Reati lievi: via migliaia di processi davanti al giudice di pace

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“Le nuove norme sulla non punibilità per fatti “tenuti” mettono a rischio “archiviazione” buona parte del ruolo di giudici onorari e di pace. Reati fiscali, i giudici: verso l’addio alla doppia sanzione tributaria e penale.
Bancarotta, peculato, falso in bilancio, truffa e persino violenza privata e violazione di domicilio, furto semplice, truffa, appropriazione indebita, interruzione di pubblico servizio, minaccia aggravata, danneggiamento. Insomma, tutte quelle violazioni che alla facoltà di Giurisprudenza indicano come “reati bagatellari” e che non saranno più punibili. In Umbria significa spazzare via migliaia di processi che si celebrano davanti al giudice di pace o nelle aule con i magistrati onorari.

Il Consiglio dei ministri ha preso delle decisioni importanti per quanto riguarda l’amministrazione della giustizia stabilendo il principio della non punibilità in presenza di fatti “tenui” in ambito penale. Si dà così attuazione alla legge delega n. 67/2014 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione. L’obiettivo del provvedimento è di evitare l’avvio di giudizi complessi e dispendiosi «laddove la sanzione penale non risulti necessaria». Un ulteriore intervento per ottenere un evidente deflazionamento del carico giudiziario, «restituendo alla giustizia la possibilità di affrontare con nuove energie indagini e processi complessi, la cui definizione possa essere ritardata o ostacolata dalla pendenza di processi relativi a fatti di particolare tenuità».
Quali reati rientrano nella nuova norma? I reati per cui si prevede ora una pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni e una pena pecuniaria che sia sola o congiunta alla precedente.
La non punibilità potrà essere sancita a due condizioni: la prima riguarda la particolare tenuità dell’offesa, mentre la seconda prevede una condotta non abituale. La non punibilità potrà essere dichiarata in ogni fase e grado del processo e non impedirà alla parte offesa, la quale avrà comunque la possibilità di opporsi all’archiviazione, di chiedere il risarcimento in sede civile. La quota maggiore di deflazione dei procedimenti è attesa durante la fase delle indagini preliminari, con un alleggerimento del carico giudiziario. Dopo l’istanza del pm, ci sono 10 giorni per fare opposizione e su di essa deciderà il gip.
Qualche numero? Basta scorrere i dati della relazione per l’inaugurazione dell’anno giudiziario di quest’anno. Il dibattimento monocratico (tolto un 20% di casi discussi davanti a magistrati togati) è di fatto in mano ai giudici onorari di tribunale (che ha competenza in materia civile e penale in tutti i casi in cui la competenza è monocratica, salvo per i reati per i quali è prevista l’udienza preliminare, quindi con pene detentive al di sotto dei 5 anni). I fascicoli pendenti erano 7.959, ne sono arrivati altri 51.71 ed esauriti 4.659, per un saldo finale di 8.471. Le procure umbre si sono occupate di 4.194 atti non costituenti notizia di reato (3.864 quelli pendenti), ne hanno chiusi 4.712, per un numero di 3.334 procedimenti pendenti finali.
Il giudice di pace (si occupa di reati quali percosse e le lesioni, l’omissione di soccorso, contro l’onore, quali l’ingiuria e la diffamazione; contro il patrimonio, quali il danneggiamento e l’ingresso abusivo nel fondo altrui e non commina pene detentive). I numeri sono importanti: pendenti 2.250 procedimenti, 3.490 i sopravvenuti, 3.019 quelli esauriti e 2.694 il saldo finale.
Reati tributari
Addio alla doppia sanzione penale e amministrativa per i reati amministrativi.
È quanto sta accadendo grazie a molte decisioni di diversi tribunali, tra cui anche quelli umbri, e la Corte di Cassazione, che sollevano dubbi sulla legittimità della doppia sanzione, penale e amministrativa, stabilita dalla legge per alcuni reati, specialmente quelli tributari e finanziari. Cioè per tutti quei casi in cui il presunto “colpevole” viene colpito subito dalla sanzione amministrativa e poi dalla denuncia penale e dal processo.
Le sanzioni amministrative risultano addirittura più severe di quelle penali poiché possono consistere nel pagamento di somme di denaro pari ad una frazione (ad esempio il 30%) o addirittura ad un multiplo (fino al triplo) del tributo evaso o del profitto conseguito. Dopo il pagamento di somme così ingenti, l’accusato è, quindi, costretto a subire anche un processo penale, con le relative spese legali, e la successiva eventuale condanna.
Un procedimento che con la sentenza “Grande Stevens” la Corte europea dei diritti dell’uomo è stato sonoramente bocciato: è contraria al diritto fondamentale a non essere giudicati due volte per lo stesso fatto. Nonostante il diritto a non essere giudicati e sanzionati due volte valga generalmente solo per le sanzioni penali, la Corte ne ha esteso l’applicabilità anche ai casi in cui la sanzione amministrativa sia talmente severa da risultare praticamente equivalente a quella penale, o addirittura ancora più afflittiva.
Adesso molti giudici sollevano la questione di legittimità del “doppio binario”, frequentemente utilizzato in Italia per punire più severamente i reati tributari (quali l’omesso versamento Iva o delle ritenute Inps) e quelli finanziari.
La Corte di Cassazione sta tornando sui proprii passi (dopo una decisione in senso inverso) e ha deciso di chiamare in causa anche la Corte costituzionale, dubitando della costituzionalità della doppia sanzione prevista per l’abuso di informazioni privilegiate.
La Costituzione, infatti, impone che la legge italiana sia conforme ai principi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e, quindi, anche alle pronunce della relativa Corte, fra cui la citata sentenza “Grande Stevens”.
Per tutti quelli che si trovano nella condizione di imputati nel processo penale e parte in quello tributario, quindi, la strada è quella di chiedere al giudice di sollevare le stesse questioni di legittimità, ovvero di rinviare il processo in attesa delle prossime decisioni della Corte costituzionale e della Corte europea.” (fonte:giornaledellumbria.it

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