Reato di Tortura: la commissione del Senato Modifica il testo.

g8-genova(foto G8 Genova)

Pubblichiamo un interessante articolo relativo all’iter legislativo di approvazione della normativa in materia del reato di tortura.

“L’onda lunga dell’indignazione ad orologeria Seguita alla sentenza della Corte EDU (Europea per i Diritti dell’Uomo) sui fatti della scuola Diaz di Genova Si è infranta Contro lo scoglio della commissione Giustizia del Senato . All’unanimità dei Componenti, il testo MODIFICATO e licenziato da Palazzo Montecitorio lo scorso 9 aprile è Stato infatti Fortemente ridimensionato al ribasso , riportando il ddl sull’inserimento del reato di tortura nell’ordinamento italiano Alla sua iniziale versione.

Uno stravolgimento Che , Confermato in Aula, riporterà La Proposta di Legge Tra Gli scranni della Camera, in un eterno rimpallo (da Due anni il reato di tortura E’ impantanato) Che rischia di affossarla Definitivamente .

Ma andiamo con Ordine. Nelle sue modifiche la commissione Giustizia di Palazzo Madama ha Disposto Che Perché Possa ritenersi tortura soggetto un (Pubblico ufficiale e non) Debba infliggere “ribadire violenze o minacce graui” , Superando le “violenze e minacce” fissate dalla camera. Così, Altraeconomia scrive, ” Una singola Minaccia di stupro Vieni Accadde una Bolzaneto-, Un solo atto di soffocamento, Solo Un Tentativo di affogamento : tutto cio, Interpretando un testo del Genere, sarebbe Riconosciuto e Ammesso “.

Ancora, diminuiscono le pene: da un Minimo di 3 ad un massimo di 10 anni di carcere ( in precedenza Dai 4 ai di 10 ) per “chiunque con reiterate violenze e minacce graui, ovvero Agendo con crudeltà, cagiona acuta Sofferenze Fisiche o un verificabile trauma psichico una persona privata della libertà Una Personale o affidata alla SUA custodia, vigilanza, controllo, cura o Assistenza, ovvero si trovi in Condizioni di minorata difesa “. Nel Caso invece dell’aggravante Che una commettere tortura Sia un Pubblico Ufficiale, la pena detentiva Massima è ridimensionata da 15 a 12 anni .

Al contrario, resta immutato il Già citato passaggio Che Prevede la tortura solista nel Caso in cui SIA a subirla “una persona privata della libertà personale” o “affidata alla custodia” di un soggetto terzo.I fatti della scuola Diaz di Genova (per Quanto ben inquadrati Dalla sentenza della Corte di Cassazione prima, nel 2012, e Dalla Corte EDU dell’aprile di quest’anno) non rientrerebbero Nella fattispecie del reato .

Se quindi la legge non Poteva Certo dirsi perfetta Già all’approvazione di Palazzo Montecitorio, con le pesanti modifiche della commissione Giustizia del Senato il testo rischia di Essere sfigurato in Una vera e propria anomalia. Qualora l’Aula di Palazzo Madama seguisse le predette Indicazioni Unanimi della commissione, il ddl Che ne uscirebbe avrebbe infatti da solo all’apparenza lo Scopo di INSERIRE nel Codice Penale il reato di tortura , lasciando invece AMPI salvacondotti.” di Luca Lampugnani (fonte:it.ibtimes.com)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi