Così sarà possibile divorziare o separarsi davanti agli avvocati o al sindaco

separazioni

“I coniugi avranno altre due strade, alternative al ricorso giurisdizionale, per conseguire consensualmente il divorzio o la separazione. Potranno rivolgersi agli avvocati o al sindaco.
Il decreto legge sulla riforma della giustizia (il dl 132/2014 convertito con legge 162/2014) ha introdotto due interessanti alternative alla separazione e al divorzio consensuale per accelerare i tempi e per non passare innanzi ad un giudice. Con la definitiva conversione in legge del decreto governativo ai coniugi sarà infatti sufficiente firmare un accordo alla presenza di un avvocato, uno per parte, oppure presentarsi innanzi al Sindaco e sciogliere il matrimonio o separarsi
consensualmente.

I due nuovi percorsi non richiedono, a differenza di quanto accadeva sino ad oggi, l’obbligo, in caso di accordo tra i coniugi per la separazione o il divorzio, di presentare un ricorso in tribunale: sarà sufficiente raggiungere un accordo davanti ad un legale o al Sindaco. E la possibilità di saltare il passaggio in tribunale sarà garantita anche in presenza di figli minori.

La scelta di dividersi, tuttavia, potrà continuare ad essere regolata come accadeva sino ad oggi. E’ bene infatti subito precisare che le nuove procedure sono aggiuntive, e alternative, alla tradizionale separazione consensuale davanti al giudice che marito e moglie possono continuare a scegliere se sono d’accordo sulla decisione di lasciarsi e sulle modalità di attuarla. Tale procedura, infatti, non è stata mutata dall’intervento.

Vediamo dunque nelle prossime pagine di comprendere cosa cambia per i coniugi con la definitiva conversione in legge del decreto sulla Riforma della Giustizia Civile.
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La procedura di Separazione e Divorzio davanti agli avvocati

Secondo le nuove regole, marito e moglie che intendano separarsi o divorziare, potranno rivolgersi ad un avvocato, uno per ciascuna parte, che dovrà stipulare, in forma scritta a pena di nullità, una convenzione di negoziazione assistita, cioè un accordo privato con cui le parti indicano di voler risolvere in via amichevole il matrimonio.

Nell’accordo gli avvocati devono indicare che hanno esperito il tentativo di conciliazione e che i coniugi sono stati informati circa la possibilità di ricorrere alla mediazione familiare. L’accordo va, quindi, firmato dai coniugi con sottoscrizione certificata dai legali. A questo punto gli avvocati dovranno trasmettere l’accordo al pubblico ministero presso il tribunale competente, che, se non rileva irregolarità fornirà agli avvocati il nulla osta a trasmettere la copia autenticata dell’accordo all’ ufficio dello stato civile del comune in cui matrimonio risulta iscritto.

Gli avvocati hanno 10 giorni per effettuare tale adempimento pena una sanzione da 2 a 10 mila euro.

In presenza di figli minori – La procedura, per effetto della legge di conversione 162/2014, è attivabile anche dalle coppie che hanno figli minori, o figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, a differenza di quanto originariamente previsto nel decreto governativo. In tal caso, tuttavia, il pubblico ministero potrà autorizzare la convenzione esclusivamente nel caso in cui ritenga che risponda all’interesse dei figli; in caso contrario, il pubblico ministero dovrà trasmettere l’accordo, entro 5 giorni, al presidente del tribunale il quale dovrà fissare, entro i successivi 30 giorni, la comparizione dei coniugi per “provvedere senza ritardo”.

L’accordo raggiunto a seguito della convenzione alla presenza degli avvocati produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
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La procedura di Separazione o Divorzio innanzi al Sindaco

Oltre che innanzi all’avvocato, i coniugi potranno rivolgersi al sindaco per ottenere la separazione o il divorzio. L’articolo 12 del Dl 132/2014 prevede tuttavia alcune limitazioni che, nella procedura esperita davanti agli avvocati, non sono previste.

I coniugi possono, infatti, rivolgersi al sindaco solo nel caso non ci siano figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi o economicamente non autosufficienti. Inoltre, con questa procedura non possono essere conclusi patti di trasferimento patrimoniali.

La legge prevede che, in tale ipotesi, i coniugi devono presentarsi dal Sindaco del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è stato iscritto o trascritto l’atto di matrimonio con l’assistenza facoltativa di un avvocato. Il sindaco deve ricevere da ciascun coniuge la dichiarazione che esprime l’intenzione di separarsi o divorziare, secondo le condizioni pattuite. I coniugi dovranno, quindi, compilare l’atto contenente l’accordo, e sottoscriverlo immediatamente dopo il ricevimento delle dichiarazioni.

A questo punto la legge prevede che debba trascorrere un periodo di 30 giorni, la cd. pausa di riflessione, al termine della quale il sindaco inviterà marito e moglie a ripresentarsi per la conferma o l’annullamento dell’accordo. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. La pausa di riflessione di 30 giorni non viene invece richiesta nei casi in cui i coniugi chiedono solo di modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate: in tal caso l’accordo sottoscritto davanti al sindaco diviene immediatamente efficace.

Nei casi di separazione, il periodo di tre anni di attesa che devono trascorrere prima di chiedere il divorzio si calcola dalla data dell’accordo.”

(fonte:www.pensionioggi.it)

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