Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge di Stabilità 2015:entrata in vigore l’1 Gennaio 2015

cameradeputati
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014 la Legge di Stabilità 2015, contenente “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.
La legge, che consta di un unico articolo e 735 commi, è entrata in vigore il 1° gennaio 2015, fatte salve specifiche decorrenze previste dalle singole norme.
A seguire una tabella di sintesi con le principali novità concernenti i lavoratori per quanto concerne, in particolare, gli aspetti lavoristici e previdenziali, con qualche accenno ad alcune norme di carattere fiscale.
LEGGESTABILITA

principali provvedimenti:
80 euro in busta paga: la misura diventa definitiva;
bollo auto storiche: sparisce l’esenzione per le auto comprese tra 20 e 30 anni di età mentre resta quella per le auto con più di 30 anni;
bonus bebè: 80 euro al mese per 3 anni per bambini nati o adottati entro il 31 dicembre 2015 riservato a famiglie con tetto Isee pari a 25mila euro annui. L’importo mensile raddoppia (cioè 160 euro al mese per 3 anni) in caso di famiglia in condizioni di povertà assoluta (valore Isee sotto i 7mila euro);
buoni pasto: aumenta da 5,29 euro a 7 euro l’importo dei ticket elettronici non sottoposo a tassazione (dal 1° luglio 2015);
canone Rai 2015: importo congelato, si pagherà la stessa cifra del 2014 (113,50 euro);
ebook: la tassazione scende dal 22% al 4%;
ecobonus: prorogate di un anno (2015) le aliquote massime degli sconti fiscali su ristrutturazioni edilizie (50% che scenderà al 36% nel 2016) e riqualificazione energetica delle abitazioni (65%, esteso anche alle caldaie a biomasse);
evasione: nuove misure di contrasto e quota riconosciuta ai Comuni pari al 55% per la compartecipazione al recupero nel triennio 2015/2017;
Imu-Tasi: bloccato per il 2015 il tetto massimo (2,5 per mille) fino al quale i comuni possono aumentare l’imposizione fiscale sulla prima casa con un aumento extra limitato allo 0,8 per mille (quindi in totale 3,3 per mille) che scongiura quindi l’iniziale intenzione di innalzare la tassa fino al 6 per mille;
investimenti nei settori scuola, lavoro, giustizia;
irap: taglio della componente lavoro dell’imposta;
minimi: il vecchio regime fiscale (5%) viene sostituito da un nuovo regime a forfait che sarà variabile da attività ad attività e prevederà un’imposta del 15% da calcolare, in base all’attività, non più sulla differenza ricavi/costi ma in base ad uno specifico coefficiente;
mobili: prorogato fino al 31 dicembre 2015 il bonus per detrarre il 50% sull’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (10 rate annuali e importo massimo pari a 10mila euro) in abbinamento a ristrutturazione edilizia;
pellet: l’Iva sale dal 10 al 22%;
TFR in busta paga su base volontaria (con tassazione ordinaria) e senza costi per le imprese (buste paga comprese tra il 1° marzo 2015 e il 30 giugno 2018).
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Bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus (commi 12-15)
Si prevede l’intervento sul comma 1-bis dell’articolo 13 del D.P.R. n. 917/86 con l’obiettivo di stabilizzare le norme, aventi carattere di transitorietà, sul “Bonus 80 euro”. Pertanto, la norma, a regime, risulta cosi’ formulata: qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 del TUIR con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del cd. Bonus 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia ; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero.
Sara’, infine, il sostituto d’imposta che riconoscerà al lavoratore in via automatica il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione.
