Comune di Viareggio condannato dal Giudice di pace. Dovrà rimborsare l’Iva indebita sulla Tia

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” ENNESIMA condanna del comune a risarcire, o comunque non riscuotere, l’Iva addebitata ai contribuenti viareggini sulla tassa dei rifiuti. Ma nonostante la giurisprudenza sia oramai consolidata, anche con le ultime bollette della Tari la Patrimonio ha chiesto il pagamento «automatico» dell’Iva sulla tariffa, ancorché calcolata a forfait sulla Tares 2013 in attesa che il consiglio comunale, o chi per lui, fissi le nuove aliquote prima di dicembre.

Perché? Semplice, anche la Patrimonio affoga tra le passività, figuriamoci se può, per conto del comune da anni in crisi di liquidità, rinunciare all’Iva o restituire il maltolto degli anni passati. L’ULTIMA sentenza a favore dei cittadini è stata depositata alla cancelleria del Giudice di Pace di Lucca or ora, l’11 agosto. Una cittadina tutelata dall’avvocato l’ha spuntata contro il comune , e la Patrimonio difesa dall’avvocato. La contribuente aveva chiesto la restituzione di 145,68 euro , mentre comune e Patrimonio avevano eccepito l’incompetenza del giudice ordinario e la competenza del giudice tributario. Il rimborso preteso dalla cittadina era l’Iva indebita pagata sulla Tia 2008 e 2009. Il giudice di pace, citando la giurisprudenza consolidata, ha ribadito la corretta giurisdizione del giudice ordinario sulla materia, competente per valore, e ha definito irrilevante il fatto che la fatturazione sia stata emessa dalla Patrimonio o direttamente dal comune.

Sempre richiamando la giurisprudenza consolidata, il giudice di pace ha affermato che la Tia non può essere assoggettata a Iva avendo natura tributaria. Così hanno stabilito del resto la Cassazione con le sentenze 25929/01 e 3756/12, e la Corte costituzionale con le sentenze 238/09 e 300/09: le due alte magistrature hanno stabilito che la Tia è un vero e proprio tributo e non una vera tariffa, e quindi non è soggetta a Iva. Nel caso in esame la fatturazione è stata emessa dal comune mentre la Patrimonio altro non era ed è che il rappresentante del comune, privo di titolarità impositiva. E COSI’ il Giudice di pace ha condannato il comune nella persona del sindaco pro tempore a risarcire alla cittadina l’Iva per 145,68 euro oltre interessi legali, e a rimborsare alla stessa contribuente le spese legali a forfait per 600 euro, compensando le spese di giudizio con la Patrimonio Srl. Tutto è bene quel che finisce bene? Nella Repubblica delle Banane mica tanto. PRIMA di tutto, hanno diritto al rimborso dell’Iva solo i contribuenti che hanno fatto ricorso entro i termini di legge. Secondo, spesso le spese legali da affrontare non valgono la candela del rischio, visto che sono molto superiori all’Iva stessa sulle tasse dei rifiuti.

E poi, presto, il comune sarà in dissesto, e le norme del Tuel bloccheranno sine die qualsiasi effetto dei decreti ingiuntivi. Senza contare che la Patrimonio dal canto suo veleggia con un deficit provvisorio di bilancio di circa 14 milioni (passibili di aumento), deve versare al comune circa 27 milioni di somme introitate che non ha in cassa (l’Srl sostiene che sono «solo» 16 milioni circa), e pretende dal comune 8,3 milioni per il contratto di servizio, mentre nemmeno il comune ha questi soldi da dare indietro. Perciò, per far riavere ai cittadini quanto pagato indebitamente, servirebbe una class action sostenuta dalle associazioni dei consumatori per ridurre al minimo l’incidenza pro capite delle spese legali anticipate dai ricorrenti. In tal caso, il comune potrebbe essere chiamato a restituire milioni (che al momento non ha, ma c’è tanta roba da mettere all’asta).”di Beppe Nelli(fonte:nazione.it)

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