Da oggi la Negoziazione Assistita fra legali obbligatoria prima di andare in giudizio. L’accordo avrà il valore di una sentenza. Cause di lavoro escluse

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“Due auto si scontrano, i conducenti escono dall’abitacolo che sono delle furie. Ognuno ritiene di aver ragione e non c’è verso di mettersi d’accordo. Non c’è altra soluzione di finire davanti al giudice. Da oggi questa semplice sequenza ha un passaggio in più.
Debutta infatti la negoziazione obbligatoria, un percorso che ognuna delle due parti deve intraprendere assistita da un avvocato. Con tempi certi: fare il tentativo, in un periodo che va dai 30 giorni ai 3 mesi, di mettersi d’accordo prima di finire in un’aula di giustizia. L’incidente non è l’unica fattispecie prevista dalla recente riforma della giustizia civile voluta dal ministro Andrea Orlando. La negoziazione obbligatoria coprirà anche altri tipi di lite, quelle per cifre fino ai 50 mila euro.

Tribunali intasati
È un nuovo istituto messo in campo dal governo per risolvere un annoso problema: l’enorme numero di cause civili che intasano gli uffici dei giudici e ne rallentano il lavoro.

La negoziazione non è il ricorso al giudice di pace (competente per le cause fino a 5 mila euro). E non è nemmeno la mediazione, nella quale gli avvocati delle parti sono davanti a un “giudice” terzo, che non è un magistrato ma è comunque arbitro tra le due posizioni. Nella negoziazione, i due avvocati sono l’uno di fronte all’altro, “all’americana”. E, prima di far decollare la causa, devono provare a trovare un accordo che dia soddisfazione ai clienti. Solo se il tentativo va a vuoto può iniziare la causa civile.
«In realtà – spiega l’avvocato – gli avvocati hanno sempre tentato di trovare una soluzione prima di arrivare davanti a un giudice. Ora la questione è più strutturata». Che cosa accadrà da domani? L’avvocato di chi dà il via alla lite invita l’altra parte a una negoziazione «in lealtà e buona fede». Se non arriva risposta, oppure il tentativo fallisce entro i 3 mesi, si va dal giudice. Se l’accordo viene stretto «ha lo stesso valore di una sentenza».

Le controversie escluse
Una serie di controversie sono sottratte però alla negoziazione. Tutte quelle relative al lavoro. Poi quelle che riguardano le obbligazioni contrattuali nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Se poi si parla del recupero di un credito, la negoziazione non è indispensabile se il creditore intende procedere con un decreto ingiuntivo.
In realtà il ventaglio delle ipotesi è molto frastagliato e non è facile capire quando vada usata la mediazione obbligatoria e quando la negoziazione. «Anche in questo caso – spiega – è l’avvocato che deve guidare il cliente».

Le due critiche
Due obiezioni si sono subito abbattute sulla negoziazione. La prima: è un modo per dar più lavoro agli avvocati. La risposta: «Non è così: chi vuol dare il via a una causa civile deve comunque rivolgersi a un legale. E se arriva l’accordo, si risparmiano parcelle e spese del processo». E se il cliente ha diritto al gratuito patrocinio? «Pare proprio che dobbiamo lavorare gratis, non è previsto il pagamento da parte dello Stato». Altra contestazione: è un regalo alle compagnie assicurative, perché se l’accordo tra le parti non arriva sono di fatto tre mesi di tempo “regalati” sul momento del risarcimento. «Come ogni meccanismo – conclude – può funzionare alla perfezione o meno. È una sfida anche per noi».”di MARCO MENDUNI (fonte:lastampa.it
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“Com’è noto, a partire da lunedì 09 febbraio entra in vigore l’art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (cd. riforma della giustizia civile), convertito in legge n. 162 del 6 novembre 2014, che ha introdotto la obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita, che per alcune tipologie di controversie è stata posta come condizione di procedibilità.

La negoziazione assistita è un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo: ebbene a partire da oggi è fatto obbligo alle parti di promuovere tale procedura prima di iniziare una causa vertente su determinate materie.

In particolare, tale procedura è obbligatoria in due ipotesi:

a) quando si vuole promuovere un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
b) quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro.

Tale disposizione non si applica (cioè la negoziazione assistita non è obbligatoria) nei seguenti casi :

1) alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione;
3) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva (ATP) ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;
4) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
5) nei procedimenti in camera di consiglio;
6) nell’azione civile esercitata nel processo penale.
7) quando la parte può stare in giudizio personalmente. (cioè davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore non eccede € 1.100).

Condizione di procedibilità: il mancato esperimento della negoziazione assistita nelle materie di cui alle lett. a) e b) può essere eccepito dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito.

La procedura deve essere introdotta dal c.d. “invito”, che deve avere un contenuto ben definito: esso deve deve indicare l’oggetto della controversia, con la descrizione dei fatti costitutivi la domanda, e contenere l’avvertimento che la mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

L’invito deve essere sottoscritto anche dal cliente, la cui firma viene certificata e autenticata dall’avvocato che formula l’invito.
(Fonte: AvvocatoAndreani

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