Con la mini riforma già in vigore : ecco le novità del decreto legge sulla giustizia civile

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” Le ferie dei magistrati dureranno 15 giorni di meno. A partire dal 2015. Il decreto legge sulla giustizia civile approdato finalmente in Gazzetta riduce il periodo a disposizione per le vacanze dell’intera magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile). La misura, pesantemente contestata dall’Anm, si accompagna a una riduzione della sospensione feriale dei termini processuali: dal 2015 lo stop scatterà dal 6 al 31 agosto e non più dal 1° agosto al 15 settembre. Plaudono gli avvocati, con l’Oua che apprezza il metodo del confronto scelto da Orlando e, nel merito, trova convincenti i principali strumenti anti-arretrato.
DL132_2014 definiz civile

Obiettivo principale del decreto legge 132/2014 è però la messa in campo di due strumenti per evitare l’arrivo in tribunale di un buon numero di controversie. Il ragionamento è che se i giudici dovranno decidere meno cause, avranno più tempo da dedicare allo smaltimento dell’arretrato, che ha sfondato il tetto dei 5 milioni.

Il primo strumento è l’arbitrato. Nelle cause pendenti in primo grado e in appello le parti potranno chiedere di far ricorso a un collegio arbitrale, i cui componenti saranno scelti tra gli avvocati, per arrivare a una soluzione condivisa. La possibilità è però esclusa per due materie di rilevante importanza: le liti su diritti indisponibili e quelle lavoristiche. Quando l’arbitrato si concluderà positivamente, il «lodo» avrà la stessa forza di una sentenza.

Il secondo strumento, che accentua la funzione preventiva, è la negoziazione assistita. La relativa convenzione – che deve sempre avere forma scritta e prevedere l’assistenza legale – è una manifestazione della volontà delle parti per il raggiungimento di una soluzione condivisa della lite. La negoziazione diventa poi quasi obbligatoria per alcuni tipi di controversie. È infatti prevista come condizione di procedibilità (tentativo di accordo obbligatorio prima di rivolgersi al giudice) nelle liti in materia di risarcimento danni da incidente stradale o nautico e nelle richieste di pagamento fino a 50mila euro. La condizione di procedibilità è soddisfatta se assenso o rifiuto non sono arrivati entro il termine di 30 giorni. Per dare maggior incisività alla proposta di negoziazione assistita è previsto che la condotta della parte che rifiuta di negoziare o comunque non risponde è un elemento che il giudice potrà valutare ai fini dell’attribuzione delle spese di giudizio e in termini di responsabilità nel corso del successivo procedimento giudiziario.

Il tema della negoziazione assistita ha poi una forte ricaduta nel diritto di famiglia. Attraverso la negoziazione si potrà divorziare e cambiare le condizioni di separazioni e divorzi anche senza l’obbligo di un’assistenza legale, recandosi semplicemente a formalizzare l’intesa raggiunta davanti all’ufficiale di stato civile: l’Italia diventa così di colpo uno dei Paesi dove lo scioglimento del matrimonio sarà più rapido. Le due strade per lo scioglimento “breve” del vincolo matrimoniale escludono però i casi in cui sono presenti figli minorenni, portatori di handicap o non autosufficienti sul piano economico; inoltre la riforma non interviene sugli attuali tempi della separazione, sui quali peraltro è in discussione al Senato, dopo l’approvazione della Camera, una drastica contrazione (si veda anche il servizio qui sotto).

L’apertura di credito nei confronti degli avvocati – determinanti per far funzionare sia l’arbitrato sia la negoziazione – trova eco nella possibilità di raccogliere direttamente da terzi dichiarazioni utili sul procedimento giudiziario in corso. E per cercare ulteriori strade di accelerazione dei processi, il decreto prevede che il giudice unico, nelle materie di sua competenza, possa convertire con ordinanza non impugnabile il rito processuale da ordinario di cognizione a sommario.

«Chi perde paga» aveva sottolineato Renzi presentando i contenuti del decreto legge. La versione finale del decreto in effetti punta da una parte a scoraggiare le liti temerarie, riducendo i margini di discrezionalità dell’autorità giudiziaria nella compensazione delle spese, dall’altra mette un paletto alle condotte processuali puramente dilatorie: è infatti previsto che il tasso d’interesse nel corso del procedimento di cognizione sia pari a quello per i ritardi nelle transazioni commerciali. Si irrobustisce infine la fase esecutiva ammettendo, tra l’altro, l’accesso telematico degli uffici giudiziari alle banche dati delle pubbliche amministrazioni. Lo scopo è di individuare con la maggior precisione possibile i beni “aggredibili” del debitore soccombente in giudizio.” di Giovanni Negri(fonte:ilsole24ore.com)

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