L’uso del fischietto e la corretta intimazione dell’alt: giurisprudenza della Cassazione

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” L’addetto alla vigilanza stradale, che intenda contestare una violazione al conducente di un autoveicolo, può intimare il segnale di alt con un fischietto, sempre che ne abbia accompagnato il suono con un gesto della mano, oppure che abbia richiamato l’attenzione del conducente, fissandolo con lo sguardo, per fargli intendere che l‘ordine era stato rivolto proprio a lui. Per ciò stesso, non riuscirebbe idoneo l’avviso somministrato alle spalle del conducente che abbia percepito il suono del fischietto ma non abbia visto l‘agente.
Lo ha precisato la II Sezione della Corte di cassazione con la sentenza n. 20873 del 2005 i cui contenuti hanno sovvertito la decisione di un Giudice di pace che aveva accolto il ricorso di un automobilista in opposizione ad un verbale notificatogli da una Polizia municipale.

Il conducente sanzionato aveva presentato un ricorso all’Autorità giurisdizionale in opposizione ad un verbale di accertamento di violazione del limite di velocità, ed aveva sollevato l’eccezione della mancata contestazione immediata dell’infrazione. Il giudice di merito aveva accolto i contenuti della memoria, rigettando le considerazioni del Comune secondo cui l’apparecchio di rilevazione della velocità (utilizzato nella fattispecie), vale a dire il modello “Velomatic 512”, non avrebbe consentito all’agente la conoscenza della misura della velocità in tempo utile per richiamare l’attenzione del conducente trasgressore.

Al contrario, per il Magistrato di primo grado, seppure l’apparecchio in questione consentisse effettivamente la visualizzazione della misura della velocità solo qualche decimo di secondo dopo il passaggio del veicolo dinnanzi al sensore ottico, l’agente avrebbe potuto richiamare l’attenzione del conducente intimandogli l’arresto dell’auto con gesti normali o con l’uso del fischietto in dotazione. Contro questa decisione il Comune aveva proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione (oggi Tribunale).

La Suprema ha accolto l’opposizione e, decidendo nel merito, ha rigettato le doglianze dell’automobilista. In particolare, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la motivazione, posta alla base della decisione del Giudice di pace, fosse il frutto di un’erronea applicazione degli articoli 200 e 201 del Codice stradale e dell’art. 348 del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.

Infatti, il giudice di merito aveva affermato in sentenza la sussistenza della obbligatorietà – da parte dell’agente – della contestazione immediata dell’infrazione al conducente. Peraltro, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale pretesa obbligatorietà contraddice il principio secondo cui – ai sensi dell’art. 200 del Codice stradale – la contestazione immediata, soltanto quando sia possibile, può costituire un elemento fondamentale di legittimità del procedimento d’irrogazione della sanzione. In tal caso, ai sensi dell’art. 201, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, per essere poi evidentemente rese note al destinatario.

In proposito, la Corte – citando l’art. 384 de Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice stradale (che indica, in via esemplificativa, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile) – ha rammentato che, tra tali ipotesi, c’è proprio quella dell’utilizzo di apparecchiature di rilevamento elettroniche che, come nel caso di specie, consentano l’accertamento della velocità solo dopo il passaggio del veicolo, rendendo pressoché impossibile l’arresto in tempo utile del mezzo.
Ciò chiarito, la Cassazione ha asserito che l’immediatezza della contestazione deve essere effettuata, quale che sia l’apparecchiatura utilizzata, solo quando sia possibile, “in relazione alle modalità di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione, secondo il proprio insindacabile giudizio”. Dunque, secondo i giudici della II Sezione, l’uso del fischietto da parte dell’agente accertatore rappresenta solamente una tra le modalità di organizzazione possibili, la cui scelta rientra nella discrezionalità amministrativa sulla predisposizione del servizio.

Nell’ipotesi in esame, la Corte ha giudicato la modalità descritta come palesemente inidonea allo scopo, atteso che il Velomatic 512 concreta per l’appunto un’apparecchiatura che consente di rilevare la velocità solo dopo il passaggio del veicolo; per cui, dato atto del “tempo psicotecnico di reazione” dell’agente, l’uso del fischietto avrebbe luogo comunque quando il veicolo fosse ormai a distanza tale da rendere inutile il segnale.

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto che il fischietto sia da considerare strumento idoneo solamente allorquando sia accompagnato dal gesto della mano, “ovvero quando l’agente abbia comunque richiamato l’attenzione del conducente, fissandolo con lo sguardo così da fargli intendere che l’ordine è rivolto a lui”. Al contrario, va considerato inidoneo il segnale che sia stato somministrato alle spalle del conducente che, pur percependo il suono, non sia stato in grado di “vedere” l’agente.”di Claudio De Luca (fonte:primonumero.it)

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