Riforma Giustizia: passaggio dal rito ordinario al sommario per ridurre i tempi

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“Iter veloce: il giudice monocratico può adottare il rito sommario.
La riforma della giustizia traccia una via [1] per la definizione rapida delle cause civili, ma solo per le controversie che il tribunale giudica in composizione monocratica (ossia con il giudice unico e non con il collegio): il giudice può disporre la prosecuzione del procedimento per la via sommaria di cognizione di cui all’articolo 702-ter Cpc a norma del nuovo articolo 183-bis del Codice di procedura civile.

Si tratta di una discrezionalità limitata, perché l’adozione di questa procedura può venire disposta solo all’udienza di trattazione una volta valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria e previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta: quest’ultima indicazione sembrerebbe aprire alla possibilità di assegnazione di termini alle parti per discutere sull’opportunità di scegliere il rito sommario, ma il seguito della novella appare invece improntato all’immediatezza della decisione sul rito.

Difatti con l’ordinanza non impugnabile di adozione del rito sommario il giudice invita le parti a indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, ivi compresi i documenti, di cui intendono avvalersi e la relativa prova contraria.

Soltanto se richiesto, il giudice potrà fissare una nuova udienza e assegnare un termine perentorio non superiore a 15 giorni per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali e termine perentorio di ulteriori dieci giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Il tutto dovrebbe svolgersi così anche successivamente con la massima celerità [2]: il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del provvedimento richiesto.

L’ordinanza che conclude il giudizio sommario è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione d’ipoteca e per la trascrizione e costituirà cosa giudicata ove non appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione, secondo quanto prescritto dall’articolo 703-quater Cpc.

[1] Art. 14 Dl 132/14.
[2] In base al disposto di cui al comma 5 di detto articolo 702-ter Cpc
(fonte:cnf.it)

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