Responsabilità civile dei magistrati: ecco cosa cambia dal 19 marzo c.a.

magistrati3
“Tra le novità: ampliamento delle possibilità di ricorso da parte del cittadino, eliminazione del filtro di ammissibilità al giudizio, innalzamento della soglia di rivalsa fino a metà stipendio, obbligo dell’ azione di rivalsa da parte dello Stato

Giunge in porto, a quasi trent’anni dalla sua prima formulazione, la riforma della responsabilità civile dei magistrati, invocata da molti, contrastata da altri e sollecitata perfino dalla Corte di Giustizia europea. Riforma che, com’ è ormai consuetudine in Italia, è certamente destinata a sollevare polemiche bipartisan: infatti i più conservatori grideranno allo scandalo e all’ attentato dell’ imparzialità e indipendenza della magistratura, i promotori della riforma, invece, contesteranno al legislatore di non avere avuto il “coraggio” di riformare drasticamente la materia introducendo per i magistrati la responsabilità diretta.

Entra in vigore da oggi la tanto discussa e sospirata legge n. 18/2015, approvata lo scorso 27 febbraio sotto il titolo “Disciplina della responsabilità civile dei magistrati“, che riforma in maniera sostanziale la precedente normativa contenuta nella L. n. 117/1988, meglio conosciuta come “legge Vassalli”.

La nuova disciplina consentirà ai cittadini maggiori opportunità di poter proporre ricorso, attraverso l’eliminazione del filtro di ammissibilità, innalzando la soglia economica di rivalsa del danno e facendo scattare la responsabilità anche in caso di negligenza grave e travisamento del fatto e delle prove. Non viene superata, invece, con la novella normativa, la responsabilità indiretta dello Stato né la “clausola di salvaguardia”, la quale però viene ridelineata nei casi di dolo, colpa grave e violazione manifesta.

Esaminiamo adesso nel dettaglio i vari punti della riforma:
Responsabilità indiretta: Resta fermo il principio per cui è lo Stato che risarcisce direttamente i danni della “malagiustizia” potendo solo in seconda battuta rifarsi sul magistrato.

Infatti, ai sensi del riformato art. 2, comma 1 “Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali”.
Obbligo e soglia della rivalsa: Diventa obbligatorio da parte dello Stato esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del magistrato in caso di condanna al risarcimento del danno. L’ art 7 della legge di riforma stabilisce che “Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro due anni dal risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o di titolo stragiudiziale, ha l’obbligo di esercitare l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato nel caso di diniego di giustizia, ovvero nei casi in cui la violazione manifesta della legge nonché’ del diritto dell’Unione europea ovvero il travisamento del fatto o delle prove, di cui all’articolo 2, commi 2, 3 e 3-bis, sono stati determinati da dolo o negligenza inescusabile.”

Viene modificata altresì la misura della rivalsa, innalzando la soglia dall’attuale terzo alla metà dello stipendio annuale netto del giudice, diventando totale nei casi di dolo (art. 8, comma 3).

Abolizione del filtro di ammissibilità: è stato interamente abrogato l’ art. 5 del vecchio testo legislativo che prevedeva il controllo preliminare di ammissibilità della domanda di risarcimento contro lo Stato. L’attività di “filtro”, consistente fino ad oggi nella verifica dei presupposti e valutazione di manifesta infondatezza da parte del tribunale distrettuale è
Ridefiniti i confini della colpa grave: Cambia il contenuto della “colpa grave”, la quale scatterà non solo per l’affermazione di fatti inesistenti o per la negazione di fatti esistenti, ma anche nelle ipotesi di violazione manifesta della legge italiana e del diritto comunitario e di travisamento delle prove e dei fatti. Sarà considerata colpa grave anche emettere un provvedimento cautelare (personale o reale) al di fuori dei casi ammessi dalla legge o senza una motivazione. Tanto è stabilito dalla nuova formulazione dell’ art.2, comma 3, mentre il successivo comma 3- bis si preoccupa di elencare i principi da valutare ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste la violazione manifesta della legge nonché’ del diritto dell’Unione europea.
Limitata la clausola di salvaguardia: Viene ridelineata la portata della c.d. “clausola di salvaguardia”. Infatti, l’ art. 2, comma 2, come modificato dalla legge di riforma, pur confermando che il magistrato non è chiamato a rispondere dell’attività di interpretazione della legge e di valutazione del fatto e delle prove, si escludono espressamente da tale ambito di irresponsabilità i casi di dolo, di colpa grave e violazione manifesta della legge e del diritto della Ue di cui abbiamo già detto nel punto precedente.di Claudio Ruggieri (fonte:resapubblica.it)

FacebookTwitterEmailTelegramShare

I Commenti sono chiusi