Leggi anche
– Il bonus IRPEF diviene strutturale con la legge di Stabilità, di D. Di Rosa
1° gennaio 2015
Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
(comma 14)
Il Legislatore interviene con l’allungamento dei periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazione fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia. Per la precisione la norma risulta modificata come segue (decreto legge n. 78/2010, art. 44, co.1 e 3): ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 ed entro i sette (e non più cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Inoltre, quanto precede (unitamente alla norma che specifica che gli emolumenti netti non concorrono a formare il valore della produzione netta dell’Irap) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (e non più due) periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
1° gennaio 2015
Tassazione buoni pasto
(commi 16-17)
Elevata la quota non sottoposta a tassazione a euro 7 (da euro 5.29), se il buono pasto è reso in formato elettronico
1° luglio 2015
Regolarità contributiva del cedente dei crediti
(comma 18)
La legge prevede che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal DURC
1° gennaio 2015
Deduzione del costo del lavoro dall’IRAP
(commi 20-25)
Viene modificato l’art. 11 del D.lgs. n. 446/97 recante “Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”. In sintesi le modifiche sono le seguenti:
· Viene ammessa in deduzione ai fini IRAP a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente a tempo indeterminato e le vigenti deduzioni spettanti a titolo analitico o forfetario riferibili sempre al costo del lavoro
· Viene estesa l’integrale deducibilità IRAP del costo del lavoro per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e a favore delle società agricole per ogni lavoratore dipendente a tempo determinato che abbia lavorato almeno 150 giornate ed il cui contratto abbia almeno una durata triennale
· Viene introdotto un credito d’imposta IRAP nei confronti dei soggetti passivi che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio della propria attività, pari al 10% dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali; il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.
· Vengono abrogate, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, le disposizioni che hanno ridotto le aliquote IRAP per tutti i settori produttivi: pertanto, sono ripristinate le previgenti aliquote d’imposta nelle misure del 3,9% (aliquota ordinaria), del 4,2 % (aliquota applicata dai concessionari pubblici), del 4,65% (per le banche), del 5,9 % (perle assicurazioni) e dell’1,9% (per il settore agricolo)
Vengono fatti salvi gli effetti della diminuzione delle aliquote disposte dal DL n. 66/2014 ai fini della determinazione dell’acconto relativo al periodo d’imposta 2014
A scopo di coordinamento, si dispone l’integrazione della deduzione dalle imposte sul reddito anche con la quota residuale di deduzione del costo del lavoro contemplata
L’estensione della deduzione IRAP ai produttori agricoli è soggetta alla preventiva autorizzazione della Commissione europea
Leggi anche:
Legge di Stabilità 2015 deduzione IRAP del costo del lavoro dipendente, di P. Parisi e P. Mazza

TFR in busta paga
(commi 26-32)
In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il DPCM che ne stabilisce le modalità di attuazione, di percepire la quota maturanda del TFR (ex articolo 2120 c.c.), compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare. Si procederà tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. Si applicherà alla predetta parte integrativa della retribuzione la tassazione ordinaria; quanto erogato non sarà imponibile ai fini previdenziali. Inoltre, soli fini della verifica dei limiti di reddito complessivo non si tiene conto dell’eventuale erogazione diretta della quota maturanda del TFR consentita dalla legge.
La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. In assenza di espressione di volontà, resta ferma la normativa vigente.
Le presenti norme non si applicano nel caso di aziende sottoposte a procedure concorsuali/dichiarate in crisi ex lege n. 297/82.
Inoltre:
– per i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito si applicano misure compensative di carattere fiscale e contributivo attualmente previste dall’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005 per le imprese che versano il TFR a forme di previdenza complementare ovvero al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione sopra descritte
– ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti, i quali optino per lo schema di accesso al credito, si applicano solo le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 10 del D.lgs. n. 252 del 2005. I medesimi datori di lavoro versano un contributo mensile al Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidate come parte integrativa della retribuzione.
Finanziamento
I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per l’accesso al credito e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia.
Al fine di accedere ai finanziamenti: i datori di lavoro devonotempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.
Istituzione del Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti
si prevede l’istituzione del citato fondo per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza.
Modalità di attuazione delle disposizioni in esame
si rimanda alla disciplina di un D.P.C.M., di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell’economia, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge
Leggi anche
– Legge Stabilità 2015, TFR in busta paga bocciata la tassazione separata, di M. R. Gheido e A. Casotti
– TFR in busta paga nel DDL Stabilità penalizzate le piccole imprese, di E. Martina
– TFR in busta paga tassazione ordinaria e esonero contributivo, di G. Buscema
Periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018
Imposta sostitutiva per esercenti imprese, arti e professioni in forma individuale
(commi 55-90)
Per i lavoratori autonomi viene prevista l’applicazione – a scelta – di un regime fiscale agevolato e di un regime previdenziale agevolato.
