Article 3 La Cour souligne que, d’après la Cour de cassation, les violences de l’école Diaz-Pertini ont été perpétrées dans « un but punitif, un but de représailles, visant à provoquer l’humiliation et la souffrance physique et morale des victimes » et qu’elles peuvent être qualifiées de « torture » au 3 sens de l’article 1 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

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Nel pubblicare la sentenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sulla terribile vicenda della Scuola Diaz di Genova ,in occasione del G8 del luglio 2001, non possiamo non ricordare che Unità Democratica giudici di pace onorari ha da anni chiesto che il Parlamento approvasse una legge sulla tortura, il cui iter alla Commissione Giustizia del Senato non si concluse prima dello scioglimento delle Camere nella precedente Legislatura.Ribadiamo che non solo in occasione del G8 ma anche nel corso degli anni successivi si doveva indagare su ciò che accadeva nei Centri di Identificazione ed Espulsione ,dove non sappiamo se avevano continuato o meno a prestare servizio gli stessi appartenenti ai corpi di polizia ,presenti a Genova durante i fatti condannati oggi dalla Corte dei diritti dell’uomo di Strasburgo.
Arret Cestaro c. Italie legislation penale italienne inadequate et depourvue deffets dissuasifs
AFFAIRE CESTARO c. ITALIE

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