Emersione 2012:la domanda di sanatoria deve essere decisa entro 30 giorni

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TAR Marche, sezione prima, sent. n. 130/2014 del 23/01/2014
Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e altre; TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018)

L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).

Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto.

—–REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 783 del 2013, proposto da:
Q. Z., rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche, in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

U.T.G. – Prefettura di Macerata, non costituito;

nei confronti di

Ministero dell’Interno, non costituito;

per l’accertamento

dell’illegittimità del silenzio-rifiuto dell’istanza di emersione ex art.5 D.L. n.109/2012 presentata al Ministero dell’Interno in data 15.10.2012 con identificativo n.MC4703756299

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, cittadino pakistano irregolarmente soggiornante in Italia, era stato destinatario di domanda di “emersione” ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 109/2012, presentata dal sig. Saverio Scilanga in data 15/10/2012, in relazione alla quale viene proposto l’odierno ricorso per denunciare l’illegittima inerzia dell’Amministrazione procedente.

2. Va osservato che con la recentissima sentenza 26/11/2013, n. 886, il Tribunale si è occupato di vicenda del tutto analoga, nella quale parte resistente “sostanziale” era sempre l’U.T.G. – Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata.

Pertanto, stante l’eadem ratio, il Collegio ritiene di potersi rifare alle considerazioni espresse dal TAR nella citata sentenza n. 886/2013 (la quale, in parte qua, fa seguito ad altre analoghe pronunce del Tribunale).

3. Il ricorso va pertanto accolto, in quanto:

“…3. Per quanto concerne il termine massimo di conclusione del procedimento di emersione del rapporto irregolare (diverso e antecedente rispetto alla procedura di rilascio del permesso di soggiorno che riguarda solo i lavoratori extracomunitari), lo stesso va individuato, in assenza di autonome determinazioni dell’amministrazione competente, in quello generale cui all’art. 2 comma 2 della Legge n. 241/1990, ovvero 30 giorni (cfr. TAR Marche, 19.6.2013 n. 464 e altre; TAR Lazio, Latina, 24.12.2012 n. 1018). L’eventuale sospensione del procedimento non può poi estendersi oltre il termine massimo previsto dal comma 7 dello stesso art. 2 della Legge n. 241/1990 (anch’esso di 30 giorni).

Di conseguenza, alla data di proposizione dell’odierno ricorso, il termine di 60 giorni, dalla data di presentazione della dichiarazione di emersione, risultava essere abbondantemente scaduto….”.

4. Il ricorso va quindi accolto con conseguente ordine allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Macerata di concludere il procedimento di emersione con un atto espresso.

Le spese di giudizio possono però essere compensate, in ragione della complessità della questione giuridica concernente l’individuazione dei termini conclusione del procedimento di emersione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, ordina allo Sportello Unico dell’Immigrazione di Macerata di concludere il procedimento di emersione, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:

Gianluca Morri, Presidente FF

Tommaso Capitanio, Consigliere, Estensore

Giovanni Ruiu, Consigliere

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

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