No all’imposta di registro nel giudizio di appello contro le sentenze dei giudici di pace

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“I provvedimenti del giudice ordinario emessi nel giudizio di appello contro le sentenze del giudice di pace fino a 1.033 euro non scontano l’imposta di registro. È questa l’interpretazione fornita dalla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno con una recente sentenza che, peraltro, sconfessa una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate di segno opposto .

Dunque, anche in secondo grado non si paga la registrazione del provvedimento al fisco.
Secondo i giudici tributari campani, la motivazione di tale esenzione sta nella “unicità del rapporto controverso” tra primo e secondo grado. Le sentenze emesse dal giudice ordinario a seguito dell’appello proposto contro le cause instaurate davanti al giudice di pace non sono nient’altro che atti e/o provvedimenti ad essa relativi: si parla, quindi, di un unico rapporto.

I giudici, inoltre, osservano che la logica estensione dell’esenzione anche al giudizio di appello si giustifica con lo scopo della norma che è quello di rendere il più possibile accessibile la tutela giurisdizionale: essa, diversamente, risulterebbe compromessa a causa del modesto valore della controversia. In sostanza, l’unicità del rapporto controverso legittima l’applicazione del regime agevolativo anche alle sentenze emesse dal giudice ordinario in sede di appello, sempre che il valore della controversia non superi i limiti di legge (euro 1.033,00).
– (fonte:laleggepertutti.it)/

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