Si tratta della istituzione, a favore degli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma individuale, di un regime forfettario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta sostituiva di quelle dovute, con l’aliquota del 15%. Il regime si applica anche laddove venga conseguito reddito di natura mista. In connessione con l’opzione per il regime fiscale agevolato, si prevede l’applicazione (a richiesta dell’interessato avanzata all’Inps) di un sistema contributivo agevolato basato sull’applicazione a titolari e collaboratori di un regime forfetario a percentuale sul reddito dichiarato (abbandono del sistema di contributi “fissi”)
Leggi anche
– Legge di Stabilità 2015 esenzione totale contributiva per le nuove attività, di E. Martina
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
Enti di previdenza e fondi pensione: istituzione di due crediti di imposta
(commi 91-95)
Vengono due crediti d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi pensione
A decorrere dal periodo di imposta 2015
Fondo riforma mercato del lavoro
(commi 107-108)
Istituzione di un apposito fondo per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti. Viene stabilita la dotazione economica stabilita per gli anni 2015 e oltre. In particolare, la dotazione prevista è di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
1° gennaio 2015
Settore pesca: cassa integrazione in deroga
(comma 109 bis)
Una parte delle risorse del fondo istituito per la riforma del lavoro viene destinata al finanziamento della cassa integrazione in deroga per il settore della pesca
1° gennaio 2015
Gestione dei piani esubero
(comma 110)
Viene esteso a tutto il 2015, nel limite di 60 milioni di euro e al fine di consentire il completamento (nel corso dello stesso 2015) dei piani di gestione degli esuberi di personale relativi al 2014, il finanziamento (art. 1, co. 183, della L. stabilità 2014, L. 147/2013) ed erogato per la proroga di 24 mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per cessazione di attività
1° gennaio 2015
Sostegno ai lavoratori portuali
(comma 111)
Interpretazione autentica dell’art. 1, comma 108, della L. stabilità 2014: la norma prevede per l’ente gestore del porto la possibilità di destinare una quota, non eccedente il 15%, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate con la finalità di sostenere iniziative a favore dell’occupazione nonché alla formazione dei lavoratori portuali e all’incentivazione al pensionamento del personale. In base alla interpretazione ora fornita, si estende anche alle sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate la possibilità per l’ente gestore del porto di destinare una quota non eccedente il 15% nelle modalità e per le finalità suddette.
1° gennaio 2015
Lavoratori esposti al rischio amianto
(comma 112)
Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
Con effetto dal 1° gennaio 2015
Norme sui requisiti contributivi per l’accesso alla pensione
(comma 113)
Si tratta delle cd “penalizzazioni” legate al conseguimento della pensione anticipatamente rispetto alle decorrenze di legge: viene prevista l’eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni). Nello specifico: sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1° gennaio 2012 di tali soggetti non si applicano la riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell’accesso al pensionamento rispetto all’età di 62 anni e di 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
Leggi anche:
– Legge di Stabilità 2015 pensioni anticipate senza penalizzazione, di E. Martina
Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015
Assunzioni di lavoratori in liste di mobilità: concessione degli sgravi contributivi
(comma 114)
Concessione degli sgravi contributivi (ex legge n. 223, art. 8, co.2 e 25, co. 9 consistenti nell’applicazione dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, per un periodo di 18 mesi per assunzioni a tempo indeterminato e di 12 mesi per assunzioni a tempo determinato) in caso di assunzione fino al 31.12.2012 di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (entro il limite massimo di 35.550.000 euro) (cd. Piccola mobilità).
Leggi anche:
– Legge Stabilità 2015 sgravi per la piccola mobilità, di M. R. Gheido e A. Casotti
1° gennaio 2015
Benefici previdenziali: termine del riconoscimento a favore a lavoratori esposti all’amianto
(comma 115)
Riconoscimento delle maggiorazioni Inps a favore di soggetti collocati in mobilità dalle aziende per cessazione dell’attività: indicazione del termine ultimo (fissato al 31.12.2015) per l’inoltro della domanda da parte dei lavoratori che risultano (sulla base di un accertamento definitivo) essere stati esposti all’amianto per oltre 10 anni (secondo il piu’ vantaggioso regime previsto fino al 2.10.2003). Deve trattarsi di soggetti che avevano presentato domanda dopo il 2 ottobre 2003 (data dell’entrata in vigore del D.L. n. 269/2003), a condizione che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l’accertamento dell’avvenuta esposizione all’amianto per un periodo superiore a 10 anni e in quantità maggiori dei limiti di legge
1° gennaio 2015
Benefici a favore delle vittime dell’amianto
(commi 116-117)
Estensione – in via sperimentale per il triennio 2015-2017 – della platea dei destinatari delle norme sul benefici previdenziali ed assistenziali: nello specifico:
– estese in via sperimentale (2015-2017) le prestazioni assistenziali erogate dal Fondo per le vittime dell’amianto (nel limite delle risorse disponibili nel Fondo stesso) ai malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia, o, per esposizione familiare, ai lavoratori impiegati nella lavorazione dell’amianto ovvero per comprovata esposizione ambientale;
– in deroga alla normativa previdenziale vigente, applicazione della maggiorazione contributiva (di cui all’articolo 13, comma 2, della L. 257/1992), ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico (solamente nel corso del 2015 e senza la corresponsione di ratei arretrati), anche per gli ex lavoratori, occupati in specifiche imprese (esercenti attività di scoibentazione e bonifica e con attività di lavoro cessata per chiusura, dismissione o fallimento e il cui sito sia interessato dal Piano di Bonifica da parte dell’Ente territoriale), a condizione che non abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino malati con patologia asbesto correlata (accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della L. 257/1992)
1°gennaio 2015
Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato previsti al fine di promuovere forme di occupazione stabile
(comma 118)
Previsto in favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, uno sgravio contributivo.
Lo sgravio e’ riferito alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 e relativi a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015. Lo sgravio è riconosciuto
per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL
nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.
Infatti, il beneficio viene escluso con riferimento
– alle assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro
– a quei lavoratori per i quali il presente beneficio contributivo sia gia’ stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
L’esonero, inoltre,
non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate/collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque gia’ in essere un contratto a tempo indeterminato nei 3 mesi antecedenti l’entrata in vigore della legge di Stabilità;
non e’ cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dall’ordinamento
Leggi anche:
– Legge di Stabilità 2015 sgravio escluso per i premi INAIL, di F. Francia
– Jobs act e Legge di Stabilità, sgravio triennale vs agevolazioni un cambio svantaggioso, di G. Buscema
– Legge di Stabilità 2015, sgravio totale contributivo gli emendamenti proposti, di D. Di Rosa
1° gennaio 2015
Sgravi contributivi nel settore agricolo
(commi 119-120)
Lo sgravio che precede viene riconosciuto anche ai datori di lavoro del settore agricolo: in particolare
– riconoscimento dell’incentivo entro le risorse previste (2 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro per il biennio 2016-2017, 11 milioni di euro per il 2018 e 2 milioni di euro per il 2019)
– relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) decorrenti dal 1º gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014.
L’Inps ammette lo sgravio in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e in base alle risorse disponibili
Leggi anche:
Legge di Stabilità 2015 sgravio contributi anche in agricoltura, di G. Buscema
1° gennaio 2015
Soppressione dei benefici contributivi ex legge n. 408/90
(comma 121)
Vengono soppressi, con riferimento alle assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2015, i benefici contributivi – previsti dall’art. 8, co. 9 della L. n. 407/1990 – nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale
Leggi anche:
– Sgravio triennale ex DDL Stabilità e sgravio disoccupati agevolazioni a confronto, di Debhorah Di Rosa
1° gennaio 2015
Fondo per le politiche sociali
(comma 158)
Viene incrementato lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali in misura pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2015
1° gennaio 2015
Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
(comma 160)
Si prevede un incremento della dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
1° gennaio 2015
Trattamenti pensionistici a favore delle vittime del terrorismo
(commi 163-165)
Integrazione della disciplina che riconosce specifici benefici previdenziali alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice: viene prevista una diversa rivalutazione della percentuale di incremento della retribuzione presa a base per il calcolo delle prestazioni e una diversa valutazione della posizione assicurativa. Inoltre, si prevede il riconoscimento del beneficio in caso di contrazione di matrimonio o nascita di figli successivamente all’evento terroristico
Leggi anche:
Legge di Stabilità 2015 benefici pensionistici alle vittime del terrorismo, di E. Martina
1° gennaio 2015
Attribuzione all’INAIL di competenze relative alle persone con disabilità da lavoro
(comma 166)
Attribuzione all’Inail delle competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro attraverso la realizzazione di progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento di barriere architettoniche, con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro. Quanto previsto e’ a carico dell’Inail senza nuovi/maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1° gennaio 2015
Pubblico impiego: proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi di stipendi
(commi 254-256)
Si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018; si estende fino al 2018 l’efficacia della norma in base alla quale l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013; si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l’esclusione dal blocco dei magistrati.
1° gennaio 2015
Personale ispettivo del Ministero del lavoro
(comma 300)
Abrogazione della norma che consentiva l’assunzione di nuovi ispettori. In particolare, si prevede la soppressione della norma che autorizzava il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un’integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo
1° gennaio 2015
Cure termali
(comma 301)
Si prevede la soppressione della norma che vuole le prestazioni economiche accessorie erogate dall’INPS e dall’INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali
1° gennaio 2016
Rapporti con l’Inps
(comma 302)
Gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti
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Pensioni la data di pagamento slitta solo per i pluripensionati, di R. Pallotta
1° gennaio 2015
Prestazioni Inps in denaro erogate dopo il decesso dell’avente diritto
(comma 304)
Il versamento su un conto corrente presso un istituto bancario o postale è effettuato con riserva. L’istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all’Inps qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L’obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente
1° gennaio 2015
Patronati e istituti di assistenza sociale
(comma 309)
Sono previste modifiche alla legge che ne regola istituzione ed esercizio e ridotti anche gli stanziamenti in loro favore.
Nello specifico, si intende introdurre norme volte a
– individuare nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione dei patronati (basati sulla popolosità delle province in cui gli istituti operano)
– ampliare l’ambito delle attività esercitabili dagli istituti privati)
– garantire maggiore trasparenza gestionale (con l’introduzione dell’obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza, redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro),
– commissariare gli istituti non sufficientemente attivi in relazione alle attività oggetto di finanziamento pubblico e a rimodulare le modalità di sostegno, come sopra indicato
1° gennaio 2015
Fondo sgravi contributivi
(comma 313)
Riduzione degli stanziamenti a favore del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di II livello. In particolare, la dotazione del fondo è ridotta di 208 milioni di euro per l’anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016
1° gennaio 2015
Modifiche al regime tributario dei fondi pensione
(commi 621-625)
In particolare, si segnala l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto)
Leggi anche:
Liberi professionisti e dipendenti effetti dell’aumento della tassazione su TFR e previdenza, di R. Pallotta
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014; la disposizione sulla rivalutazione si applica alle rivalutazioni decorrenti dal 1° gennaio 2015.
Regime fiscale applicato ai lavoratori frontalieri/residenti a Campione d’Italia: innalzamento/introduzione della franchigia Irpef
(commi 690-691)
In particolare, viene previsto
– l’innalzamento da 6.700 a 7.500 euro, a decorrere dal 2015, della franchigia IRPEF operante per il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri (il richiamo e’ alla norme contenute nell’ultima legge di stabilità 2014);
– l’introduzione di una franchigia IRPEF, applicabile dal 1° gennaio 2015, per i redditi da pensione e da lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, i quali concorreranno a formare l’imponibile IRPEF per l’importo eccedente 6.700 euro.
1° gennaio 2015
Modifiche alla riforma Fornero sulle pensioni
(comma 707)
Viene introdotto un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma pensionistica (di cui all’articolo 24 del D.L. 201/2011, cd. Riforma Fornero). Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell’erogazione della pensione medesima. Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre, resta fermo, in ogni caso, il termine di 24 mesi (per i lavoratori pubblici che accedano al pensionamento con un’età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio.
Le economie, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione del limite di calcolo dei trattamenti pensionistici, affluiscano in un apposito Fondo (istituito presso l’INPS) finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolare categorie, da individuare con apposito DPCM (con il quale si definiscono anche i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo)
Leggi anche:
Legge di Stabilità 2015 un tetto alle pensioni più alte dal 2015, di E. Martina
1° gennaio 2015
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
(comma 721)
Riduzione dello stanziamento dei relativi oneri per benefici contributivi consistenti nell’accesso anticipato alla pensione rispetto alle norme ordinarie.
1° gennaio 2015
Fondi interprofessionali per la formazione continua
(comma 722)
Con effetto dall’anno 2015 è disposto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’INPS, di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.

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