Dal 2009 ad oggi : cosa è cambiato delle norme sull’immigrazione del “pacchetto sicurezza”

IMMIGRAZIONE: A LAMPEDUSA IN NOTTATA ALTRI 310 CLANDESTINI
Pubblichiamo un articolo relativo agli effetti ed alle modifiche del c.d. “pacchetto sicurezza” del 2009 ad oggi alla luce dei provvedimenti successivi giurisdizionali e legislativi e rimandiamo ai nostri comunicati relativi ai cd. “pacchetti sicurezza” dal 2009 in poi già pubblicati nel nostro sito.

“Del pacchetto sicurezza del 2009 oggi rimane ben poco:
– il reato di inottemperanza all’ordine di allontanamento (art. 14 comma 5-quater) e’ stato dichiarato incostituzionale con la sentenza n. 359 del 2010 della Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede la scriminante del giustificato motivo;


– sempre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 249 del 2010 ha dichiarato illegittima l’aggravante della clandestinità (art. 61, n. 11 bis del codice penale che prevede un aumento di pena fino ad un terzo per qualsiasi reato se commesso da un clandestino) sotto il profilo del principio di uguaglianza e del principio di responsabilità personale penale – ragionevolezza;

– nel 2011 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella sentenza El-Dridi del 28 aprile 2011, dichiarava l’art. 14 comma 5 ter incompatibile con la Direttiva Rimpatri 2008/115/CE, poiche’ “gli Stati membri non possono introdurre, al fine di ovviare all’insuccesso delle misure coercitive adottate per procedere all’allontanamento coattivo conformemente all’art. 8, n. 4, di detta direttiva, una pena detentiva, come quella prevista all’art. 14, comma 5 ter, del decreto legislativo n. 286/1998, solo perché un cittadino di un paese terzo, dopo che gli è stato notificato un ordine di lasciare il territorio di uno Stato membro e che il termine impartito con tale ordine è scaduto, permane in maniera irregolare nel territorio nazionale”. nel rispetto dei diritti fondamentali.

Con la recente approvazione della legge n.67/14 anche il reato di immigrazione clandestina, di cui all’art. 10 bis d.lgs. 286 del 1998,è stato depenalizzato: entrare in Italia senza permesso di soggiorno diventera’ dunque un illecito amministrativo, mentre permanere o fare reingresso in Italia dopo aver avuto una espulsione restera’ reato.

La depenalizzazione non e’ pero’ immediata: come gia’ detto il ddl delega il Governo all’emanazione di un decreto legislativo, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge , che depenalizza il reato.

Come si comporteranno le Procure della Repubblica e i giudici?
Il Procuratore della Repubblica di Agrigento ha dichiarato che la depenalizzazione comportera’ l’archiviazione di circa 16.000 fascicoli di loro competenza.

Fino ad allora, cioe’ fino alla effettiva emanazione del decreto legislativo che depenalizzera’ il reato, questi 16.000 fascicoli (da moltiplicare per tutte le Procure della Repubblica in Italia, migliaio piu’ migliaio meno) continueranno il loro iter processuale.”(fonte:aduc.it)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi