Intestazioni temporanee: Da oggi 3 novembre in vigore le nuove procedure

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“Intestazioni temporanee:Dal 3 novembre in vigore le nuove procedure
Conto alla rovescia per l’obbligo di comunicare alla motorizzazione civile il reale utilizzatore di auto, moto e rimorchi, in vigore dal 3 novembre 2014. La norma, prevista dalla riforma del Codice della strada del 2010, attuata da un regolamento del 2012 e resa operativa dopo l’adeguamento informatico degli archivi della motorizzazione civile, riguarda i soggetti, persone fisiche o giuridiche, diverse dall’intestatario del veicolo che ne hanno la disponibilità per periodi superiori a 30 giorni. In pratica le aziende e i propri dipendenti, le società di noleggio e i loro clienti ma anche chi lo ha in virtù di un affidamento in custodia giudiziale e chi lo concede in comodato gratuito.

In tutti questi casi, ma solo per gli atti successivi al 3 novembre bisogna fare un’intestazione temporanea, che non è un passaggio di proprietà ma che in alcuni casi comporta un aggiornamento della carta di circolazione, cioè l’invio, da parte della motorizzazione, di un “tagliando” da applicare al “libretto” con le generalità della persona che utilizza stabilmente il veicolo. Operazione che nel migliore dei casi (noleggio a lungo termine) costa 9 euro di “diritti motorizzazione”, negli altri casi 9 di diritti più altri 16 euro di imposta di bollo. Insomma, un appesantimento burocratico e un ulteriore costo che però, bisogna ammetterlo, in molti casi (gestione delle multe, anche nella prospettiva dell’istituzione della banca dati unica nazionale delle violazioni, e coperture assicurative), serve obiettivamente a fare chiarezza e che, in teoria, può comportare un risparmio per società di noleggio e per i comodatari. Ma vediamo nel dettaglio come “funziona”.

Chi riguarda. Premesso che l’obbligo non riguarda i veicoli di familiari conviventi, dice la circolare ministeriale che in caso del comodato, possono concedere l’utilizzo del veicolo esclusivamente il proprietario, il locatario (nel caso di leasing), l’usufruttuario e l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio) previo assenso del venditore. Ciò significa che il comodatario non può a sua volta concedere ad altri l’uso del veicolo (subcomodato). Il comodatario può essere sia un a persona fisica sia una persona giuridica. Nel caso della locazione senza conducente, invece, il concedente è ovviamente una società di noleggio, a lungo o a breve termine.

Chi deve inviare la comunicazione. Chiunque, persona fisica o giuridica, abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a un terzo nei seguenti casi:
– a titolo di comodato
– in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale
– in forza di un contratto di locazione senza conducente (in questo caso la comunicazione è effettuata dal locatore).

Nel caso in cui il veicolo sia a noleggio, la comunicazione dev’essere inviata a cura della società di noleggio.

Come si fa. In caso di comodato, bisogna presentare al ministero delle infrastrutture (negli uffici della Moptorizzazione civile oppure nelle agenzie di pratiche auto abilitate “Centro servizi motorizzazione”) apposita domanda alla quale devono essere allegati:
– dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale il comodante attesta di aver posto il veicolo nella disponibilità del comodatario (in caso di leasing occorre anche l’assenso del locatore);
– fotocopia di un documento di identità;
– attestazione di versamento di 16 euro sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e di 9 euro sul c.c.p. n. 9001 (diritti motorizzazione).

La motorizzazione produrrà un tagliando di aggiornamento della carta di circolazione (che sarà consegnato allo sportello dell’ufficio provinciale oppure dall’agenzia di pratiche auto a cui ci si sarà rivolti) con annotato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza del comodatario (la sede in caso di persona giuridica). Quando il veicolo rientrerà nella piena disponibilità dell’intestatario, questi potrà ottenere la cancellazione dell’annotazione mediante richiesta di duplicato della carta di circolazione.

In caso di locazione senza conducente, invece, occorre inviare comunicazione appositamente predisposta, oltre all’attestazione del versamento di 9 euro (non va pagata l’imposta di bollo). In questo caso la motorizzazione produrrà una semplice ricevuta di assolvimento dell’obbligo di legge che non sarà necessario avere a bordo ai fini della circolazione. Da notare che il locatore può presentare un’unica comunicazione cumulativa riguardante i contratti stipulati nell’arco di 30 giorni, con delega di ciascun locatario e un unico versamento cumulativo per i diritti di motorizzazione dovuti.

Quando. La norma si applica a tutte le variazioni che interverranno a decorrere dal 3 novembre 2014. Le variazioni antecedenti potranno essere comunicate volontariamente ma in caso di inadempimento non è prevista alcuna sanzione.

La multa. Altissima la multa per chi viola la norma: 705 euro più il ritiro della carta di circolazione, che la motorizzazione rinnoverà dopo che ci si sarà messi in regola.”di Mario Rossi (fonte:quattroruote.it)

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