Commissione Giustizia del Senato : seduta del 4 marzo 2015

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Dall’esame del resoconto della seduta che riportiamo risulta che il disegno di legge delega governativo prevede ,entro due anni ,l’approvazione dei decreti legislativi e che solo il Senatore Caliendo è contrario ad una legge delega ma contraddetto dallo stesso presidente della Commissione Giustizia del Senato sen.Palma già ministro della giustizia di uno degli ultimi governi laddove lo stesso sen. Caliendo era un suo sottosegretario…(d.l.)
Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 185 del 04/03/2015
IN SEDE REFERENTE

(548) CALIENDO ed altri. – Riforma organica della magistratura onoraria e disposizioni in materia di ufficio del giudice di pace

(630) SCILIPOTI ISGRO’. – Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento per vice procuratori onorari della Repubblica e giudici onorari di tribunale

(1056) LUMIA ed altri. – Riforma della magistratura onoraria, riordino degli uffici giudicanti di primo grado e interventi urgenti per la definizione del contenzioso pendente

(1202) Erika STEFANI. – Disposizioni concernenti riforma organica dell’ufficio del giudice di pace

(1292) Adele GAMBARO ed altri. – Disposizioni in materia di procedimento monitorio e sulla competenza esclusiva del giudice di pace

(1738) Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge nn. 548 e 630, congiunzione con l’esame dei disegni di legge nn. 1056, 1202, 1292 e 1738 e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 dicembre 2013.

Il relatore CUCCA (PD) illustra il disegno di legge n. 1738, di iniziativa del Governo, volto ad attuare la riforma organica della magistratura onoraria, già prevista dall’articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51 e successive modificazioni e integrazioni, che stabilisce che le disposizioni dell’ordinamento giudiziario che consentono l’utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si debbano applicare fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque non oltre il 31 dicembre 2015.

L’articolo 1 individua il contenuto della delega – della durata di due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento – finalizzato all’introduzione di misure necessarie ad una più razionale gestione del personale della magistratura onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari. I decreti legislativi attuativi dovranno inoltre prevedere una disciplina omogenea in ordine, tra l’altro, alle modalità di accesso, durata e decadenza dell’incarico, al tirocinio, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alla responsabilità disciplinare, ai criteri di liquidazione dell’indennità, formazione professionale. È infine prevista la possibilità di ampliare, nel settore civile, la competenza dell’ufficio del giudice di pace per materia e valore e di estendere i casi di decisione secondo equità.

L’articolo 2 reca principi e criteri direttivi per ciascuna delle fattispecie contenute nell’articolo 1. Si prevede l’inserimento nell’ufficio del giudice di pace anche degli attuali giudici onorari di tribunale, superando le distinzioni tra le due figure – ridenominate “giudici onorari di pace” – e demandando al Ministro della giustizia la fissazione della loro dotazione complessiva e della pianta organica. Si prevede inoltre un’analoga operazione per la magistratura requirente onoraria, inserita in un’articolazione denominata “ufficio dei vice procuratori onorari” all’interno dell’ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Sono stabiliti, oltre ai requisiti ed alle modalità di accesso, i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario – a favore di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario, avvocati, notai e professori universitari in materie giuridiche -, l’attribuzione al Consiglio giudiziario della competenza ad emettere il bando del concorso per titoli e la previsione circa la gratuità del tirocinio propedeutico alla nomina. Inoltre si prevede la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell’ambito di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale (corrispondenti al cosiddetto “ufficio del processo”) al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle proprie funzioni e con la possibilità di essere delegati all’adozione di provvedimenti decisori connotati da minore complessità. Si prevede che l’incarico di giudice onorario di pace abbia durata quadriennale e che la durata massima dell’incarico – a seguito delle conferme – non possa essere complessivamente superiore a dodici anni, indipendentemente dal tipo di funzioni giudiziarie onorarie svolte, mentre si registra l’abbassamento dell’età a 65 anni per il collocamento a riposo (con la possibilità di elevarla a 68 anni solo per i magistrati onorari già in servizio). I magistrati onorari sono tenuti all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati professionali e si estende a tutta la magistratura onoraria sia la disciplina sulla decadenza prevista per i giudici di pace dall’articolo 9 legge n. 374 del 1991, sia quella sull’astensione per i giudici ausiliari di corte d’appello ex articolo 70 del decreto-legge n. 69 del 2013.

