Incidenti stradali, arriva la negoziazione assistita: cosa cambia dal 9 febbraio 2015

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“Il 9 febbraio 2015 entrerà in vigore il nuovo istituto previsto specificatamente per gli incidenti stradali e nautici, ecco cosa succederà.
Tra pochi giorni entrerà in vigore un nuovo istituto, la “negoziazione assistita”, previsto dal d.lgs. 132/2014, convertito nella L. 162/2014, per combattere l’eccesso di litigiosità attraverso l’ennesimo meccanismo di filtro.

Ma facciamo un passo indietro. Nel 2010, il legislatore aveva introdotto la mediazione obbligatoria per alcune materie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari), impedendo di fatto l’inizio di cause senza aver esperito prima il tentativo di definizione stragiudiziale davanti al mediatore. Prima la mediazione era stata introdotta saltando gli avvocati, poi era stata corretta, dando il giusto peso agli operatori del diritto per eccellenza, che ora sono presenti obbligatoriamente. Nello stesso solco si inserisce la c.d. “negoziazione assistita“, che altro non è che il tentativo, proceduralizzato, di addivenire a un accordo scritto, con l’assistenza del legale, per ognuna delle parti. In altre parole, se vuoi rivolgerti al Giudice di Pace per un incidente stradale, o al Tribunale per ottenere un risarcimento, o un rimborso, o un pagamento di qualsiasi natura entro i 50.000 euro, devi prima far inviare da un avvocato un invito al tuo debitore, che si munisca di avvocato e accetti di provare a stipulare un accordo. Se non risponde entro 30 giorni o risponde “picche”, si può fare la causa. Restano fuori alcuni casi (materie in cui c’è già la mediazione obbligatoria, questioni di valore inferiore ai 1.100 euro), ma desta perplessità l’esplicita inclusione dei risarcimenti per danni da incidenti stradali.

