Il Servizio civile nazionale e l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornati in Italia

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“Importante questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite: Ordinanza n. 20661 dell’01.10.2014.
Visti l’articolo 134 Cost., e Legge 11 marzo 1953, n. 87, articolo 23, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli articoli 2,3,76 Cost., la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, articolo 3, comma 1, (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma della Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 2 ), nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilita’ di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale.

La particolare importanza del thema ha indotto il Collegio a ritenere sussistenti le condizioni per una pronuncia d’ufficio ai sensi dell’articolo 363 c.p.c. comma 3, con l’enunciazione del principio di diritto nell’interesse della legge sulla questione trattata nella causa di merito.

La questione della natura discriminatoria o meno dell’esclusione degli stranieri residenti nello Stato italiano dall’accesso al servizio civile nazionale non puo’ essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata del d.lvo.
n. 77/2002.
Il giudice comune ha il potere ed il dovere di uniformare il diritto di cui e’ chiamato a dare applicazione al contenuto precettivo di fonti prevalenti su quelle interpretate: rientra pertanto tra i suoi compiti ricercare gia’ sul piano della applicazione della legge soluzioni ermeneutiche suscettibili di far penetrare la Costituzione in profondita’ nell’ordinamento e di armonizzare cosi’ le sfere della legalita’ ordinaria e della legalita’ costituzionale.
E’ infatti insegnamento costante della Corte costituzionale che “in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perche’ e’ possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perche’ e’ impossibile darne interpretazioni costituzionali” (cosi’ la sentenza n. 356 del 1996; piu’ di recente, la sentenza n. 21 del 2013).

Ma l’interpretazione adeguatrice deve muoversi nel rispetto del testo normativo.
l signor …..e’ un cittadino ……di venticinque anni che da quindici anni vive in Italia: qui ha completato la scuola secondaria, di primo e di secondo grado, e attualmente frequenta l’universita’: egli ha presentato la domanda di ammissione al servizio civile presso la ……. ambrosiana rimanendo in attesa di risposta ma venendo a sapere dai responsabili dell’ente che non avrebbe potuto essere inserito nella graduatoria ai fini della selezione in quanto privo della cittadinanza italiana )

Esso infatti, nel prevedere i requisiti di ammissione al servizio civile nazionale, stabilisce che possono accedere ad esso, a domanda, “i cittadini italiani”, e quindi si riferisce ai titolari dello “status civitatis” secondo l’apposita legge disciplinatrice, la quale definisce chi formalmente “appartiene” allo Stato italiano in base ad un insieme di norme sul possesso, sull’acquisto e sulla perdita dello status di cittadino.

A questo punto la domanda è: l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornati in Italia dal servizio civile nazionale è discriminatoria o no?

Nel caso la questione di legittimita’ costituzionale fosse dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, dovrebbe ritenersi legittima l’esclusione degli stranieri dal servizio civile, attesa la conformita’ dei bandi per la selezione di volontari contenenti una simile clausola alla citata norma del decreto delegato.
Nel caso invece il dubbio di costituzionalita’ dovesse essere accolto, ne discenderebbe l’enunciazione, ad opera delle Sezioni unite, di un principio di diritto di segno opposto, nel senso della sussistenza della discriminazione derivante dalla riserva in favore dei cittadini prevista nei bandi, discriminazione discendente dalla accertata illegittimita’ costituzionale della norma del decreto legislativo che prevedeva il medesimo requisito.

Vedremo quindi il verdetto; la Corte ha disposto la notifica dell’ordinanza alle parti del giudizio di cassazione, al pubblico ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonchè l’immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale”.Avv. Francesco Pandolfi -cassazionista
(Fonte: www.StudioCataldi.it)

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