L’articolo 3stabilisce il procedimento per l’esercizio della delega prevedendo che lo schema di decreto legislativo venga trasmesso per il parere di competenza, oltre che alle Camere, anche al Consiglio superiore della magistratura ed autorizzando il Governo all’adozione di decreti correttivi entro due anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento.

L’articolo 4 prevede un regime di incompatibilità che riproduce molte delle disposizioni già contenute nell’articolo 8 della legge n. 374 del 1991 e nell’articolo 42-quater dell’ordinamento giudiziario. Rispetto alla disciplina vigente, si segnala peraltro l’estensione dell’incompatibilità già prevista per gli associati di studio anche ai membri dell’associazione professionale ed ai soci delle società tra professionisti, l’introduzione dell’incompatibilità per coloro che ricoprono o hanno ricoperto incarichi direttivi o esecutivi nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e l’esclusione dell’incompatibilità per gli avvocati che esercitano la professione forense davanti a speciali giurisdizioni, diverse da quella ordinaria.

L’articolo 5 stabilisce i compiti di coordinamento dell’ufficio del giudice di pace da parte del presidente del tribunale; l’articolo 6 pone specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura il cui inadempimento può essere valutato negativamente ai fini della conferma dell’incarico.

L’articolo 7, oltre a contenere la clausola di invarianza finanziaria, specifica che in relazione alla complessità della materia trattata e dell’impossibilità di determinare con esattezza gli eventuali effetti finanziari di ciascuno dei successivi schemi di decreto, qualora uno o più decreti legislativi dovessero comportare nuovi o maggiori oneri, si provvederà ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), avvicinandosi il termine della scadenza dell’ennesima proroga del termine di cui all’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998, chiede al relatore se non sia il caso di far convergere il contenuto del disegno di legge governativo in un unico testo ed evitare così il ricorso alla delega che, per contro, allungherebbe molto i tempi di approvazione della riforma.

Il relatore CUCCA (PD), prendendo atto delle osservazioni del senatore Caliendo, ritiene, tuttavia, che la complessità delle problematiche in esame sia tale che sembra opportuno assumere come testo base il disegno di legge governativo testé illustrato, in quanto non si può prescindere dal ricorso alla delega legislativa in una materia tecnica e articolata come quella in esame.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) non è d’accordo, in quanto ritiene che gli altri disegni di legge, già all’ordine del giorno della Commissione, e in particolare il disegno di legge n. 548, a sua prima firma, non differiscono in modo sostanziale dalla proposta governativa, salvo che per la delega che non è ivi prevista.

Il relatore CUCCA (PD) dà quindi conto dei disegni di legge nn. 1056, 1202 e 1292 che, insieme al disegno di legge n. 1738, risultano, infine congiunti ai disegni di legge nn. 548 e 630.

Il presidente PALMA (FI-PdL XVII), replicando alle osservazioni del senatore Caliendo, rileva che, pur essendo quanto mai urgente, una legislazione organica nella materia de qua, non si può non ammettere che la tecnicità e la complessità della materia stessa richiedono il ricorso alla via della delegazione legislativa. Cionondimeno i tempi non dovranno essere eccessivamente lunghi.

Dopo che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ha ulteriormente ribadito la propria contrarietà all’utilizzo della delega legislativa per la riforma della magistratura onoraria, interviene il senatore LUMIA (PD), il quale conviene sull’opportunità di evitare un’ulteriore proroga del termine previsto dall’articolo 245 del decreto legislativo n. 51 del 1998. Tuttavia, trattandosi di materia organicamente complessa, egli ritiene che il Parlamento possa approvare il disegno di legge di delegazione riducendo, però, in modo significativo i tempi per l’esercizio delle delega rispetto al limite di due anni stabilito dal disegno di legge n. 1738.

Il seguito dell’esame congiunto è, quindi, rinviato.

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