Nuovo Codice: se cade un albero, paga sempre l’ente proprietario della strada

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“Codice della Strada – Secondo una recente sentenza della Cassazione, l’ente proprietario di una strada pubblica è ritenuto responsabile delle situazioni di pericolo create da oggetti presenti sulla strada e sui terreni circostanti, per esempio gli alberi, anche se di proprietà altrui. Una decisione importante a difesa degli utenti, soprattutto quelli “deboli” come pedoni, ciclisti e motociclisti, secondo il nuovo Codice A tutela degli utenti deboli L’ente proprietario di una strada pubblica deve prestare attenzione alle situazioni di pericolo create agli utenti della strada stessa, anche se causate da oggetti provenienti da terreni esterni alla stessa strada. È quanto ha stabilito una sentenza della Cassazione del 22 ottobre 2014, sanzionando Anas per la caduta di un albero su una strada statale che ha provocato gravi danni fisici a un automobilista.

Secondo la legge, l’ente proprietario non ha alcun obbligo di custodire i fondi privati che fiancheggiano la strada, né di provvedere alla loro manutenzione. La sentenza, però, ricorda che l’ente ha il dovere di controllare che da questi fondi non nascano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, nel caso, deve attivarsi per rimuoverle. Si tratta di un comportamento di cautela perché l’ente proprietario è responsabile di tutto ciò che si può ripercuotere negativamente sulla circolazione di auto e moto, secondo quanto prevede l’articolo 14 del Codice della Strada. Questa la sentenza: “L’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l’obbligo di vigilare affinché dai suddetti fondi non sorgano situazioni di pericolo per gli utenti della strada e, in caso alternativo, attivarsi per rimuoverle o farle rimuovere. Ne consegue che è in colpa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1.176 comma 2 e 2.043 Codice civile, l’ente proprietario della strada pubblica il quale, pur potendo avvedersi con l’ordinaria diligenza d’una situazione di pericolo proveniente da un fondo privato, non la segnali al proprietario di questa, né adotti altri provvedimenti cautelativi, ivi compresa la chiusura della strada alla circolazione”. Una decisione che stabilisce un principio di tutela per gli utenti della strada, tra cui quelli “deboli” da sempre i più esposti a rischi di questo genere. -“(fonte:www.insella.it)

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