ARRIVA L’ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO: UNA TUTELA PIÙ FORTE IN TUTTI GLI STATI DELL’UNIONE CONTRO LO STALKING E ALTRI REATI

Stalking
“In attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate dalle autorità giurisdizionali degli Stati membri, ed in attuazione, altresì, della legge 6 agosto 2013 numero 96, con la quale è stata conferita relativa delega al governo, è stato emanato il decreto legislativo 11 febbraio 2015 n. 9.

Si tratta di un intervento normativo diretto a garantire la libertà delle persone contro ogni forma di coercizione e di molestie oltre il territorio nazionale, ampliando il raggio d’azione delle tutele all’intera area europea.
Lo scopo della direttiva 2011/99/UE, infatti, è quello di prevedere attraverso il reciproco riconoscimento tra gli Stati membri dell’Unione europea delle decisioni relative alle misure di protezione adottate in materia penale, uno spazio comune in cui le vittime di reato di ciascuno Stato membro continuino ad essere tutelate.
Sì legge nel testo normativo che la persona protetta, ossia la persona fisica, già oggetto di protezione derivante dalla misura di protezione adottata dallo Stato membro di emissione, ad esempio perché vittima di stalking, con l’ordine di protezione europeo vedrà estesa l’applicazione della misura di protezione anche nello Stato dell’Unione Europea in cui deciderà di risiedere o soggiornare.
L’ idea è quella,dunque, di creare uno spazio comune di giustizia, senza che possano essere innalzate frontiere interne di ostacolo alla libertà di ogni individuo: la protezione delle vittime di reato continuerà ad essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale le stesse si vorranno trasferire.
È chiaro il collegamento di tale esigenza con il diritto fondamentale dei cittadini europei di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell’Unione Europea, senza dover temere che questa imprescindibile prerogativa possa subire delle limitazioni o tradursi,ancora peggio, in una perdita della protezione ottenuta nel proprio Stato membro.

Definizione di ordine di protezione europeo.
L’ordine di protezione è la decisione adottata dall’ autorità giudiziaria di uno Stato membro ( cd. Stato di emissione), Stato in cui è stata disposta una misure di protezione, al fine di proteggere la persona vittima di atti di rilevanza penale, che possano pregiudicarne la vita, l’integrità fisica, la dignità, la libertà personale o l’integrità sessuale, il quale viene trasmesso per il suo riconoscimento all’autorità competente di un altro Stato membro affinché quest’ultima possa adottare tutte le misure necessarie per assicurare la continuazione della protezione della vittima.
Il sistema delineato, prima dalla direttiva 2911/99/UE e poi trasfuso nel decreto legislativo 9/ 2015, prevede che il giudice che dispone una delle misure cautelari previste dagli articoli 282 bis e 282 ter del codice di procedura penale, su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all’interno di un altro Stato membro o manifesti l’intenzione di farlo, emette l’ordine di protezione europeo, provvedendo senza ritardo alla trasmissione del provvedimento al Ministero della Giustizia, al fine della successiva trasmissione all’autorità competente dello Stato di esecuzione.

Il procedimento di emissione, in particolare.
L’emissione è dunque subordinata alla sussistenza di varie condizioni, tra le quali rientrano i tipi di misure di protezione adottabili dall’autorità giudiziaria e l’avvio della procedura.

In ordine al primo profilo, l’articolo 5 del decreto legislativo n. 9/2015 riconosce come misure di protezione che consentono in Italia l’emissione dell’ordine di protezione quelle cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare ( art. 282-bis c.p.p.) e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa ( art. 282-ter); restano fuori dal campo di applicazione gli ordini di protezione contro gli abusi familiari disciplinati dal codice civile ( att. 342-bis e seguenti).

In questi casi il giudice provvede “su richiesta della persona protetta che dichiari di soggiornare o risiedere all’interno di uno Stato membro ovvero che manifesti l’intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato membro”o del suo rappresentante. Si tratta di una scelta del legislatore europeo al fine di rispettare la volontà della vittima, che potrebbe preferire non ricorrere a tale meccanismo di protezione. In ogni caso, vi è l’obbligo da parte dell’autorità, che adotta la misura di protezione, di informare la persona protetta della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo.

Il provvedimento con il quale viene disposto l’ordine di protezione europeo deve essere trasmesso, ai sensi dell’art. 6, senza ritardo, al Ministero della giustizia, affinché si possa provvedere alla successiva trasmissione all’autorità competente dello Stato di esecuzione “con qualsiasi mezzo idoneo a comprovare l’autenticità del documento”. Nel caso di rifiuto, da parte dell’autorità competente dello Stato di esecuzione, del riconoscimento di un ordine di protezione europeo, il Ministero della giustizia deve provvedere, senza indugio, a darne comunicazione all’autorità giudiziaria che ha emesso la misura di protezione ai fini della successiva comunicazione alla persona protetta.

Per il nostro ordinamento, competente al riconoscimento di un ordine di protezione europeo è la Corte d’Appello nel cui distretto la persona protetta, in sede di richiesta, ha dichiarato di soggiornare o di risiedere o presso cui ha dichiarato l’intenzione di soggiornare o di risiedere (art. 7).

Dott.ssa Daniela Usai – abilitata all’esercizio della professione legale

I presupposti per l’emissione dell’ordine di protezione .

Di particolare importanza è anche l’art. 9 che fissa i presupposti per il riconoscimento dell’ordine di protezione europeo. La norma dispone che la Corte d’Appello, come sopra individuata, non possa riconoscere l’ordine di protezione quando: a) le informazioni fornite dallo Stato di emissione risultano incomplete; b) la misura di protezione comporta obblighi non riconducibili a quelli delle misure cautelari di cui agli 282-bis e 282-ter c.p.p.; c) la misura di protezione sia stata disposta in riferimento a un fatto che non costituisce reato secondo la legislazione nazionale; d) la persona sia stata giudicata in via definitiva per gli stessi fatti da uno degli Stati membri, purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione o non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna; e) i fatti per i quali è stato emesso l’ordine di protezione potevano essere giudicati in Italia e si è già verificata una causa di estinzione del reato o della pena; f) per i fatti per i quali è stato emesso l’ordine di protezione sia stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere, salvo che sussistano i presupposti di cui all’ art. 434 c.p.p. per la revoca della sentenza; g) sussista una causa di immunità riconosciuta dall’ordinamento italiano; h) la misura di protezione sia stata applicata dallo Stato estero nei confronti di una persona che, al momento della commissione del fatto, non era imputabile secondo la legge italiana; i) la misura di protezione sia stata adottata nello Stato di emissione con riferimento a reati che, in base alla legge italiana, sono considerati commessi per intero o in parte all’intero del territorio dello Stato o in altro luogo a questo equiparato.

Si comprende chiaramente l’importanza della normativa in esame nell’ottica del rafforzamento della tutela e della prevenzione contro quei particolari reati come lo stalking, le molestie di qualunque forma, i rapimenti e tutte le altre forme indirette di coercizione, in quanto alla vittima di questi atti criminali viene fornita di una protezione che ormai non conosce più “frontiere”! di Daniela Usai(fonte:sardegnalive.net)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi