Opposizioni a cartelle esattoriali: giurisprudenza

cartella esattoriale
“La cognizione in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, configurata come opposizione ad esecuzione non ancora iniziata (nella specie proposta per sopravvenuta prescrizione del diritto all’esazione), spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall’articolo 7 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
• Corte di cassazione, sezione VI- 3, ordinanza 16 ottobre 2014 n. 21914

Sanzioni amministrative -Applicazione – Opposizione – Procedimento – Competenza – Opposizione a cartella esattoriale configurata come opposizione all’esecuzione – Competenza per materia del giudice di pace – Sussistenza – Fondamento.
Va data continuità al principio secondo cui la cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nella Legge 24 novembre 1981, n. 689, articolo 22-bis senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, poichè l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato articolo 22-bis, fino a euro 15.493.
• Corte di cassazione, sezione VI, ordinanza 7 gennaio 2014 n.111

Opposizione a cartella esattoriale – Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada – Competenza per materia del giudice di pace – Ambito di competenza del GdP.
In tema di opposizione a cartella esattoriale la cognizione relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie riconducibili alle violazioni del codice della strada, configurata come opposizione all’esecuzione, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati dall’articolo 22-bis della legge n. 689 del 1981. Il giudice di pace è altresì competente per materia non solo per le opposizioni a sanzioni amministrative ma anche per le contestazioni concernenti gli atti successivi, inerenti l’esecuzione del credito.
• Tribunale di Roma, sezione II, sentenza 26 marzo 2013 n.6417

Sanzioni amministrative -Applicazione – Opposizione -Procedimento – Competenza -Opposizione a cartella esattoriale configurata come opposizione all’esecuzione – Competenza per materia del giudice di pace – Sussistenza – Fondamento – Cumulo comportante il superamento dei limiti di competenza per valore -Irrilevanza -Limiti – Criteri.
La cognizione dell’opposizione a cartella esattoriale relativa alla riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, configurata come opposizione all’esecuzione non ancora iniziata, spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia individuati nell’articolo 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, senza che possa rilevare il fatto che la sommatoria dei titoli azionati superi il limite per la competenza per valore di detto giudice vigente all’epoca dell’introduzione della controversia, poiché l’attribuzione della competenza per materia al giudice di pace configura anche una competenza per valore, ai sensi del citato articolo 22-bis, fino a 15.493 euro.
• Corte di cassazione, sezione VI- 2, ordinanza 23 novembre 2011 n.24753

Sanzioni amministrative – Applicazione – Opposizione – Procedimento – Competenza – Cartella esattoriale relativa a più sanzioni – Superamento della competenza per valore del giudice di pace -Competenza del tribunale – Esclusione – Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli articolo 205, comma terzo, del d.lgs n. 285 del 1992 e 22 bis della legge n. 689 del 1981, attribuisce al giudice di pace la competenza per materia sulle opposizioni alle sanzioni amministrative relative a violazioni del codice della strada senza alcun limite di valore. Ne consegue che l’opposizione a cartella esattoriale relativa ad una pluralità di violazioni che superino l’ordinaria competenza per valore del giudice di pace appartiene all’inderogabile competenza per materia di tale organo giudiziario, essendo prevista la deroga in favore del giudice superiore, ai sensi dell’articolo 10 secondo comma e 104 cod. proc. civ., nell’ipotesi di cumulo soggettivo di domande proposte nei confronti di una sola parte, limitatamente ai criteri di competenza per valore.
• Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 21 marzo 2011 n.6463

Sanzioni amministrative – Applicazione – Opposizione – Procedimento – Competenza – Violazioni del nuovo codice della strada -Competenza per materia del giudice di pace – Sussistenza – Limite di valore – Configurabilità – Esclusione -Fondamento.
In tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto degli articoli 205, comma terzo, d.lgs. n. 285 del 1992 e 22-bis della legge n.689 del 1981 attribuisce, in via generale, al giudice di pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, a nulla rilevando che non sia riportato l’inciso “qualunque ne sia il valore”, presente invece (per motivi di tecnica normativa) nell’articolo 7, secondo comma, cod. proc. civ. , atteso che l’assegnazione alla competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio.
• Corte di cassazione, sezione II, ordinanza 27 luglio 2015 n.15694

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