DA MEDIAZIONE A NEGOZIAZIONE, SI DA’ SPAZIO AGLI AVVOCATI – Come detto, già dal 2010 lo Stato italiano, che paga cifre spropositate in indennizzi per la lentezza dei suoi processi (nel 2012, 120 milioni di euro n.d.r.), aveva intrapreso questa strada, definita dei “meccanismi deflattivi delle cause giudiziarie”. Del 2010 è infatti il d. lgs. n. 28, che introduce la mediazione obbligatoria, ovvero una barriera all’accesso a Giudici di Pace e Tribunali, in alcune materie, tra cui spiccano quella delle controversie condominiali, dei diritti reali e delle controversie per i contratti bancari e assicurativi (mentre è stata tolta lungo il percorso, saggiamente, la materia dei danni da circolazione di veicoli e natanti). Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, non si può far causa senza andare davanti al mediatore, o quanto meno senza aver invitato la controparte ad andarci. Ora è il turno della “negoziazione assistita”, che nasce da una costola delle norme sulla mediazione, facendo tesoro dei problemi che l’introduzione della mediazione aveva generato. Inizialmente infatti, la mediazione era prevista come una strada per “saltare” le vie legali, avvocati compresi. Gli avvocati non erano d’accordo, non senza buone ragioni, e ora, dopo aver inserito l’obbligatoria presenza degli avvocati in mediazione, il legislatore ha introdotto un istituto tutto incentrato sulle competenze degli avvocati: la negoziazione assistita infatti, altro non è che l’obbligo a tutti i cittadini che abbiano vertenze giuridiche riguardanti incidenti stradali, oppure somme di denaro entro i 50.000 euro, di invitare, tramite avvocato, la controparte a tentare la stipula di un accordo scritto, sempre tramite avvocato. Altrimenti non si può far causa. Tale accordo godrà di particolare forza, sarà titolo esecutivo e potrà essere trascritto previa autentica di un pubblico ufficiale. La stragrande maggioranza delle vertenze rientra nel filtro sopra descritto. C’è da dire che restano fuori le vicende che riguardano somme inferiori a 1.100 euro, per cui le parti possono stare in giudizio senza avvocato. Non avrebbe senso imporre di rivolgersi al legale per tentare la transazione, quando davanti al giudice il legale non è obbligatorio. Ma per la maggior parte delle nostre grane giuridiche, dal 9 febbraio 2015, prima di iniziare una causa, dovremo attendere l’esito di questo tentativo di definizione stragiudiziale.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA E INCIDENTI STRADALI? NON HA SENSO – Una delle materie che più occupa le aule giudiziarie, specie quelle dei Giudici di Pace, è senza dubbio quella dei risarcimenti per danni da incidenti stradali. La guerra tra compagnie che stringono i cordoni della borsa e danneggiati che vogliono “l’integrale risarcimento”, è sempre più aspra ed è fomentata dai continui interventi (autolesionisti) del legislatore che ascolta troppo, a volte senza capirle, le esigenze degli assicuratori. Da qui la “dedica”, presente nel decreto legislativo n. 132/2014, che affida l’incipit della norma sulla improcedibilità delle cause senza negoziazione assistita (art. 3) a un preciso riferimento ai danni da circolazione dei veicoli e dei natanti. Abbiamo detto in cosa consiste la negoziazione assistita, ovvero nell’invito esplicito da formulare alla controparte, affinché si munisca di avvocato e tenti la definizione con accordo scritto, che avrà una particolare valenza, essendo titolo esecutivo. Ora caliamo questo istituto nella realtà delle vertenze per danni da incidente stradale. In materia di danni da circolazione stradale e di natanti, sappiamo che vige il c.d. “Sistema della congrua offerta”, che impone al danneggiato di fornire una serie di documenti, di mettere a disposizione gli oggetti danneggiati, nonché di sottoporsi a visita medica. Soprattutto, impedisce al danneggiato di iniziare una causa finché il procedimento di trattazione stragiudiziale non sia compiuto, attraverso la formulazione dell’offerta, o il diniego del risarcimento, o il silenzio della compagnia di assicurazione. Dal canto suo l’impresa assicuratrice ha l’obbligo di formulare le richieste di documenti e di formulare l’offerta motivata, o di motivare il diniego. Dopodiché, se non lo fa o se il danneggiato è insoddisfatto, potrà iniziare la causa. Se viceversa, si trova l’accordo, si firma la quietanza, che è una pietra tombale sulla vertenza. Questo, comunque lo si giudichi, è un meccanismo deflattivo delle cause giudiziarie. Se il danneggiato e il liquidatore non trovano l’accordo, non si vede perché dovrebbero trovarlo a seguito della “magica formulazione” dell’invito alla negoziazione assistita. Quindi la previsione dell’obbligo di fare l’invito alla negoziazione assistita in materia di incidenti stradali, appare un doppione .

INCIDENTI STRADALI E NEGOZIAZIONE ASSISTITA: COSA CAMBIA? – La risposta la vedremo sul campo, ma per ora il pronostico non può che essere quello che non cambierà nulla. Verosimilmente gli avvocati inseriranno nelle raccomandate di richieste danni l’invito alla negoziazione assistita, e la compagnia di assicurazione lo ignorerà, continuando a compiere le scelte che compie in serie quotidianamente il suo apparato liquidativo. Non si vede perché un’impresa di assicurazione, che stipendia una mole di esperti della liquidazione sinistri, dovrebbe incaricare un avvocato di fare il loro lavoro, un lavoro peraltro previsto da un complesso meccanismo procedurale che obbliga già alla cooperazione le parti. L’alternativa per le compagnie sarebbe quella di aggiungere, già nella fase stragiudiziale, un altro protagonista, l’avvocato dell’impresa assicuratrice, che renderebbe più farraginoso il procedimento di composizione bonaria, salvo che l’impresa, come detto poc’anzi, sollevi i suoi liquidatori dallo svolgimento delle proprie mansioni non appena riceve l’invito alla negoziazione. In ogni caso ormai ci siamo, quindi quale sia il destino della negoziazione assistita in materia di Rc Auto lo vedremo nei prossimi mesi.” di Antonio Benevento (fonte:sicurauto.it)

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