Regolarizzazione. Tar: “la procedura si deve concludere entro 30 giorni con un provvedimento espresso”

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“Con la sentenza n. 201400127, il Tar della Lombardia ha accolto il ricorso presentato dalla cittadina straniera che aveva presentato, con il suo datore di lavoro, la domanda di emersione ad ottobre del 2012. L’interessata chiedeva di accertare l’illegittimità del silenzio da parte dell’Amministrazione oltre ad obbligarla a pronunciarsi sulla propria istanza.

I giudici hanno considerato che il ricorso era fondato ai sensi della Legge n. 241/1990 che prevede che il termine per il procedimento è di 30 giorni; questa Legge viene applicata nella fattispecie visto che il decreto legislativo n. 109/2012, lo stesso che ha dato luogo alla regolarizzazione, non prevedeva alcun termine speciale per la conclusione delle istanze. Per di più, la stessa Legge n. 241/1990 impone che la conclusione del procedimento amministrativo deve essere un provvedimento espresso, sia questo indistintamente negativo o positivo.

La Pubblica Amministrazione ha giustificato il proprio comportamento dicendo che il datore di lavoro ha prodotto la documentazione richiesta solo il 30 ottobre del 2013 oltre al fatto che la Questura non aveva ancora rilasciato il parere necessario per l’adozione de provvedimento finale.

I giudici hanno ribadito che tali situazioni non sono decisive visto che il provvedimento espresso deve essere sempre emesso per dare la possibilità all’interessato di difendersi. Nel presente caso, il Collegio ha concesso alla Pubblica Amministrazione 30 giorni di tempo, da calcolarsi dalla data di comunicazione o di notifica della sentenza, per emettere il provvedimento in merito alla domanda di regolarizzazione presentata dall’interessata.
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N. 00127/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02503/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2503 del 2013, proposto da:
BEATRIZ SANTOS DA SILVA, rappresentato e difeso dall’avv. Leonardo Bardi, con domicilio eletto presso lo
studio di quest’ultimo in Milano, Via Podgora n. 7;
contro
MINISTERO dell’INTERNO – Prefettura di Milano – Sportello Unico Immigrazione, in persona del Ministro p.t.,
rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli uffici di
quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l’annullamento
del silenzio-inadempimento nel procedimento avviato dal Sig. Piazza Bruno Daniele in data 15 ottobre 2012
inerente la procedura di emersione dal lavoro irregolare ex art. 5 d.lgs. 109/2012.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i
difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 15 ottobre 2012, il sig. Piazza Bruno Daniele ha depositato, presso la Prefettura della Provincia di Milano,
istanza di emersione da lavoro irregolare ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 109/2012 in favore della sig.ra Beatriz
Santos Da Silva, odierna ricorrente.
Non avendo l’Amministrazione provveduto a dare riscontro all’istanza, l’interessata ha proposto il presente
ricorso, con il quale chiede che venga accertata l’illegittimità del silenzio serbato nonché che venga disposta la
condanna dell’Amministrazione stessa a pronunciarsi.
Si è costituito in giudizio, per opporsi al ricorso, il Ministero dell’Interno.
Tenutasi l’udienza camerale in data 9 gennaio 2014, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
Va invero osservato che, come evidenziato dal ricorrente, l’Amministrazione intimata, a fronte di un’istanza di
emersione da lavoro irregolare presentata in favore del primo in data 15 ottobre 2012, è rimasta del tutto
silente.
In tal modo il termine procedimentale di trenta giorni, di cui all’art. 2, comma secondo, della legge 7 agosto 1990
n. 241 (applicabile alla fattispecie di causa in quanto l’art. 5 del d.lgs. 16 luglio 2012 n. 109 non prevede alcun
termine speciale), è trascorso senza che l’Amministrazione abbia provveduto sull’istanza, violando il tal modo il
primo comma dello stesso 2 della legge n. 241/90 il quale, come noto, impone la conclusione del procedimento
mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Nella relazione depositata in giudizio, l’Autorità amministrativa giustifica il proprio comportamento rilevando
che il datore di lavoro ha prodotto solo in data 30 ottobre 2013 le integrazioni documentali richieste, e che il
parere della Questura, necessario per l’adozione del provvedimento finale, non è ancora stato rilasciato.
Tali elementi tuttavia non sono decisivi in quanto il dovere di concludere il procedimento con un provvedimento
espresso non viene meno in caso di omissioni imputabili all’interessato o in caso di mancato rilascio del parere
da parte degli organi competenti.Nel primo caso, infatti, l’Amministrazione deve comunque esprimersi negando, tutt’al più, il rilascio del
provvedimento favorevole.
Nel secondo caso non può ammettersi che il ritardo di un organo della p.a. nel rilascio di un parere vada a danno
dell’amministrato, sicché a questi deve comunque essere consentito di rivolgersi al giudice affinché venga
ingiunto all’Amministrazione di esprimersi in maniera esplicita.
Va pertanto ribadita la fondatezza del ricorso e, per l’effetto, ai sensi dell’art. 117, comma secondo, c.p.a., deve
essere ordinato all’Amministrazione intimata di provvedere sull’istanza del 15 ottobre 2012 entro il termine di
trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
Le particolarità della fattispecie concreta induce il Collegio a disporre la compensazione, fra le parti, delle spese
di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina all’Amministrazione intimata di provvedere
entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
Stefano Celeste Cozzi, Primo Referendario, Estensore
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
(fonte:stranieriintalia.it)

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