di attraversamento di un incrocio con semaforo verde, valgono a fortiori nella ipotesi di luce gialla. Tuttavia il ricorso come proposto è inammissibile perché dà erronea applicazione al vecchio testo dell’art. 360 I n. 5 cpc mentre la sentenza, pubblicata il I marzo 2013, era soggetta alle censure regolate dal nuovo n. 5. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese in euro 700 di cui 500 per compensi e dà atto della sussistenza ex dpr 115/2002 dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.”( fonte:newspedia.it)

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