CIR su “caso Sharifi et al. v. Italia e Grecia”: storica Sentenza della Corte di Strasburgo, bloccati i respingimenti in Grecia

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Sul Caso Sharifi e sui respingimenti pubblichiamo un articolo tratto da sito del Consiglio Italiano dei Rifugiati ed in coda ciò che aveva detto l’allora sottosegretario del Ministro dell’Interno divenuto successivamente ministro della giustizia sen.Nitto Palma

” Il CIR accoglie con grande soddisfazione la Sentenza del 21 ottobre 2014 della Corte dei Diritti Umani di Strasburgo in cui l’Italia viene condannata per espulsioni collettive verso la Grecia, nonché per aver esposto i ricorrenti al rischio di subire trattamenti inumani in Afganistan. La Corte rileva inoltre una violazione del diritto a un ricorso effettivo, diritto sancito dalla Convenzione Europea. Per quest’ultimo motivo viene condannata anche la Grecia. Nella motivazione della sentenza il CIR viene più volte citato in considerazione del fatto che durante il periodo in questione, 2007/2008, gestiva dei servizi di informazione presso i porti di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia.

Con questa sentenza la prassi, seguita da molti anni e a tutt’oggi, di “respingere” ogni giorno cittadini di Paesi terzi che arrivano in Italia nascosti su traghetti provenienti dai porti greci di Igoumenitsa e Patrasso, subisce una definitiva battuta di arresto.

Vogliamo sottolineare che gli avvenimenti alla base della causa Sharifi et al si sono verificati sei o sette anni fa. Tuttavia, anche se si possono osservare alcuni miglioramenti per quanto riguarda l’accoglienza e la protezione di richiedenti asilo in Grecia, la situazione è rimasta sostanzialmente invariata.

Invariato anche il trattamento riservato ai cittadini afgani e di altre nazionalità rintracciati nei porti dell’Adriatico dopo l’arrivo dei traghetti: l’accesso all’informazione e all’assistenza o orientamento legale e quindi alla procedura di asilo dipende dalla buona volontà del funzionario di Pubblica Sicurezza di turno e la maggior parte delle persone viene rinviata in Grecia con la stessa nave che li ha portati in Italia.

Sono precisamente il carattere indiscriminato dei respingimenti, la mancanza di informazioni, la mancata garanzia di un effettivo accesso alla procedura di asilo, all’assistenza di interpreti e, infine, l’impossibilità – considerando l’immediatezza dell’atto di respingimento – di presentare un qualsivoglia ricorso contro la misura di allontanamento gli elementi censurati dalla Corte.

Tra i documenti internazionali di riferimento, la Sentenza di Strasburgo cita (paragrafo 102) il Rapporto Attività CIR del 2007 pubblicato a maggio 2008. In tale Rapporto si menzionavano le lettere che il Direttore del CIR aveva indirizzato, in data 19 luglio 2007, tanto al Sottosegretario presso il Ministero dell’Interno con delega per la Pubblica Sicurezza, quanto ai Prefetti di Ancona, Bari, Brindisi e Venezia protestando contro il respingimento in massa da quei porti verso la Grecia e il rifiuto di permettere al CIR di svolgere le proprie attività di orientamento. Il CIR citava il fatto che nel solo mese di agosto erano stati effettuati 190 respingimenti dal porto di Bari e 153 dal porto di Ancona, per lo più nei confronti di iracheni e afgani. Nelle lettere, il CIR si mostrava preoccupato per il concreto rischio di refoulement e lamentava che i servizi di orientamento riportavano grandi difficoltà ad entrare in contatto con i cittadini stranieri, inclusi probabili richiedenti asilo. Secondo il CIR, destava particolare preoccupazione che con molta probabilità tra i respinti vi fossero anche minori non accompagnati.

Nell’aprile 2008, anche alla luce di nuovi rapporti pubblicati sul trattamento di richiedenti asilo e rifugiati in Grecia, il CIR si univa all’appello lanciato dal Consiglio Europeo per i Rifugiati e gli Esuli (ECRE), rivolto a tutti gli Stati Membri dell’Unione affinché si sospendessero immediatamente i trasferimenti di richiedenti asilo verso la Grecia.

In linea con la precedente Sentenza Hirsi v. Italia, riguardo i respingimenti del 2009 verso la Libia, la Corte considera non solo il concreto pericolo di tortura e maltrattamenti nel Paese verso cui le persone vengono respinte, ma anche – e nel caso Sharifi innanzitutto – il rischio che tale Paese, la Grecia, potrà procedere all’ulteriore espulsione verso il Paese di origine, l’Afghanistan.

Il Governo italiano ha sempre ritenuto che nell’allontanamento dai porti dell’Adriatico verso la Grecia non si trattasse di “respingimenti” – esplicitamente vietati dal Codice Frontiere Schengen alle frontiere interne degli Stati membri – bensì di un semplice riaffidamento ai comandanti dei traghetti senza alcuna formalità. Base legale di tale affidamento sarebbero l’Accordo di Riammissione italo/greco del 1999. La Sentenza osserva tuttavia che le procedure previste nell’accordo bilaterale non vengono minimamente rispettate e che in ogni modo il Regolamento Dublino deve essere applicato in conformità alle prescrizioni della Convenzione Europea dei Diritti Umani.

Quali effetti concreti avrà questa sentenza è tutto da vedere.

Secondo la lettura del CIR, l’allontanamento forzato verso la Grecia è vietato in ogni caso, prescindendo anche dalla maggiore o minore età delle persone. Come minimo devono essere garantiti informazioni e orientamento per presentare una richiesta di protezione in Italia. Se i servizi presso i valichi di frontiera non sono solo una facciata, devono essere fortemente potenziati tanto dal punto di vista quantitativo (orario di funzionamento e quindi costi), quanto qualitativo: formazione specifica e esperienza comprovata degli enti gestori e degli operatori. Quindi l’approccio del minor costo, come unico criterio per aggiudicare i servizi, deve essere chiaramente superato.

Il CIR per il 2014 mantiene solo il servizio presso il porto di Brindisi, a livello quantitativo assolutamente insignificante. I servizi presso i porti di Ancona, Bari e Venezia sono gestiti da altri enti che alla fine del 2013 hanno presentato offerte più economiche.

Alla luce della sentenza, tutto il Sistema di accoglienza presso i valichi di frontiera, inclusi quelli aeroportuali, è da rivedere immediatamente e da adeguare ai principi stabiliti dalla Corte di Strasburgo.
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“Immigrazione, Palma sui respingimenti: “l’Italia ha rispettato la normativa”
Immigrazione, l’Italia ” ha operato nel pieno rispetto della normativa interna e internazionale”. E’ il sottosegretario all’Interno Francesco Nitto Palma ad intervenire in materia di respingimenti. In occasione della presentazione al Cnel del rapporto Ocse-Censis ‘International Migration Outook’, Palma ha sottolineato come “qualsiasi riserva di carattere generale o specifico è del tutto infondata e non supportata dalla normativa internazionale di riferimento”.

Per quanto riguarda gli 8 respingimenti di 757 immigrati, la nazione “ha agito nel pieno rispetto del protocollo sulla criminalità organizzata firmato a Palermo – continua Palma – è stata perfettamente in linea con la convenzione di New York che consente allo Stato di riconsegnare la nave al Paese di Partenza che ne faccia richiesta”, nel rispetto dell’ “accordo di amicizia Italia-Libia”.(fonte:romagnaoggi.it)

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