Riforma Forense 2015: ecco i nuovi requisiti per gli avvocati

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Riforma Forense, nel 2015 arriverà ufficialmente il regolamento per l’accertamento dell’esercizio della professione di avvocato, come previsto dalla legge 247 del 2012. Partita Iva, minimo 5 affari l’anno e possesso della Pec: sono solo alcuni delle condizioni necessarie da rispettare per non essere cancellati dall’Albo.

Riforma Forense, per il 2015 è previsto l’arrivo del decreto ministeriale sul regolamento per l’accertamento dell’esercizio della professione di avvocato, così come era stato previsto dalle legge 247 del 2012. Il relativo schema è già stato inviato dal ministero della giustizia al Consiglio nazionale forense per il relativo parere.
Come funziona l’accertamento dell’esercizio della professione

Nello specifico, il dm stabilisce le modalità di suddetto accertamento: sarà il Consiglio dell’Ordine, ogni tre anni, a verificare, per ciascun avvocato iscritto all’Albo, che la professione dia esercitata in modo effettivo, continuativo e prevalente. La verifica non avviene, tuttavia, durante i primi cinque anni di iscrizione all’Albo. Ma, in concreto, quali elementi qualificano come “effettivo, continuativo e prevalente” l’esecizio della professione forense?
I requisiti: partita Iva, cinque affari l’anno, Pec e non solo

Nel dettaglio, l’avvocato dovrà essere titolare di una partita Iva attiva, avere locali e almeno un’utenza telefonica destinati all’attività professionale, ha trattato almeno cinque affari l’anno ed è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell’Ordine. Inoltre, ha assolto gli obblighi di aggiornamento professionale, ha una polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione ed è in regola con i contributi dovuti al Consiglio dell’Ordine e a Cassa di previdenza forense.
Quando scatta la cancellazione dall’Albo?

Il regolamento disciplina anche la cancellazione dall’Albo, che scatterà qualora il consiglio circondariale accerti la mancanza dei requisiti sopracitati e l’avvocato non sia in grado di dimostrare l’esistenza di giustificati motivi oggettivi o soggettivi. In ogni caso, prima di deliberare la cancellazione il Consiglio inviterà l’avvocato, attraverso Pec o posta raccomandata, a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a 30 giorni. In ogni caso, una volta ottenuti tutti i requisiti necessari si potrà chiedere la reiscrizione all’Albo, ma se la delibera di cancellazione è diventata esecutiva si dovranno aspettare 12 mesi.(fonte:positanonews.it)

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