Dal sito del Ministero della Giustizia:”Magistratura onoraria – Una riforma per dare forza e continuità alla magistratura onoraria

riformadellagiustizia
Ripubblichiamo dal sito del Ministero della Giustizia la scheda sulla riforma della magistratura onoraria e di pace:
Statuto unico della magistratura onoraria e superamento delle proroghe annuali
Statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, inserendo i primi due nell’ufficio del giudice di pace, a sua volta sottoposto ad un radicale ripensamento.
Riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e assoggettato al coordinamento del presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale.
Non saranno più previste proroghe annuali automatiche…

Rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari
Viene attribuita loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori all’interno dell’Ufficio per il processo.
Nuovi criteri di formazione e di riqualificazione della magistratura onoraria
La formazione della magistratura onoraria si sviluppa come segue:
tirocinio per la nomina a magistrato onorario si svolge presso un magistrato professionale;
formazione dei magistrati onorari avrà una durata per l’intero incarico su base decentrata e secondo un modulo unificato individuato dalla scuola superiore della magistratura;
massima professionalità del magistrato onorario, per il primo quadriennio questi svolgerà esclusivamente la propria attività all’interno dell’ufficio per il processo.
Nuovo regime di incompatibilità e responsabilità disciplinare
Regime di incompatibilità omogeneo per tutti i magistrati onorari, tale da assicurare al massimo grado l’attuazione del principio della terzietà del giudice e la definizione puntuale delle regole disciplinari.
Compensi

Revisione, omogeneità e incentivi finalizzati al raggiungimento di obiettivi.
Durata dell’incarico
Temporaneità: incarico di 4 anni rinnovabile per altre 2 volte per un totale di 12 anni.
Regime transitorio
Un ulteriore periodo transitorio sarà accordabile a quanti non hanno ancora raggiunto l’età pensionabile.

L’articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (come modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 30 maggio 2008, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 127) stabilisce che le disposizioni dell’ordinamento giudiziario che consentono l’utilizzo di giudici onorari di tribunale (got) e di vice procuratori onorari (vpo) si applicano fino a quando non sara` attuato il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009.

L’intervento normativo avrà pertanto l’obiettivo di attuare una riforma organica della magistratura onoraria, muovendosi lungo tre direttrici fondamentali:
predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, attribuendo ai primi due le medesime competenze collocandoli all’interno del medesimo ufficio, rappresentato dall’attuale articolazione giudiziaria del giudice di pace. Si tratta, cioè, di prevedere una disciplina omogenea relativamente a: – modalità di accesso; – durata dell’incarico; – tirocinio; – necessità di conferma periodica; – responsabilità disciplinare; – modulazione delle funzioni con l’attribuzione ai magistrati onorari sia di compiti di supporto all’attività dei magistrati professionali, sia di funzioni propriamente giudiziarie; – formazione; – criteri di liquidazione dei compensi.
riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace, che sarà composto anche dagli attuali giudici onorari di tribunale e sarà coordinato dal presidente del tribunale, ferma restando la sua natura di ufficio distinto rispetto al tribunale stesso; si dovranno prevedere inoltre momenti di stretto collegamento con il tribunale, costituiti, in particolare, dalla formazione delle tabelle da parte del presidente del tribunale e dalla previsione di periodiche riunioni ex art. 47-quater dell’ordinamento giudiziario, dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di esperienze innovative.
rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, attribuendo loro anche la possibilità di svolgere compiti ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente e in particolare attività volte a coadiuvare il magistrato professionale. Tali attività saranno svolte all’interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della Repubblica presso il tribunale, denominate “ufficio per il processo”.

Sarà previsto che i giudici onorari inseriti nell’ufficio del giudice di pace possano svolgere con pienezza funzioni giurisdizionali nell’ambito del proprio ufficio. L’intervento sarà volto ad estendere, nel settore civile, la competenza per materia dell’ufficio del giudice di pace e ad ampliare i casi di decisione secondo equità. I giudici onorari potranno altresì essere inseriti, mediante applicazione da parte del presidente del tribunale, nella struttura organizzativa denominata “ufficio per il processo”, al fine di coadiuvare i giudici professionali di tribunale nello svolgimento delle proprie funzioni. Tale attività di supporto potrà consistere, esemplificativamente, nello studio dei casi, nell’attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e nella predisposizione di minute dei provvedimenti.

