Cassazione: l’ordinanza sul caso Shalabayeva

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Dall’esame dell’ordinanza della Cassazione oltre ad una disamina completa del caso Shalabayeva si evincono chiaramente due principi di diritto che d’ora in poi i giudici di pace in sede di convalida dei trattenimenti nei Cie non potranno non considerare :1) “Sussiste nel cittadino straniero l’interesse ad ottenere l’annullamento del decreto di convalida del trattenimento seguito a provvedimento espulsivo revocato in autotutela dall’autorità procedente sia per il diritto al risarcimento derivante dall’illegittima privazione della libertà personale, sia al fine di eliminare ogni
impedimento illegittimo al riconoscimento della sussistenza delle
condizioni di rientro e soggiorno nel nostro territorio”
.
2) “Il sindacato giurisdizionale sul provvedimento di convalida del
trattenimento del cittadino straniero non deve essere limitato alla
verifica delle condizioni giustificative dell’adozione della misura
indicate nell’art. 13, comma 4 bis e 14 primo comma d.lgs. 286 del
1998, nella formulazione attualmente vigente, ma deve essere
esteso oltre che all’esistenza ed efficacia del provvedimento
espulsivo anche alla verifica della sussistenza di condizioni di
manifesta illegittimità del medesimo, in quanto indefettibile
presupposto della disposta privazione della libertà personale”
. cassazioneshalabayeva

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