Se l’assicurato si costituisce in causa l’assicurazione gli paga le spese legali

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“Rc auto: la costituzione in giudizio è a vantaggio dell’assicuratore e pertanto quest’ultimo ne sostiene i costi.

Hai avuto un sinistro stradale e l’altro conducente danneggiato – che nel frattempo si è rivolto alla propria assicurazione per avere il risarcimento senza però ottenere soddisfazione – ti ha citato in causa? Non devi preoccuparti per due ragioni: la prima è che, comunque, quella citazione è un “atto dovuto” (la legge, infatti, prescrive che la causa si debba fare in presenza, non solo dell’assicurazione, ma anche del proprietario del mezzo); la seconda è che, se decidi di partecipare al giudizio (se proprio vuoi far sentire “la tua”), le spese processuali ti saranno rimborsate dall’assicurazione.

È questa la sintesi di una recente sentenza della Cassazione [1].
Secondo la Suprema Corte, infatti, in materia di responsabilità civile rc auto, la costituzione in causa dell’assicurato, poiché effettuata (anche) nell’interesse dell’assicuratore (il quale, in definitiva, è colui che dovrà pagare), comporta che l’assicurazione sopporti le spese legali sostenute dall’assicurato nei limiti di un quarto della somma assicurata (cosiddetto massimale) [2].

Ricordiamo infatti che lo scopo dell’assicurazione obbligatoria rc auto è di mantenere indenne l’assicurato dall’obbligo di risarcire i danni subiti da terzi per il caso di responsabilità alla guida. Per queste ragioni, obbligo della compagnia assicuratrice è di manlevare l’assicurato di qualsiasi spesa da ciò derivante, ivi comprese i costi da questi sostenuti per difendersi in giudizio.

Che significa in pratica? Mettiamo che Tizio, danneggiato da un incidente stradale, dopo aver chiesto alla propria compagnia il risarcimento ed essersi visto opporre un secco rifiuto, inizi una causa contro la compagnia stessa, citando – così impone la legge – anche Caio, proprietario del mezzo responsabile. Il giudice, al termine del giudizio, emette la sentenza in cui condanna l’assicurazione a risarcire Tizio e, insieme, ordina a quest’ultima e, insieme, a Caio di pagare 1000 euro ciascuno a Tizio come rimborso delle spese legali da quest’ultimo sostenute. Ebbene, Caio potrà chiedere alla propria assicurazione di pagare per lui tali spese processuali, poiché anche questo è un effetto della polizza rc auto contratta annualmente dagli assicurati (ed obbligatoria per legge). Tale responsabilità dell’assicuratore trova il solo limite di un quarto del massimale assicurato.

Non solo! Anche nel caso in cui il giudizio si concluda senza riconoscimento del danno (nell’esempio di prima, qualora Tizio non vinca la causa) l’assicuratore risulta comunque tenuto a sopportare le spese di lite sostenute da proprio assicurato (Caio) per pagare il proprio avvocato.

A tale proposito, i giudici evidenziano come la costituzione dell’assicurato in giudizio sia tesa a coadiuvare l’azione difensiva della propria compagnia chiamata in causa, con il fine di procedere all’accertamento dell’obbligo d’indennizzo.

[1] Cass. sent. n. 19176/14 dell’11.09.2014. Cfr. anche Cass. sent. n. 5300/2008 e Cass. Civ. sent. n. 2227/1977.
[2] Art. 1917 cod. civ.
(fonte:laleggepertutti.it)

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