La riforma riguarderà inoltre la figura del vice procuratore onorario, inserito nella struttura organizzativa analoga all’ufficio per il processo e costituita presso la procura della Repubblica presso il tribunale ordinario. Anche a costoro sarà attribuito in via principale il compito di coadiuvare i magistrati requirenti professionali nelle attività propedeutiche all’esercizio delle funzioni giudiziarie da parte di questi ultimi.

Al fine di investire nel massimo grado nella formazione della magistratura onoraria si prevederà che:
il tirocinio per la nomina a magistrato onorario si svolga necessariamente presso un magistrato professionale;
la formazione dei magistrati onorari si svolga per l’intera durata dell’incarico su base decentrata e secondo un modulo unificato individuato dalla scuola superiore della magistratura
;
i magistrati professionali devono organizzare riunioni periodiche che coinvolgano i magistrati onorari e dirette a favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative;
la partecipazione dei magistrati onorari ai predetti percorsi formativi è obbligatoria e costituisce, per legge, una delle condizioni che devono sussistere ai fini della conferma nell’incarico;
al fine di assicurare la massima professionalità del magistrato onorario, per il primo quadriennio questi possa svolgere esclusivamente la propria attività all’interno dell’ufficio per il processo.

La disciplina dell’accesso alla magistratura onoraria sarà aperta a varie categorie di giuristi, con priorità per gli avvocati

Dovrà prevedersi un regime di incompatibilità omogeneo per tutti i magistrati onorari, tale da assicurare al massimo grado l’attuazione del principio della terzietà del giudice, facendo applicazione di criteri non meno rigorosi rispetto a quelli già previsti dalla legislazione vigente.

I doveri dei magistrati onorari saranno individuati sulla base di quelli attualmente previsti per i magistrati professionali.

Al fine di assicurare la massima efficienza dell’esercizio delle funzioni onorarie, si dovrà disciplinare la revoca dell’incarico del magistrato onorario che non sia in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico.

Quanto agli illeciti disciplinari si seguirà lo schema della tipizzazione delle fattispecie di illecito disciplinari, mutuando il regime previsto per i magistrati professionali. Dovranno prevedersi specifiche sanzioni che tengano conto della natura onoraria dell’ufficio.

I compensi saranno regolati delineando un quadro omogeneo e differenziandoli a seconda che si tratti dell’esercizio di funzioni giurisdizionali ovvero di supporto all’attività del magistrato professionale. Potranno immaginarsi sistemi di incentivazione economica articolati sulla base del grado di raggiungimento di obiettivi predeterminati.

L’obiettivo è garantire un adeguato regime previdenziale e assicurativo che tenga conto per un verso delle esigenze degli operatori e, per l’altro, dei vincoli di bilancio.

Quanto alla durata dell’incarico dovrà prevedersi l’intrinseca temporaneità dello stesso, che costituisce un elemento costituzionalmente necessario in ragione della natura onoraria dell’ufficio. In particolare può ipotizzarsi una durata di quattro anni, con la possibilità di ottenere la conferma nell’incarico, all’esito di una positiva valutazione di idoneità, per non oltre due ulteriori quadrienni, per un totale di dodici anni.

Occorrerà delineare uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma, la cui durata potrebbe essere articolata come segue:
mantenimento in servizio dei magistrati onorari per tre quadrienni a decorrere dalla data della riforma, ferma la necessità di conferma allo scadere di ciascun quadriennio e il limite massimo del settantesimo anno di età;
per coloro che alla scadenza del terzo quadriennio non abbiano raggiunto il predetto limite massimo di età, potrebbe ipotizzarsi il mantenimento in servizio nell’Ufficio per il processo per un ulteriore periodo da stabilirsi nel corso del confronto, ferme le valutazioni di professionalità.

Il regime transitorio, nel corso dei primi tre quadrienni, potrà essere strutturato in modo da garantire il più possibile, sia in termini di attività demandate ai magistrati onorari, sia in punto di liquidazione dei compensi, il mantenimento delle regole previste dalla legislazione vigente, rispettivamente per giudici di pace e giudici onorari di tribunale. In particolare, nel corso della fase transitoria, i giudici di pace potranno essere impiegati nell’ufficio per il processo esclusivamente previo loro consenso.(fonte:giustizia.it)

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